Law No. 203 of 29 December 2014, Ratification and implementation of the Protocol of amendment to the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the United Mexican States for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion, with Protocol, of 8 July 1991, done in Mexico City on 23 June 2011. Entry into force: 29 January 2015

In:

G. U. 28 January 2015, No. 22

Italian Parliament authorized the ratification of the Protocol amending the Convention between Italy and Mexico, with Protocol, concerning the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion. All data received by a Contracting Party from the other must be kept secret and communicated only to the persons or to the authorities nominated by each Party to assess or collect mentioned taxes, carry out the relevant procedures or proceedings, including appeals decisions, or for the purpose of monitoring these same activities.

Legge 29 dicembre 2014, n. 203

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell’8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell’8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera C) del Protocollo stesso.

Art. 3Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Protocollo di modifica alla convenzione tra il governo della Repubblica italiana ed il governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma l’8 luglio 1991.

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra le Parti Contraenti per Evitare le Doppie Imposizioni in materia di imposte sul Reddito e per Prevenire le Evasioni Fiscali, e relativo Protocollo, firmati a Roma l’8 luglio 1991, (qui di seguito “la Convenzione”),

Hanno convenuto quanto segue:

A) Con riferimento all’articolo 3 (Definizioni generali), paragrafo 1, lettera i), sottoparagrafo (i), la denominazione della “autorità competente” nel caso dell’Italia, è sostituita dalla seguente: “il Ministero dell’economia e delle finanze”.

B) L’articolo 25 (Scambio di informazioni) è soppresso e sostituito dal seguente:

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l’autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone od autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell’altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure  informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente articolo, l’altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L’obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

C) Ciascun Stato Contraente notificherà all’altro attraverso canali diplomatici il completamento delle procedure costituzionali necessarie all’entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data del ricevimento dell’ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno immediatamente effetto in entrambi gli Stati Contraenti.

Il presente Protocollo rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Città del Messico il ventitré di giugno del duemila undici, in due originali, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.