Law No. 197 of 16 November 2015, Ratification and implementation of the Framework Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America for cooperation in the exploration and use of outer space for peaceful purposes, done at Washington on 19 March 2013. Entry into force: 17 December 2015

In:

G.U. 16 December 2015, No. 292

Through law No. 197/2015 Italian Parliament authorized the ratification and ordered the implementation of the Agreement for cooperation between Italy and U.S.A in the exploration and use of outer space for peaceful purposes. Considering the desirability of enhancing cooperation in human space flight, space and planetary science, research in the Earth sciences, as well outer space exploration, the Parties undertook to conduct joint activities or “Programs” under the Agreement through the respective Implementing Agencies. The cooperation regime established under the Agreement is in compliance with the UN Space Treaties. It includes special norms on property rights. The Agreement does not prejudice the application of any other agreement on the matter concluded by Contracting Parties, nor has consequences on the relationship of each Contracting Party with other States or international organizations.

Legge 16 novembre 2015, n. 197

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America per la cooperazione nell’esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013. Entrata in vigore: 17 dicembre 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America per la cooperazione nell’esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge, ad eccezione dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’Accordo di cui all’articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’Accordo di cui all’articolo 1, l’Agenzia spaziale italiana è autorizzata a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo, nell’ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei programmi oggetto della cooperazione.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo Quadro tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America per la cooperazione nella esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici

 

Framework Agreement between the Government of Italian Republic and the Government of United States of America for Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purpose

 

SOMMARIO

Articolo 1 – Scopo

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Ambito delle attività

Articolo 4 – Accordi attuativi

Articolo 5 – Disposizioni finanziarie

Articolo 6 – Responsabilità e rischio di perdita – rinuncia reciproca

Articolo 7 – Registrazione degli oggetti spaziali

Articolo 8 – Trasferimento di dati tecnici e beni

Articolo 9 – Diritti di proprietà intellettuale

Articolo 10 – Rilascio dei risultati e informazione al pubblico

Articolo 11 – Scambio di personale e accesso agli impianti

Articolo 12 – Sdoganamento e movimento di beni

Articolo 13 – Sorvolo

Articolo 14 – Consultazione e risoluzione delle controversie

Articolo 15 – Modifiche

Articolo 16 – Effetto su altri accordi

Articolo 17 – Obblighi permanenti

Articolo 18 – Entrata in vigore e durata

Articolo 19 – Risoluzione

 

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana (Italia), e il Governo degli Stati Uniti d’America (U.S.A), di seguito denominate congiuntamente “le Parti” o separatamente una “Parte”;

Considerando le disposizioni del Trattato sui Principi che Governano le attività degli Stati nell’Esplorazione ed utilizzazione dello Spazio Extra-Atmosferico, incluso la Luna e gli altri corpi celesti del 27 Gennaio 1967 e degli altri trattati e accordi multilaterali sull’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico dei  quali entrambi i Governi della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti d’America sono Parte;

Richiamando la loro lunga e fruttuosa cooperazione nell’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, attraverso la realizzazione di progetti congiunti di successo in una ampia gamma di aree e in particolare la cooperazione di lunga durata tra la “National Aeronautics and Space Administration” degli Stati Uniti (di seguito denominata NASA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata ASI);

Considerando il desiderio di potenziare la cooperazione tra le Parti nel volo spaziale umano, nelle scienze spaziali e astronomiche, nell’uso dello spazio per la ricerca nelle scienze della Terra e nell’esplorazione, con potenziali benefici per tutte le nazioni;

Richiamando la cooperazione sulla Stazione Spaziale Internazionale in virtù dell’Accordo tra il Governo del Canada, il Governo degli Stati membri dell’ Agenzia Spaziale Europea, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione Russa, e il Governo degli Stati Uniti d’America per la cooperazione sulla Stazione Spaziale Internazionale, fatto a Washington il 29 Gennaio 1998 (qui di seguito denominato “IGA”);

Riconoscendo che le Parti sono membri del Gruppo sull’Osservazione della Terra (GEO) e della Commissione sull’Osservazione Satellitare della Terra (CEOS), e che come tali, entrambe s’impegnano di attuare i Principi di Condivisione dei Dati del “Group on Earth Observations and the Commettee on Earth ObservationSatellites” (GEOSS) con riferimento ai dati di scienza della Terra e di monitoraggio ambientale operativo;

Convinti del rilevante ruolo dello spazio nel contribuire al beneficio sociale ed economico; e

Desiderosi di stabilire un quadro legale generale al fine di facilitare la continuazione e il consolidamento di una più  proficua relazione tra le Parti,

Concordano quanto segue:

Articolo 1 Scopo

Il presente Accordo Quadro, di seguito denominato “l’Accordo”, sancisce gli obblighi, termini, e condizioni per la cooperazione tra le Parti nell’esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici nei settori di comune interesse,

e su basi di equità e di mutuo beneficio.

