Law No. 195 of 9 November 2012, Ratification and implemention of the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, done at New York on 18 December 2002. Entered into force: 19 November 2012

In:

G.U. 9 November 2012, No. 195

After adoption of law No. 195/2012, Italy ratified the Optional Protocol to the 1985 UN Convention against Torture, on 3 April 2013. Entered into force in 2006, the Optional Protocol has put in place a mechanism for in loco inspections to be made, regularly, in the places where persons are deprived of their freedom, in order of preventing torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The functioning of this mechanism is based on the cooperation between the Sub Committee on Prevention established by the Protocol and the National Preventive Mechanisms, which each Contracting Party must designate or establish, at the latest one year after ratification. Italy did not made a declaration aimed at postponing the execution of this obligation, as allowed by Article 24. As a consequence, the implementing order contained in law No. 195/2012 should be followed, shortly, by further implementing measures.

  • See also:

    Judgment of the European Court of Human Rights of 8 January 2013, Second Section, Torreggiani and others v. Italy

  • Original language: Italian

Legge 9 novembre 2012, n. 195

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 Il Presidente della Repubblica

 Promulga

 la seguente legge:

 Art. 1    Autorizzazione alla ratifica

 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

 Art. 2    Ordine di esecuzione

 1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 28 del Protocollo stesso.

 Art. 3    Clausola di neutralità finanziaria

 1. Le spese connesse all’istituzione e al funzionamento del Sottocomitato sulla prevenzione, di cui agli articoli 5 e seguenti del Protocollo, sono poste interamente a carico delle Nazioni Unite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I componenti del Sottocomitato, di cui agli articoli 5 e seguenti del Protocollo, non ricevono alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.

3. Il meccanismo nazionale di prevenzione, di cui agli articoli 17 e seguenti del Protocollo, è costituito e mantenuto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 Art. 4    Entrata in vigore

 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 Optional Protocol to the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

 Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002

 Preambolo

 Gli Stati Parti al presente Protocollo

Riaffermando che la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati e costituiscono gravi violazioni dei diritti umani,

Convinti che ulteriori misure sono necessarie allo scopo di raggiungere le finalità della Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d’ora innanzi: “la Convenzione”) e rafforzare la protezione delle persone private della libertà rispetto alla tortura e alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

Ricordando che gli articoli 2 e 16 della Convenzione obbligano ogni Stato Parte ad adottare misure effettive per prevenire gli atti di tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che abbiano luogo in ogni territorio sottoposto alla sua giurisdizione,

Riconoscendo che gli Stati hanno la principale responsabilità per l’attuazione di detti articoli e che il rafforzamento della protezione delle persone private della libertà e per il pieno rispetto dei loro diritti umani è responsabilità comune di tutti i membri e che gli organismi internazionali di attuazione sono complementari e di sostegno rispetto alle misure prese a livello nazionale,

Ricordando che l’effettiva prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti richiede misure nel campo dell’educazione e una combinazione di vari provvedimenti in ambito legislativo, amministrativo, giudiziario ecc.,

Ricordando altresì che la Conferenza mondiale sui diritti umani ha dichiarato con forza che le iniziative volte a sradicare la tortura dovrebbero innanzitutto e prioritariamente concentrarsi sulla prevenzione e che la stessa Conferenza ha rivolto un appello per l’adozione di un protocollo opzionale alla Convenzione, allo scopo di istituire un sistema preventivo di visite regolari nei luoghi di detenzione,

Convinti che la protezione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle persone private della libertà può essere rafforzata da mezzi non giudiziari di carattere preventivo, basati su visite sistematiche nei luoghi di detenzione,

hanno concordato quanto segue:

 Parte I

 Principi generali

 Articolo 1.

 Lo scopo del presente Protocollo è l’istituzione di un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della libertà, al fine di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

 Articolo 2.

 l. è istituito un Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d’ora innanzi: “il Sottocomitato sulla prevenzione”) in seno al Comitato contro la tortura per svolgere le funzioni definite nel presente Protocollo.

2. Il Sottocomitato sulla prevenzione svolge la sua attività nel quadro della Carta delle Nazioni Unite e guidato dai fini e dai principi in essa contenuti, nonché dalle norme delle Nazioni Unite concernenti il trattamento delle persone private della libertà.

3. Il Sottocomitato sulla prevenzione è guidato altresì dai principi di riservatezza, imparzialità, non selettività, universalità e obiettività.

