G.U. 23 December 2017, No. 299
With law No. 199 of 2017, the Italian Parliament authorized the ratification and implementation of the Italy-Peru Memorandum of Understanding on security and defense cooperation. The Memorandum provides for the exchange of information, and governs the giving by Italy of defense materials, technical assistance, logistic support and training (Article 1). Information exchanged between the Parties, if classified, may only be utilized for the purposes of the Memorandum implementation; their disclosure to third states must be with the modalities provided for in Article 5.
Legge 4 dicembre 2017, n. 199, Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del Memorandum medesimo.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’articolo 4 del Memorandum di cui all’articolo 1, valutato in euro 22.129 annui ad anni alterni, a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del Memorandum di cui all’articolo 1, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 4 del Memorandum medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Memorandum di Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù da qui in avanti denominati «le Parti»;
Tenuto conto dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti contraenti da una più efficace collaborazione nel campo della Difesa ed in particolare nel settore dei sistemi per la Difesa, nel quadro della collaborazione tra i due Paesi;
Nell’obiettivo di trarre il maggior profitto dalle loro capacità tecnologiche ed industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie;
Convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione dovranno essere in accordo con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale e non potranno contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonché agli impegni assunti in ambito internazionale;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Le Parti contraenti agiranno in accordo con i propri rispettivi ordinamenti giuridici in vigore per promuovere, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, basandosi sul principio della reciprocità.
La Parte italiana, attraverso il Segretariato Generale della Difesa e le Direzioni Generali degli Armamenti (navali, terrestri ed aerei) fornirà alla Parte peruviana assistenza e supporto di carattere tecnico-logistico in relazione ai sistemi, materiali, equipaggiamenti e mezzi di provenienza italiana.
Questo supporto comprenderà essenzialmente:
lo scambio di informazioni, finalizzato alla manutenzione e all’ammodernamento delle apparecchiature, sistemi e materiali;
la cessione di pezzi di ricambio, strumentazioni, attrezzature speciali e apparecchiature;
l’assistenza nelle attività di acquisto e di riparazione di materiali e di corsi di formazione e qualificazione presso aziende italiane;
l’addestramento del personale peruviano da effettuarsi presso strutture della Difesa italiana o della Difesa peruviana;
l’assistenza e supporto nei contatti, negoziazioni, trattative con le industrie della Difesa italiana.
Le Parti si impegnano a realizzare scambi di informazioni inerenti eventuali varianti nella configurazione degli apparati e dei sistemi comuni a quelli impiegati nelle Forze Armate dei due Paesi.
Le Parti si impegnano a sostenere le richieste di materiali di supporto alle apparecchiature di cui al punto precedente, sia attraverso cessioni dai propri stock che assistendo la Parte richiedente nell’acquisizione dal mercato nazionale degli item non disponibili.
Le prestazioni saranno a titolo oneroso, ma non lucrativo e con accordi attuativi specifici saranno regolate le forme e le procedure per assicurare l’ottimale realizzazione della mutua assistenza tra le Parti.
L’organizzazione e lo sviluppo delle attività per la cooperazione, così come le attività generali del presente Memorandum saranno a carico del Segretario generale della Difesa del Ministero della difesa italiano e del Viceministro della Politica della Difesa del Ministero della difesa peruviana.
Articolo 2.
La cooperazione si svilupperà nei settori di competenza e secondo le modalità che saranno successivamente definite in appositi Protocolli aggiuntivi al presente Memorandum.
Articolo 3.
Per il coordinamento delle attività, le Parti contraenti designeranno Punti di Contatto che saranno per il Ministero della difesa della Repubblica italiana, il Capo del III Reparto (Politica degli Armamenti) del Segretariato Generale della Difesa del Ministero della difesa della Repubblica italiana e per il Ministero della difesa Peruviano il Direttore Generale delle Relazioni Internazionali ed il Direttore delle Relazioni Internazionali.
I predetti funzionari riferiranno alle Autorità incaricate sulle attività realizzate.
Articolo 4.
La Parti stabiliranno una «Commissione Mista di Sicurezza e Difesa» (CMSD) Italia – Perù che per il Ministero della difesa della Repubblica italiana, sarà costituita dal Segretario generale della Difesa e da funzionari corrispondenti, mentre per il Ministero della difesa della Repubblica peruviana sarà costituita dal Viceministro della Politica per la Difesa, dal Direttore Generale delle Relazioni Internazionali, dal Direttore delle Relazioni Internazionali e da un rappresentante del Comando Congiunto delle Forze armate.
La CMSD si riunirà su richiesta di uno dei membri ed in ogni caso almeno con cadenza annuale alternativamente in Italia ed in Perù.
Il paese ospitante avrà l’incarico di presiedere la riunione e redigerà gli atti dell’incontro.
Salvo diversamente stabilito, ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo.