Articolo 2 Definizioni

1. Il Termine “Agenzia Attuativa” significa:

a) Per il Governo degli Stati Uniti d’America, la “National Aeronautics and Space Administration” (NASA), il “National Oceanic and Atmospheric Administration” (NOAA), lo “United States Geological Survey” (USGS) e ogni altra agenzia o dipartimento degli Stati Uniti che il Governo degli Stati Uniti d’America può decidere di nominare per iscritto attraverso canali diplomatici; e

b) Per il Governo della Repubblica Italiana, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ed ogni altro ente controllato dal Governo della Repubblica italiana che il Governo della Repubblica Italiana può decidere di nominare per iscritto attraverso canali diplomatici;

2. Il termine “Danno” significa:

a) Ferite corporali o altri danni alla salute di, o la morte di, qualsiasi persona;

b) Danno a, perdita di, o perdita dell’uso di un qualsiasi bene;

c) Perdita di reddito o di profitto, o

d) Altri danni diretti, indiretti, o conseguenti.

3. Il termine “Veicolo di Lancio” significa un oggetto, o parte di esso, destinato al lancio, lanciato dalla Terra, o che rientra sulla Terra, che trasporta carichi utili o persone, o entrambi.

4. Il termine “Carico utile” indica qualsiasi bene destinato ad essere imbarcato o ad essere utilizzato su o in un Veicolo di Lancio.

5. Il termine “Attività Spaziali Protette” è riferito a tutte le attività concluse a seguito del presente Accordo o di qualsiasi Accordo Attuativo concluso in virtù del presente Accordo, ivi comprese le attività relative al Veicolo di Lancio o al Veicolo di Trasferimento, e le attività relative ai Carichi utili sulla Terra, nello spazio extra-atmosferico o in transito tra la Terra e lo spazio extra-atmosferico, in esecuzione del presente Accordo. Le Attività Spaziali Protette iniziano dalla data dell’entrata in vigore del presente Accordo e terminano quando le attività realizzate in esecuzione del presente Accordo sono completate. Il termine “Attività Spaziali Protette” comprende ma non è limitato a:

a) La ricerca, la progettazione, lo sviluppo, il test, la produzione, l’assemblaggio, l’integrazione o le operazioni o l’utilizzo di Veicoli di Lancio o di Trasferimento, di Carichi utili o strumentazioni, così come di strumenti e strutture di supporto o dei servizi connessi; e

b) Tutte le attività relative al supporto di Terra, test, addestramento, simulazione, o alle apparecchiature di guida e controllo e alle strutture o servizi connessi.

Il termine “Attività Spaziali Protette” esclude le attività sulla Terra che sono condotte al rientro dallo spazio per sviluppare ulteriormente il prodotto di un Carico utile o un processo per un utilizzo diverso da quello per le attività in attuazione del presente Accordo.

6. (a) Il termine “Enti correlati” significa:

i) Un contraente o sub-contraente di un’Agenzia Attuativa, a qualsiasi livello;

ii) Un beneficiario o ogni altro ente che coopera o uno scienziato di un’Agenzia Attuativa a qualsiasi livello; o

iii) Un contraente o sub-contraente di un beneficiario o ogni altro ente che coopera o uno scienziato di un’Agenzia Attuativa, a qualsiasi livello;

(b) Nell’Articolo 6 (Responsabilità e Rischio di Perdita – Rinuncia Reciproca) del presente Accordo, il termine “Enti Correlati” significa anche:

i) Un utente o un cliente di un Agenzia Attuativa a qualsiasi livello; o

ii) Un contraente o subcontraente, compresi fornitori di qualsiasi tipo, di un utente o di un cliente di una Agenzia Attuativa a qualsiasi livello.