4. Il Sottocomitato sulla prevenzione e gli Stati Parti cooperano per l’attuazione del presente Protocollo.

 Articolo 3.

 Ciascuno Stato Parte istituirà, nominerà e manterrà operativo a livello nazionale uno o più organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d’ora innanzi: “meccanismi nazionali di prevenzione”).

 Articolo 4.

 1. Ciascuno Stato Parte, in accordo con il presente Protocollo, autorizza le visite da parte degli organismi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione e il suo controllo in cui delle persone sono o possono essere private della libertà, in virtù di un ordine dell’autorità pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l’acquiescenza di una pubblica autorità (d’ora innanzi: “luoghi di detenzione”). Tali visite saranno condotte allo scopo di rafforzare, laddove necessario, la protezione delle suddette persone contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

2. Ai fini del presente Protocollo, per privazione della libertà si intende ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un’autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo.

Parte II

 Il Sottocomitato sulla prevenzione

Articolo 5.

 1. Il Sottocomitato sulla prevenzione è formato da dieci membri.

Dopo la cinquantesima ratifica o adesione al presente Protocollo, il numero dei membri del Sottocomitato sarà portato a 25.

2. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono scelti tra persone di alta levatura morale, comprovata esperienza professionale nel campo dell’amministrazione della giustizia, particolarmente in diritto penale, amministrazione penitenziaria o di polizia, o negli altri ambiti connessi al trattamento delle persone private della libertà.

3. Nella composizione del Sottocomitato sulla prevenzione è prestata dovuta attenzione ad un’equa distribuzione geografica e alla rappresentazione delle diverse tradizioni culturali e dei diversi sistemi giuridici degli Stati Parti.

4. Tra i componenti del Sottocomitato sulla prevenzione dovrà anche esserci una bilanciata rappresentanza di genere, secondo i principi dì eguaglianza e non discriminazione.

5. Non ci può essere più di un componente del Sottocomitato sulla prevenzione cittadino dello stesso Stato.

6. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione svolgono le loro funzioni a titolo personale, sono indipendenti e imparziali e disposti ad operare secondo efficienza.

 Articolo 6.

 1. Ciascuno Stato Parte può nominare, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, fino a due candidati in possesso delle qualità e dei requisiti di cui all’art. 5. Nel presentare le candidature verranno fornite informazioni dettagliate circa le qualifiche dei candidati.

2.

a) I candidati saranno cittadini di Stati Parti del presente Protocollo;

b) se vengono avanzate due candidature, almeno una delle persone nominate deve essere cittadino dello Stato Parte che li nomina;

c) non possono essere nominati come candidati due persone dello stesso Stato Parte;

d) prima di nominare un cittadino di un altro Stato Parte, uno Stato Parte deve cercare e ottenere il consenso di quello Stato.

3. Almeno cinque mesi prima della data della riunione degli Stati Parti durante la quale si terranno le elezioni dei membri del Sottocomitato sulla prevenzione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati Parti invitandoli a sottoporre le candidature entro tre mesi. Il Segretario generale sottopone la lista, in ordine alfabetico, di tutte le persone nominate, indicando gli Stati Parti che hanno proposto le candidature.

 Articolo 7.

 1. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono eletti nel modo seguente:

a) Considerazione prioritaria è data al rispetto dei requisiti e ai criteri di cui al precedente art. 5;

b) la prima elezione si terrà entro sci mesi dall’entrata in vigore del presente Protocollo;

c) gli Stati Parti eleggono i membri del Sottocomitato sulla prevenzione a scrutinio segreto;

d) le elezioni dei membri del Sottocomitato sulla prevenzione si terranno ogni due anni alla riunione degli Stati Parti convenuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite. A tali riunioni il quorum richiesto è rappresentato dai due terzi degli Stati Parti; saranno elette le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

2. Se nel corso delle elezioni due cittadini di uno Stato Parte risultano suscettibili di fare parte del Sottocomitato sulla prevenzione, sarà membro del Sottocomitato sulla prevenzione quello dei due che avrà ricevuto il maggior numero di voti. Se i voti sono alla pari si seguirà la seguente procedura:

a) se solo uno dei candidati è stato nominato dallo Stato Parte di cui è cittadino, costui o costei entrerà a far parte del Sottocomitato contro la prevenzione;

b) se entrambi i candidati sono stati nominati dagli Stati Parti di cui hanno la cittadinanza, si svolgerà una votazione separata a scrutinio segreto che determinerà quale dei due candidati diventerà membro del Sottocomitato sulla prevenzione;

c) se nessuno dei candidati è stato nominato dallo Stato Parte di cui egli o ella è cittadino, sarà svolta una votazione separata a scrutinio segreto per determinare quale candidato entrerà a comporre il Sottocomitato sulla prevenzione.