La CMSD avrà la responsabilità della esecuzione del presente MoU. I suoi compiti principali saranno:
gestire l’attuazione di questo emendamento adottando a tal fine tutte le decisioni che si riterranno necessarie ed opportune;
firmare e modificare gli Accordi Attuativi relativi all’attuazione dei compiti definiti nel precedente Articolo 1;
proporre modifiche a questo emendamento, da firmarsi a cura dei Partecipanti;
stabilire ulteriori Gruppi di Lavoro ad «Hoc», qualora necessario, con l’incarico di esaminare specifici problemi o sviluppare studi riguardanti il supporto in servizio (In Service Support-ISS) dei materiali, apparecchiature e sistemi di provenienza italiana;
supervisionare le attività condotte secondo questo emendamento assicurando la convenienza economica delle stesse;
elaborare proposte per migliorare le procedure di lavoro allo scopo di ottimizzare il rapporto costo/efficacia;
fornire contributi tecnici per i contratti d’acquisto per parti di ricambi e materiali;
sovrintendere al corretto sviluppo dei pagamenti da farsi per parti di ricambio e materiali acquistati;
effettuare opera di’ coordinamento per le attività di manutenzione ed addestramento.
È dovere del personale militare e civile di ciascuno dei Partecipanti, quando si trova sul territorio dell’altro Partecipante, di rispettare le leggi del Partecipante ricevente, e di astenersi da ogni attività non in linea con lo spirito del presente MoU. È dovere del Partecipante inviante di prendere le necessarie misure a tal fine.
Le attività da svolgersi nell’ambito del presente MoU non implicano oneri finanziari aggiuntivi.
Ogni disputa riguardante l’interpretazione o l’attuazione di questo MoU sarà risolta solo con consultazioni tra i Partecipanti, e non sarà riportata per risoluzione, a tribunali nazionali o internazionali e a Terze Parti.
Le Parti contraenti informeranno gli Enti/Industrie interessate del proprio Paese del contenuto e della finalità del presente MoU.
Articolo 5.
Ciascuna Parte Contraente garantirà la trattazione dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato ricevuta sulla base del presente MoU, ove per Informazione classificata si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale ne sia la forma, sia essa una comunicazione orale o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione non autorizzata potrebbe danneggiare la sicurezza e gli interessi delle Parti.
La trattazione avverrà secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello classificato corrispondente a quella assegnata dalla parte contraente originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta per il periodo di tempo stabilito dalla Parte Contraente originatrice.
La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti contraenti è la seguente:
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| Per l’Italia | Per il Peru’ |
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| RISERVATO | RESERVADO |
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| RISERVATISSIMO | CONFIDENCIAL |
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| SEGRETO | SECRETO |
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| SEGRETISSIMO | ESTRICTAMENTE SECRETO |
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Le Parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti contraenti e nell’ambito delle finalità del presente Memorandum.
L’accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente MoU, da parte di personale delle Parti avverrà dopo che sia stata accertata la sua necessità di sapere e sia stata accordata una appropriata abilitazione di sicurezza in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
Il trasferimento a Paesi Terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell’ambito del presente Memorandum, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta del Governo nonché degli Enti e delle Società che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti contraenti.
Le informazioni ottenute nel corso della cooperazione non potranno essere usate a danno degli interessati delle Parti contraenti.
Qualora ai sensi del presente MoU, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra le industrie e/o Enti diversi dalle Parti contraenti, accordi separati dovranno essere stipulati tra le Autorità responsabili dei due Paesi.
Nelle more della stipula di detti accordi, la validità delle clausole di sicurezza del presente Memorandum deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell’ambito di eventuali trattative contrattuali.
Le visite di rappresentanti di una delle Parti contraenti a Enti e/o Ditte che operano nel settore della Difesa sotto giurisdizione dell’altra Parte contraente, saranno richieste attraverso i canali ufficiali almeno 40 giorni prima del loro inizio e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell’Autorita’ responsabile del Paese da visitare.
Le richieste dovranno contenere i dati di identità completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza per la quale i visitatori sono abilitati, nonché l’oggetto, lo scopo e la durata della visita.
Se le visite hanno come scopo l’accesso ad informazioni classificate, dovrà inoltre essere certificato che è stata favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del segreto.
Articolo 6.
Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all’uopo previste.
Il presente Memorandum potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto solo sei mesi dopo la sua notifica all’altra Parte.
In caso di denuncia del presente Memorandum, i contratti eventualmente firmati a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all’art. 5.
Il presente Memorandum può essere modificato in qualsiasi momento previo consenso scritto delle Parti contraenti.
Il presente Memorandum sostituisce il Memorandum d’Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù sulla cooperazione nel campo della Difesa e dei materiali per la Difesa, fatto a Lima il 10 luglio 2002.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum di Intesa.