(c) Nell’Articolo 6 (Responsabilità e Rischio di Perdita- Rinuncia Reciproca) e nell’Articolo 8 (Trasferimento di Beni e Dati Tecnici) del presente Accordo, il termine “Ente correlato” può anche includere un altro Stato o un agenzia o un istituzione di un altro Stato, dove tale Stato, agenzia, o istituzione sia un ente sopra descritto o sia diversamente coinvolto nell’attività intraprese a seguito del presente Accordo.

7. Il termine “Veicolo di Trasferimento” significa qualsiasi veicolo che opera nello spazio e trasferisce un Carico utile o una persona o entrambi tra due differenti oggetti spaziali, tra due differenti posti sullo stesso oggetto spaziale o tra l’oggetto spaziale e la superfice di un corpo celeste. Un Veicolo di Trasferimento comprende anche un veicolo che parte da e rientra sul medesimo luogo su un oggetto spaziale.

Articolo 3 Ambito delle attività

1. Le Parti identificheranno le aree di reciproco interesse e cercheranno di sviluppare programmi o progetti in cooperazione, di seguito definiti come “Programmi” nell’esplorazione e uso pacifico dello spazio extra-atmosferico e collaboreranno insieme a questo fine.

2. Questi Programmi possono essere intrapresi nelle seguenti aree di cooperazione:

a) Esplorazione Umana e Operazioni;

b) Scienze Spaziali e Terrestri;

c) Osservazione della Terra; e

d) Altre rilevanti aree di mutuo interesse.

3. Questi programmi possono essere intrapresi utilizzando:

a) Satelliti e piattaforme di ricerca spaziale;

b) Strumenti scientifici a bordo di aerei, satelliti e/o piattaforme di ricerca spaziale;

c) Missioni di Esplorazione Umana e di Operazioni;

d) Razzi sonda e campagne e voli di palloni scientifici;

e) Voli e Campagne aeronautiche;

f) Comunicazioni Spaziali, incluse antenne di stazioni di Terra per il tracciamento, la telemetria e per l’acquisizione dati;

g) Applicazioni terrestri e spaziali;

h) Strutture di terra per la ricerca;

i) Analoghi terrestri;

j) Scambio di personale scientifico;

k) Scambio di dati scientifici;

l) Partecipazione a workshop congiunti e simposi;

m) Attività di formazione e divulgazione e

n) Ulteriori forme di cooperazione concordate dalle Parti.

4. Tutte le attività di cui al presente Accordo saranno condotte osservando le leggi e i regolamenti nazionali applicabili delle Parti e in conformità al diritto internazionale applicabile.

5. Il presente Accordo può essere applicato alle attività di utilizzazione in cooperazione, intraprese in virtù dell’Articolo 9 (Utilizzazione) dell’IGA o di ogni successivo accordo che modifica o sostituisce l’IGA.

6. Questi Programmi possono realizzarsi sulla superficie della Terra, nello spazio aereo, o nello spazio extra-atmosferico.

Articolo 4 Accordi attuativi

1. Conformemente alle loro rispettive norme e regolamentazioni, le Parti condurranno attività congiunte o “Programmi” in base a questo Accordo attraverso le loro rispettive Agenzie Attuative. Accordi Attuativi conclusi dalle Agenzie Attuative sanciranno gli specifici ruoli e gli impegni delle Agenzie Attuative e includeranno, se appropriato, disposizioni relative alla natura e all’ambito delle attività congiunte, gli impegni individuali e congiunti delle Agenzie Attuative e ogni altra disposizione necessaria a condurre le attività congiunte.

2. Tali Accordi Attuativi saranno subordinati al presente Accordo.

3. Le Parti garantiranno che le loro rispettive Agenzie Attuative si adopereranno al meglio per adempiere agli impegni contenuti negli Accordi Attuativi.

Articolo 5 Disposizioni finanziarie

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese relative all’adempimento delle proprie responsabilità in conformità al presente Accordo, includendo i viaggi e il soggiorno del personale e il trasporto di tutto l’equipaggiamento e di altri beni di cui è responsabile.