 Articolo 8.

 Se un membro del Sottocomitato sulla prevenzione è deceduto o dà le dimissioni o per qualunque altra causa non può più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che lo aveva candidato nominerà un’altra persona in possesso delle qualifiche e dei requisiti di eleggibilità di cui all’art. 5, tenendo in considerazione la necessità di mantenere un equilibrio tra le varie materie rappresentate nel Sottocomitato sulla prevenzione. Tale persona resterà in carica fino alla successiva riunione degli Stati Parti, con l’approvazione della maggioranza degli Stati Parti. Tale approvazione sarà considerata data salvo che la metà o più degli Stati Parti risponda negativamente entro sei settimane dal momento in cui sono informati dal Segretario generale delle Nazioni Unite della proposta di nomina.

 Articolo 9.

 I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono eletti per un mandato di quattro anni. Potranno essere rieletti per una volta, se ricandidati. Per metà dei membri eletti alla prima votazione il termine scadrà alla fine del secondo anno; immediatamente dopo la prima elezione i nomi dei membri il cui termine scade anticipatamente saranno estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui all’art. 7.1 d).

 Articolo 10.

 1. Il Sottocomitato sulla prevenzione elegge i propri funzionari per un mandato di due anni. Essi possono essere rieletti.

2. Il Sottocomitato sulla prevenzione adotta il proprio regolamento di procedura. Esso contiene, tra l’altro, le seguenti norme:

a) il Sottocomitato sulla prevenzione funzionerà con un quorum rappresentato dalla metà dei suoi componenti;

b) le decisioni del Sottocomitato sulla prevenzione saranno prese con la maggioranza dei voti dei suoi membri;

c) il Sottocomitato sulla prevenzione tiene le sue riunioni in camera di consiglio.

3. Il Segretario generale della Nazioni Unite convoca la prima riunione del Sottocomitato sulla prevenzione. Dopo tale prima riunione il Sottocomitato sulla prevenzione si riunirà con la scadenza stabilita dal regolamento di procedura. Il Sottocomitato sulla prevenzione e il Comitato contro la tortura si riuniscono in contemporanea almeno una volta l’anno.

 Parte III

 Funzioni del Sottocomitato sulla prevenzione

Articolo 11.

Il Sottocomitato sulla prevenzione ha il compito di:

a) visitare i luoghi descritti all’art. 4 e formulare raccomandazioni agli Stati Parti in merito alla protezione delle persone private della libertà nei confronti della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

b) rispetto ai meccanismi nazionali di prevenzione esso ha il compito di:

i) consigliare e assistere gli Stati Parti, se necessario, nella fase della loro costituzione;

ii) mantenere contatti diretti e, se necessario, confidenziali, con i meccanismi nazionali di prevenzione e offrire loro formazione e assistenza tecnica allo scopo di rafforzare le loro capacità;

iii) consigliare e assistere i meccanismi nazionali di prevenzione nel valutare le esigenze e i mezzi necessari a rafforzare la protezione delle persone private della libertà rispetto alla tortura e alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

iv) rivolgere raccomandazioni e osservazioni agli Stati Parti al fine di rafforzare le capacità e le funzioni dei meccanismi nazionali di prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

v) cooperare per la prevenzione della tortura in generale con gli organi e i meccanismi pertinenti delle Nazioni Unite, nonché con le istituzioni o organizzazioni internazionali, regionali e nazionali che lavorano per il rafforzamento della protezione di ogni persona contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

 Articolo 12.

Per consentire al Sottocomitato sulla prevenzione di svolgere il proprio mandato come previsto all’art. 11, gli Stati Parti si impegnano a:

a) ricevere il Sottocomitato sulla prevenzione nei loro territori e garantirgli l’accesso ai luoghi di detenzione, come definiti all’art. 4 del presente Protocollo;

b) fornire ogni informazione rilevante che il Sottocomitato sulla prevenzione dovesse richiedere per valutare le necessità e i provvedimenti da adottare per rafforzare la protezione delle persone private della libertà rispetto alla tortura e alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

c) incoraggiare e favorire contatti tra il Sottocomitato sulla prevenzione e i meccanismi nazionali di prevenzione;

d) prendere in esame le raccomandazioni del Sottocomitato sulla prevenzione e entrare in dialogo con esso circa le possibili misure di attuazione.