2. Gli obblighi delle Parti di cui al presente Accordo sono soggetti alla disponibilità dei fondi appropriati e alle procedure di finanziamento rispettive di ciascuna Parte. Nel caso sorgessero problemi finanziari che possano incidere sulla capacità di una Parte o di un’Agenzia Attuativa di adempiere alle attività da eseguire sulla base del presente Accordo, la Parte o l’Agenzia Attuativa che riscontra problemi, lo notificherà e si consulterà con l’altra Parte e la sua Agenzia Attuativa, come appropriato, appena possibile.

Articolo 6 Responsabilità e rischio di perdita – Rinuncia reciproca

1. In merito alle attività eseguite in base al presente Accordo, le Parti concordano che una complessiva rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità favorirà la cooperazione nell’esplorazione, sfruttamento ed uso dello spazio extra-atmosferico. Questa reciproca rinuncia ad azioni per responsabilità, come disposta di seguito, sarà interpretata in maniera estensiva al fine di raggiungere l’obbiettivo. Disposto che la rinuncia ad azioni di responsabilità è reciproca, le Agenzie Attuative possono adattare la portata della clausola di rinuncia reciproca in un Accordo Attuativo al fine  di indirizzare le specifiche circostanze di una particolare cooperazione.

2. Reciproca Rinuncia ad azioni per responsabilità

a) Ciascuna Parte accetta una reciproca rinuncia ad azioni per responsabilità in base alla quale ciascuna Parte rinuncia a ogni pretesa nei confronti di qualunque ente o persona enumerata nei sotto paragrafi dal 2(a)(i) al (2)(a)(iv) di seguito, relativa ad un Danno che emerge a seguito di Attività Spaziali Protette. Questa reciproca rinuncia si applicherà solo se la persona, l’ente o il bene che causa il Danno è coinvolta nelle Attività Spaziali Protette e la persona, l’ente o il bene danneggiato, sono danneggiati in virtù del loro coinvolgimento nelle Attività Spaziali Protette. La reciproca rinuncia si applica alle eventuali richiesta di risarcimento per Danni, qualunque sia il fondamento giuridico per tale richiesta, nei confronti di:

i) l’altra Parte;

ii) l’Agenzia Attuativa dell’altra Parte;

iii) un “Ente correlato” dell’Agenzia Attuativa dell’altra Parte;

iv) I dipendenti o qualsiasi persona giuridica di cui ai sotto-paragrafi (i), (ii) e (iii) di cui sopra.

b) Inoltre, ciascuna Parte garantirà che la sua Agenzia Attuativa estenderà la reciproca rinuncia ad azioni di responsabilità come disposta dall’Articolo 6.2(a), agli “Enti Correlati” dell’Agenzia Attuativa richiedendo loro, per contratto o in altro modo, di accettare di:

i) rinunciare a ogni richiesta di risarcimento nei confronti degli enti o delle persone identificate dall’Art.6.2(a)(i) sino all’Articolo 6.2(a)(iv); e

ii) richiedere che gli “Enti Correlati” rinuncino a tutte le richieste di risarcimento nei confronti degli enti o delle persone identificate dall’Art. 6.2(a)(i) all’Art. 6.2(a)(iv).

c) Ad evitare ogni dubbio, questa rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità sarà applicabile alle richieste di risarcimento sorte in virtù della Convenzione sulla Responsabilità per Danni Causati da Oggetti Spaziali, fatta il 29 marzo 1972 (Convenzione sulla Responsabilità), qualora la persona, l’ente o il bene che causa il Danno siano coinvolte nelle Attività Spaziali Protette e la persona, l’ente o il bene danneggiati, siano danneggiati in virtù del loro coinvolgimento nelle Attività Spaziali Protette.

d) Ferme restando le altre disposizioni del presente Articolo, questa rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità non si applica a:

i. richieste di risarcimento tra una Parte e l'”Ente Correlato” della propria  Agenzia Attuativa o tra gli “Enti correlati” di un’Agenzia Attuativa;

ii. richieste di risarcimento avanzate da una persona fisica, dai suoi eredi, superstiti, o aventi causa (eccetto quando un avente causa è Parte di questo Accordo o sia altrimenti vincolato dai termini di questa rinuncia reciproca) per lesioni personali o per altro danno alla salute o morte di tale persona fisica;

iii. richiesta di risarcimento per Danni causati da atto doloso;

iv. richieste di risarcimento per diritti di proprietà intellettuale;

v. richiesta di risarcimento per Danni che derivano dalla mancata estensione dell’ Agenzia Attuativa di una Parte della rinuncia ad azioni per responsabilità agli “Enti Correlati” dell’Agenzia Attuativa, ai sensi dell’Articolo 6.2(b); o

vi. richieste di risarcimento da parte o nei confronti di una Parte o degli “Enti Correlati” dell’Agenzia Attuativa, sorta a causa o riferita a, un mancato adempimento dell’altra Parte o dell'”Ente Correlato” dell’Agenzia Attuativa, dei sui obblighi in base a questo Accordo o a qualunque Accordo Attuativo concluso sulla sua base.

e) Nessuna disposizione del presente Articolo deve essere interpretata in maniera da costituire il presupposto di richieste di risarcimento o di azioni legali che altrimenti risulterebbero infondate.

f) In caso di richieste di risarcimento danni di terze parti per le quali le Parti possono essere responsabili, le Parti si consulteranno prontamente per determinare un appropriata ed equa ripartizione di ogni potenziale responsabilità e sulla difesa in merito a tale richiesta di risarcimento.

Articolo 7 Registrazione degli oggetti spaziali

Nell’ambito di Accordi Attuativi che coinvolgono un lancio, le Parti determineranno quale Agenzia Attuativa richiederà che il suo governo registri l’oggetto spaziale secondo la Convenzione sulla Registrazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio extra-atmosferico, emanata il 12 Novembre 1974. La registrazione di cui al presente articolo non avrà effetti sui diritti o gli obblighi di ciascuna Parte ai sensi della Convenzione sulla Responsabilità.

Articolo 8 Trasferimento di dati tecnici e beni

Ai fini del presente Articolo il termine “Parte” si riferisce anche alle sue rispettive Agenzie Attuative.

Le Parti sono obbligate a trasferire solo quei beni e dati tecnici (compreso il software) necessari all’adempimento delle rispettive responsabilità secondo i termini del presente Accordo, in conformità alle seguenti disposizioni, fatte salve le altre disposizioni previste dal presente Accordo:

1. Tutte le attività in base al presente Accordo saranno eseguite in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme nazionali applicabili delle Parti, incluse le leggi e i regolamenti riguardanti il controllo alle esportazioni.

2. Il trasferimento di dati tecnici ai fini dell’adempimento delle responsabilità delle Parti per quanto concerne l’interfaccia, l’integrazione e la sicurezza sarà normalmente effettuato senza restrizioni, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Tutti i trasferimenti di beni e di dati tecnici di proprietà o soggetti al controllo alle esportazioni, sono sottoposti alle seguenti disposizioni:

(a) Qualora una Parte o un suo “Ente Correlato” debbano trasferire beni o dati tecnici, per i quali deve essere garantita la protezione, tali beni saranno identificati in modo specifico e tali dati saranno contrassegnati.

(b) Le avvertenze su tali beni e il contrassegno su tali dati indicheranno che i beni e i dati tecnici dovranno essere utilizzati dalla Parte ricevente o dai suoi Enti correlati solamente per lo scopo di adempiere alle responsabilità della Parte ricevente o dei suoi Enti correlati, di cui al presente Accordo, e che tali beni e dati non possono essere divulgati o trasferiti a qualsiasi terza parte senza previo permesso scritto della Parte che li ha forniti.

(c) La Parte Ricevente o i sui Enti correlati devono rispettare i termini della notifica e proteggere tali beni e dati da un uso e dalla divulgazione non autorizzati.

(d) Le Parti di questo Accordo devono fare sì che i loro Enti correlati rispettino le disposizioni di questo Articolo attraverso clausole contrattuali o misure equivalenti.

4. Tutti i beni scambiati in attuazione del presente Accordo dovranno essere usati dalla Parte ricevente o dai suoi Enti correlati esclusivamente per le finalità di questo Accordo. Una volta terminate le attività di cui al presente Accordo, la Parte ricevente o i suoi Enti correlati dovranno restituire o altrimenti disporre di tutti i beni e dati tecnici contrassegnati come di proprietà o soggetti al controllo per  l’esportazione, forniti nell’ambito di questo Accordo, secondo le indicazioni della Parte che li ha forniti o dei suoi Enti correlati.

Articolo 9 Diritti di proprietà intellettuale

Ai fini del presente articolo il termine “Parte” si riferisce anche alle sue rispettive Agenzie Attuative.