 Articolo 13.

 1. Il Sottocomitato sulla prevenzione stabilirà, inizialmente sulla base di un sorteggio, un programma di visite regolari agli Stati Parti al fine di adempiere al suo mandato, come stabilito all’art. 11.

2. Dopo debite consultazioni, il Sottocomitato sulla prevenzione notifica agli Stati Parti il proprio programma, affinché essi possano, senza ritardo, prendere le necessarie misure pratiche perché la visita possa avere luogo.

3. Le visite sono condotte da almeno due membri del Sottocomitato sulla prevenzione. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione possono essere accompagnati, se del caso, da esperti di provata esperienza professionale e competenti nelle materie di cui tratta il presente Protocollo; tali esperti sono tratti da un albo predisposto sulla base di proposte avanzate dagli Stati Parti, dall’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e dal Centro delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine internazionale. Nel predisporre l’albo, gli Stati Parti interessati propongono non più di cinque esperti nazionali. Lo Stato Parte in questione può opporsi all’inclusione nella visita di uno specifico esperto, nel qual caso il Sottocomitato sulla prevenzione ne proporrà un altro.

4. Se il Sottocomitato sulla prevenzione lo ritiene opportuno, esso può proporre una breve visita di verifica (follow-up) dopo una visita regolare.

 Articolo 14.

 1. Allo scopo di permettere al Sottocomitato sulla prevenzione di adempiere al proprio mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano ad assicurargli:

a) accesso illimitato ad ogni informazione circa il numero di persone private della libertà nei luoghi di detenzione come definiti dall’art. 4, nonché sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione;

b) accesso illimitato ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione;

c) salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 2, accesso illimitato a tutti i luoghi di detenzione, alle loro strutture e servizi annessi;

d) la possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che il Sottocomitato sulla prevenzione ritenga possa fornire informazioni rilevanti;

e) la libertà di scegliere i luoghi che intende visitare e le persone con cui avere un colloquio.

2. Possono essere formulate obiezioni alla visita in un particolare luogo di detenzione solo sulla base di ragioni impellenti e cogenti riguardanti la difesa nazionale, la sicurezza pubblica, il verificarsi di un disastro naturale o di gravi disordini nel luogo oggetto della visita che impediscano temporaneamente di compiere la visita stessa. L’esistenza di uno stato di emergenza dichiarato dallo Stato Parte non può in quanto tale essere invocata dallo Stato stesso come una ragione per fare obiezione alla visita.

 Articolo 15.

 Nessuna autorità o funzionario pubblico può ordinare, applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una persona o un’organizzazione per aver comunicato al Sottocomitato sulla prevenzione o ai suoi delegati qualunque informazione, vera o falsa; tale individuo o organizzazione non subirà alcun altro tipo di pregiudizio.

 Articolo 16.

 1. Il Sottocomitato sulla prevenzione trasmette le proprie raccomandazioni e osservazioni per via confidenziale allo Stato Parte e, se del caso, ai meccanismi nazionali di prevenzione.

2. Il Sottocomitato sulla prevenzione pubblica il suo rapporto, insieme con eventuali commenti dello Stato Parte interessato, ogni qual volta ciò gli sia richiesto dallo Stato Parte. Se lo Stato Parte rende pubblico parte del rapporto, il Sottocomitato sulla prevenzione ha facoltà di pubblicarlo in tutto o in parte. Tuttavia, nessun dato personale dovrà essere reso pubblico senza l’espresso consenso della persona interessata.

3. Il Sottocomitato sulla prevenzione presenta al Comitato contro la tortura un rapporto annuale, pubblico, sulle proprie attività.

4. Se lo Stato Parte rifiuta di cooperare con il Sottocomitato sulla prevenzione, come disposto dagli artt. 12 e 14, o rifiuta di prendere misure per migliorare la situazione alla luce delle raccomandazioni del Sottocomitato sulla prevenzione, il Comitato contro la tortura può, su richiesta del Sottocomitato sulla prevenzione, decidere, a maggioranza dei suoi membri e dopo che allo Stato Parte è data la possibilità di far conoscere la propria posizione, di emettere una dichiarazione pubblica sulla questione o di pubblicare il rapporto del Sottocomitato sulla prevenzione.

 Parte IV

 Meccanismi nazionali di prevenzione

Articolo 17.

 Ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall’entrata in vigore del presente Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o più meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione della tortura a livello interno. Possono essere qualificati quali meccanismi nazionali di prevenzione ai fini del presente Protocollo anche organismi istituiti a livello locale, purché rispondano ai requisiti fissati dal presente Protocollo.

 Articolo 18.

 1. Gli Stati Parti garantiscono l’indipendenza funzionale dei meccanismi nazionali di prevenzione, nonché l’indipendenza del personale di cui essi si avvalgono.

2. Gli Stati Parti adottano i provvedimenti necessari per assicurare che gli esperti che compongono i meccanismi nazionali di prevenzione abbiano le competenze e le conoscenze professionali richieste. Essi dovranno sforzarsi di raggiungere un equilibro tra i generi e fare in modo che vi siano rappresentate adeguatamente le minoranze etniche e gli altri gruppi minoritari presenti nel paese.

3. Gli Stati Parti si impegnano a mettere a disposizione dei meccanismi nazionali di prevenzione le risorse necessarie al loro funzionamento.

4. Nell’istituire i meccanismi nazionali di prevenzione, gli Stati Parti terranno in debita considerazione i Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani.

 Articolo 19.

 Ai meccanismi nazionali di prevenzione saranno garantiti almeno i seguenti poteri:

a) sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto le persone private della libertà nei luoghi di detenzione, come definiti al precedente art. 4, allo scopo di rafforzare, se necessario, la protezione loro prestata verso la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

b) formulare raccomandazioni alle autorità competenti al fine di migliorare il trattamento e le condizioni in cui versano e persone private della libertà e di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenendo nella dovuta considerazione le norme in materia adottate dalle Nazioni Unite;

c) sottoporre proposte e osservazioni relativamente alla legislazione in vigore e ai progetti di legge.

 Articolo 20.

 Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali di prevenzione in condizione di espletare il loro mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a garantire loro:

a) accesso ad ogni informazione circa il numero di persone private della libertà nei luoghi di detenzione come definiti dall’art. 4, nonché sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione;

b) accesso ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione;

c) accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature;

d) la possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che i meccanismi nazionali di prevenzione ritengano possa fornire informazioni rilevanti;

e) la libertà di scegliere i luoghi che intendono visitare e le persone con cui avere un colloquio;

f) il diritto ad avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di avere incontri con esso.

 Articolo 21.

 1. Nessuna autorità o funzionario pubblico può ordinare, applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una persona o un’organizzazione per aver comunicato ai meccanismi nazionali di prevenzione qualunque informazione, vera o falsa; tale individuo o organizzazione non subirà alcun altro tipo di pregiudizio.

2. Le informazioni riservate raccolte dai meccanismi nazionali di prevenzione sono protette. Nessun dato personale può essere reso pubblico senza il consenso espresso dell’interessato.

 Articolo 22.

 Le autorità competenti dello Stato Parte esaminano le raccomandazioni dei meccanismi nazionali di prevenzione e entrano in dialogo con loro circa le possibili misure di attuazione.

 Articolo 23.

 Gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a pubblicare e a diffondere i rapporti annuali elaborati dai meccanismi nazionali di prevenzione.

 Parte V

 Dichiarazione

Articolo 24.

 1. Alla ratifica, gli Stati Parti possono avanzare una dichiarazione per posporre l’attuazione degli obblighi derivanti dalle Parti III o IV del presente Protocollo.

2. La dilazione non potrà essere superiore a tre anni. Sulla base di adeguate rappresentazioni avanzate dallo Stato Parte e previa consultazione con il Sottocomitato sulla prevenzione, il Comitato contro la tortura può estendere tale periodo di altri due anni.

 Parte VI

 Disposizioni finanziarie

Articolo 25.

 1. Le spese affrontate dal Sottocomitato sulla prevenzione per la operatività del presente Protocollo sono a carico delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite metterà a disposizione il personale e le strutture necessarie per consentire al Sottocomitato sulla prevenzione di svolgere con effettività le funzioni attribuitele dal presente Protocollo.

 Articolo 26.

 1. è costituito un fondo speciale, nel rispetto delle procedure in materia di competenza dell’Assemblea Generale, da gestire secondo i regolamenti finanziari e le norme delle Nazioni Unite, allo scopo di sostenere l’attuazione delle raccomandazioni adottate dal Sottocomitato sulla prevenzione a seguito della visita effettuata presso uno Stato Parte, nonché per realizzare programmi formativi rivolti ai meccanismi nazionali di prevenzione.