1. Nulla in questo Accordo può essere interpretato, come una concessione, né esplicita né implicita, all’altra Parte di diritti di Proprietà Intellettuale, o interessi relativi a qualsiasi invenzione o opera realizzata da una Parte oppure da uno dei suoi Enti correlati, prima dell’entrata in vigore, o al di fuori dell’ambito di questo Accordo, compresi gli eventuali brevetti (oforme analoghe di protezione in qualsiasi paese) relativi a tali invenzioni o eventuali diritti d’autore relativi a tali opere.

2. Qualsiasi diritto relativo a, o interesse in, qualsiasi innovazione od opera, sviluppato nell’ambito del presente Accordo, solamente da una Parte oppure da uno dei suoi Enti correlati, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) corrispondenti a tali invenzioni o eventuali diritti d’autore corrispondenti a tali opere, sarà di proprietà di tale Parte o del suo Ente correlato. L’attribuzione dei diritti relativi a, o interessi in, ogni invenzione o opera tra ciascuna Parte e i suoi Enti correlati sarà definita dalle norme, leggi e disposizioni contrattuali applicabili.

3. Non si può prevedere che ci saranno invenzioni o opere congiunte nell’ambito del presente Accordo. Tuttavia, nel caso in cui un’invenzione sia sviluppata congiuntamente dalle Parti nell’ambito del presente Accordo, le Parti in buona fede, si dovranno consultare e concordare entro 30 giorni:

(a) l’attribuzione dei diritti o degli interessi relativi a tale invenzione congiunta, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) corrispondenti a tali invenzioni congiunte;

(b) le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per stabilire e mantenere i brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) per ciascuna invenzione congiunta; e

(c) i termini e le condizioni di qualsiasi licenza o di altri diritti che devono essere scambiati tra le Parti o che una Parte deve concedere all’altra Parte.

4. Per qualsiasi opera creata congiuntamente dalle Parti, qualora le Parti decideranno di registrare il copyright per tale opera, le Parti, in buona fede, si consulteranno e si accorderanno in ordine a responsabilità, costi e azioni da intraprendere per registrare il copyright e mantenere la protezione del copyright (in qualsiasi paese).

5. Subordinatamente alle disposizioni dell’Articolo 8 (Trasferimento di dati tecnici e beni) e dell’Articolo 10 (Rilascio dei risultati e informazione al pubblico), ciascuna Parte avrà un diritto irrevocabile royalty-free di riprodurre, realizzare opere derivate, distribuire e presentare al pubblico, e autorizzare altri a farlo in  nome proprio, qualsiasi opera protetta da copyright derivante dalle attività intraprese in esecuzione del presente Accordo per i propri scopi, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia stato creato esclusivamente da, o per conto dell’altra Parte o congiuntamente con l’altra Parte.

Articolo 10 Rilascio dei risultati e informazione al pubblico

l. Le Parti si riservano il diritto di rilasciare informazioni al pubblico per quanto riguarda le loro proprie attività nell’ambito del presente Accordo. Le Parti si coordineranno reciprocamente in anticipo per quanto riguarda il rilascio di informazioni al pubblico che si riferiscono alle responsabilità o attività dell’altra Parte in esecuzione del presente Accordo.

2. Le Parti renderanno disponibili i risultati finali ottenuti dalle attività congiunte alla comunità scientifica mediante la pubblicazione sulle appropriate riviste o attraverso presentazioni a congressi scientifici non appena possibile e in una maniera conforme alle buone pratiche scientifiche.

3. Le Parti garantiranno che le proprie Agenzie Attuative includeranno le disposizioni per la condivisione dei dati scientifici negli Accordi Attuativi.

4. Le Parti riconoscono che i dati o le informazioni che seguono non costituiscono informazioni che possono essere rilasciate al pubblico e che tali dati o informazioni non saranno inclusi in nessuna pubblicazione o presentazione di una Parte ai sensi del presente Articolo, senza la previa autorizzazione scritta dell’altra Parte:

(a) i dati forniti dall’altra Parte in conformità con l’Articolo 8 (Trasferimento di beni e dati tecnici) del presente Accordo, che sono soggetti al controllo alle asportazioni oppure di natura proprietaria, o

(b) informazioni relative ad un’invenzione dell’altra Parte, prima che sia stata presentata una domanda di brevetto che le comprenda, o sia stata presa una decisione di non presentare la domanda di brevetto.

Articolo 11 Scambio di personale e accesso agli impianti

l. Per facilitare l’attuazione delle attività svolte ai sensi del presente Accordo, le Parti possono favorire lo scambio di un numero limitato di personale, compresi i contraenti e i subcontraenti di ciascuna Parte, a tempo debito e secondo le condizioni stabilite di comune accordo tra le Parti.

2. Il reciproco accesso delle Parti alle strutture o alle proprietà, o ai sistemi o alle applicazioni di Information Technology (IT) dell’altra Parte, è subordinato al rispetto delle reciproche politiche e linee guida di sicurezza e di safety incluse ma non limitate a: norme sulla timbratura, sulle credenziali e sull’accesso alle strutture e utilizzo dei sistemi di IT.

Articolo 12 Sdoganamento e movimento di beni

l. In conformità con quanto previsto dalle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte faciliterà la libera circolazione dei beni e la rinuncia a tutte le imposte doganali e alle tasse, ai fini dell’attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui alcune imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo siano tuttavia riscosse per le attrezzature e beni correlati, gli oneri doganali o tasse saranno a carico della Parte il cui paese ha riscosso tali dazi o tasse.

2. In conformità con le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte faciliterà anche la circolazione dei beni all’interno e in uscita dal  proprio territorio, se necessario per rispettare le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 13 Sorvolo

Ciascuna Parte si impegna a facilitare, su richiesta dell’altra Parte, il rilascio dei permessi di sorvolo per aeromobili e palloni, secondo necessità.

Articolo 14 Consultazione e risoluzione delle controversie

1. Le Parti incoraggeranno le loro Agenzie Attuative a consultarsi, come appropriato, per esaminare l’attuazione delle attività intraprese ai sensi del presente Accordo e per scambiare opinioni sulle potenziali aree di cooperazione futura.

2. Nel caso in cui sorgessero controversie per quanto riguarda l’attuazione delle attività intraprese ai sensi del presente Accordo o in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, le Agenzie Attuative cercheranno di risolvere le controversie.

3. Se le Agenzie Attuative non riescono a comporre le controversie, le controversie saranno risolte attraverso consultazioni tra le Parti.

Articolo 15 Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento previo accordo scritto tra le Parti.

Articolo 16 Effetto sugli altri accordi

Il presente Accordo non pregiudica o comunque non influisce sugli accordi esistenti tra le Parti, o sulla capacità delle Parti di concludere altri accordi o convenzioni riguardanti questioni nell’ambito o al di fuori della portata del presente Accordo. Questo Accordo non pregiudica la cooperazione di una delle Parti o delle sue Agenzie Attuative con altri Stati e organizzazioni internazionali.

Articolo 17 Obblighi permanenti

Il termine o la scadenza del presente Accordo o di qualsiasi Accordo Attuativo concluso in virtù del presente Accordo, non influirà sulla continuazione degli obblighi di ciascuna Parte di cui agli Articoli 6  (Responsabilità, Rischio di Perdite e Mutua Rinuncia), Articolo 8 (Trasferimento di Beni e Dati Tecnici) e articolo 9 (Diritti di Proprietà Intellettuale), se non diversamente concordato.

Articolo 18 Entrata in vigore e durata

l. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell’ultima nota di uno scambio di note diplomatiche, in cui le Parti si notificano l’un l’altra il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni, a meno che non sia esteso tramite accordo scritto tra le Parti o risolto in conformità alle disposizioni dell’Articolo 19 (Risoluzione).

Articolo 19 Risoluzione

1. Ciascuna Parte potrà risolvere questo Accordo in qualsiasi momento, tramite preavviso scritto all’altra Parte di almeno sei (6) mesi della sua intenzione di risolvere l’Accordo. In caso di risoluzione, le Parti cercheranno di minimizzare ogni impatto negativo di tale risoluzione sull’altra Parte.

2. Nonostante la risoluzione o la scadenza del presente Accordo, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi alla cooperazione nell’ambito di qualunque Accordo Attuativo in vigore al momento della risoluzione o della scadenza, per la durata di tale Accordo Attuativo.

IN FEDE,i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Washington, in lingua inglese, il 19 marzo 2013.

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