2. Il fondo speciale può essere finanziato attraverso contributi volontari forniti da governi, organizzazioni intergovernative e non-governative e altri enti pubblici o privati.

 Parte VII

 Disposizioni finali

Articolo 27.

 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato la Convenzione.

2. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica da parte di ogni Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione. Lo strumento di ratifica è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo è aperto all’adesione da parte di ogni Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione.

4. L’adesione ha effetto con il deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite deve informare tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ciascuno strumento di ratifica o di adesione.

 Articolo 28.

 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione.

2. Per ciascuno Stato che ratifica il presente Protocollo o che vi aderisce dopo il deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

 Articolo 29.

 Le disposizioni del presente Protocollo si estendono all’intero territorio di uno Stato federale, senza alcuna limitazione o eccezione.

 Articolo 30.

 Al presente Protocollo non sono ammesse riserve.

 Articolo 31.

 Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano gli obblighi degli Stati Parti ai sensi di Convenzioni regionali istitutive di un sistema di visita nei luoghi di detenzione. Il Sottocomitato sulla prevenzione e gli organismi istituiti sulla base di tali Convenzioni regionali sono invitati a consultarsi reciprocamente e a cooperare allo scopo di evitare le duplicazioni e promuovere in modo efficace gli obiettivi del presente Protocollo.

 Articolo 32.

 Le disposizioni del presente Protocollo non producono effetti sugli obblighi degli Stati Parti delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei relativi Protocolli addizionali dell’8 giugno 1977, né pregiudicano la possibilità di cui ogni Stato Parte può avvalersi di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa a visitare luoghi di detenzione in situazioni non regolate dal diritto internazionale umanitario.

 Articolo 33.

 1. Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento con una notificazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. Quest’ultimo deve informarne gli altri Stati Parti del presente Protocollo e della Convenzione. La denuncia produce i suoi effetti dopo un anno dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

2. La denuncia non produce l’effetto di liberare lo Stato Parte dagli obblighi derivanti dal presente Protocollo relativi ad atti o situazioni che si siano verificati precedentemente alla data in cui la denuncia è divenuta effettiva, o relativamente ad azioni che il Sottocomitato sulla prevenzione ha deciso o può decidere di intraprendere nei confronti dello Stato in questione; la denuncia inoltre non pregiudica in nessun modo la continuazione della considerazione di questioni sottoposte al Sottocomitato sulla prevenzione precedentemente alla data in cui la denuncia produce effetti.

3. Successivamente alla data in cui la denuncia da parte di uno Stato Parte è divenuta effettiva, il Sottocomitato sulla prevenzione non prenderà in esame alcuna nuova questione riguardante quello Stato.

 Articolo 34.

 1. Ogni Stato Parte al presente Protocollo potrà proporre un emendamento e depositare la sua proposta presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà la proposta di emendamento agli Stati Parti del presente Protocollo domandando loro di fargli conoscere se sono favorevoli alla organizzazione di una conferenza di Stati Parti in vista dell’esame della proposta e della sua messa ai voti. Se, nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronuncia a favore dello svolgimento di detta conferenza, il Segretario generale organizzerà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite.

Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto dal Segretario generale all’accettazione di tutti gli Stati Parti.

2. Un emendamento adottato in base alle disposizioni del paragrafo l del presente articolo entrerà in vigore allorché i due terzi degli Stati Parti al presente Protocollo lo avranno accettato, in conformità alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno cogenti per gli Stati Parti che li abbiano accettati, gli altri Stati Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da ogni emendamento anteriore che avranno accettato.

 Articolo 35.

 I membri del Sottocomitato sulla prevenzione e i componenti dei meccanismi nazionali di prevenzione godono dei privilegi ed immunità necessarie per l’esercizio indipendente delle loro funzioni. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione godranno dei privilegi e immunità di cui all’art. 22 della Convenzione sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946, secondo quanto previsto dall’art. 23 di detta Convenzione.

 Articolo 36.

 Allorché conducono una visita in uno Stato Parte, i membri del Sottocomitato sulla prevenzione, senza pregiudizio delle norme e delle finalità del presente Protocollo, nonché dei privilegi ed immunità di cui godono, sono tenuti a:

a) rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato in cui si svolge la visita;

b) astenersi da ogni azione o attività incompatibile con il carattere imparziale e la natura internazionale delle loro funzioni.

 Articolo 37.

1. Il presente Protocollo, i cui testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite provvederà a trasmettere a tutti gli Stati una copia autenticata conforme del presente Protocollo.