Law No. 193 of 4 December 2017, Ratification and implementation of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Macedonia on police cooperation. Entry into force: 22 December 2017

In:

G.U. 21 dicembre 2017, n.297

Law No. 193 of 2017 contains the authorization to ratification and the implementing order of the Agreement on police cooperation concluded by Italy with Macedonia in 2014. The Parties undertake to enhance their cooperation in a number of relevant sectors, including organized transnational crime; trafficking in drugs, weapons, and in nuclear, radioactive and other dangerous substances; trafficking in human beings and smuggling of migrants; cybercrime; terrorism (Article 2). Request for assistance shall be in conformity with the Agreement’s provisions; a request may be rejected if deemed by the authorities of the requested State to be of prejudice to human rights and fundamental freedoms, state sovereignty, state security, public order or other fundamental interests of the State (Article 5).

Legge 4 dicembre 2017, n. 193

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 108.740 a decorrere dall’anno 2017, e dalle rimanenti spese pari a euro 43.408 a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia

 

Preambolo.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia (di seguito denominati congiuntamente «Parti» e separatamente «Parte»);

Consapevoli degli effetti negativi che la criminalità ha sull’ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini;

Riconoscendo l’esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità e al terrorismo;

Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, datata 14 dicembre 1990, sulla Cooperazione Internazionale contro la Criminalità Organizzata, e le Convenzioni sugli Stupefacenti e Sostanze Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione Contro la Criminalità Organizzata Transnazionale e i suoi Protocolli Aggiuntivi contro il Traffico di Migranti via terra, mare o aria, la Tratta di Persone, in particolare Donne e Bambini, firmata a Palermo dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica di Macedonia il 12 dicembre 2000, e inoltre le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l’egida delle Nazioni Unite;

Nel rispetto del principio di sovranità ed eguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi;

Hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1. Autorità competenti

(1) Le autorità competenti responsabili per l’attuazione del presente Accordo sono:

(a) per il Governo della Repubblica di Macedonia, il Ministero dell’interno della Repubblica di Macedonia;

(b) per il Governo della Repubblica italiana, Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno della Repubblica italiana.

(2) Le Parti cooperano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell’ambito della loro sfera di competenza e in conformità ai propri obblighi internazionali, nonché alle leggi nazionali in vigore nei loro Paesi.

Articolo 2. Settori di cooperazione

(1) Le Parti, nell’ambito delle rispettive risorse, cooperano nel settore della prevenzione, lotta e indagini sulla criminalità, includendo, ma non limitandosi ai seguenti settori:

(a) criminalità organizzata transnazionale;

(b) produzione illegale, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori;

(c) tratta di esseri umani e traffico di migranti;

(d) veicoli rubati;

(e) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;

(f) criminalità informatica;

(g) altri settori di cooperazione nell’ambito delle competenze delle Parti.

(2) Le Parti, inoltre, cooperano nella prevenzione e repressione di atti terroristici, in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi e con i loro obblighi internazionali, incluse le pertinenti convenzioni internazionali e le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 3. Modalità di cooperazione

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, e in conformità con la propria legislazione nazionale, le Parti cooperano con le seguenti modalità:

(a) scambio di informazioni su reati, criminali, organizzazioni criminali, il loro modus operandi, strutture e contatti di interesse per entrambe le Parti;

(b) scambio di informazioni sui gruppi terroristici attivi nei loro rispettivi territori, le persone collegate ad essi e le relative attività svolte;

(c) scambio di informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per la lotta contro la criminalità, incluse le informazioni sull’analisi relativa alla minaccia criminale;

(d) scambio delle migliori prassi sulla formazione dei funzionari di polizia e l’uso di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità, con la possibilità di organizzare scambi di esperti e attività congiunte di formazione;

(e) scambio e analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e i metodi della loro produzione e fabbricazione, sui canali e i mezzi impiegati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento, nonché sulle relative tecniche di analisi;

(f) scambio di informazioni operative finalizzate all’identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività connesse al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, ai luoghi e metodologie di produzione, ai canali e mezzi usati dai trafficanti, nonché alle pertinenti tecniche di occultamento;

(g) adozione delle misure necessarie a coordinare l’attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, la sorveglianza e le operazioni sotto copertura;

(h) scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere;

(i) scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita al fine di individuare i documenti contraffatti;

(j) esecuzione delle concrete richieste di assistenza previste dall’Articolo 4;

(k) possibile scambio di Ufficiali di Collegamento da inviare nei Paesi interessati;

(l) possibile scambio reciproco di esperti di polizia per periodi stabiliti dalle Parti al fine di promuovere e attuare operazioni congiunte;

(m) scambio di altre informazioni ritenute di interesse da un’autorità competente di una Parte per l’autorità competente dell’altra Parte.

Articolo 4. Richieste di assistenza

(1) La cooperazione ai sensi del presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza da parte dell’autorità competente interessata o su iniziativa dell’autorità competente che ritenga che tale assistenza sia di interesse per l’altra autorità competente.

(2) Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente ma vengono confermate per iscritto entro sette (7) giorni.

(3) Le richieste di assistenza contengono:

(a) il nome dell’autorità competente della Parte che richiede assistenza e il nome dell’autorità competente della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;

(b) i dettagli del caso;

(c) l’obiettivo e il motivo della richiesta;

(d) una descrizione dell’assistenza richiesta;

(e) eventuali altre informazioni che possano contribuire ad un’efficace esecuzione della richiesta;

(4) La cooperazione può essere effettuata attraverso i punti di contatto stabiliti dalle autorità competenti delle Parti.

Articolo 5. Rifiuto dell’assistenza

(1) La richiesta di assistenza inviata in conformità con le disposizioni del presente Accordo può essere respinta se l’autorità competente richiesta ritiene che l’esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Stato, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale in vigore nel proprio paese o i propri obblighi internazionali.

(2) La richiesta di assistenza può anche essere respinta se l’esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell’autorità competente richiesta.

(3) Ove possibile, l’autorità competente richiesta – prima di prendere la decisione di rifiutare l’assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo – consulta l’autorità competente richiedente al fine di stabilire se l’assistenza possa essere garantita alle condizioni stabilite dall’autorità competente richiesta. Se l’autorità competente richiedente accetta di ricevere l’assistenza alle condizioni proposte, si impegna a rispettarle.

(4) L’autorità competente richiesta notifica per iscritto all’autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuti di eseguire la richiesta, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

Articolo 6. Esecuzione delle richieste

(1) L’autorità competente richiesta adotta tutte le necessarie misure per garantire la sollecita e piena esecuzione delle richieste.

(2) L’autorità competente richiedente viene informata immediatamente di eventuali circostanze che impediscono l’esecuzione della richiesta o causano un considerevole ritardo nella sua esecuzione.

(3) Se l’esecuzione della richiesta non ricade sotto la giurisdizione dell’autorità competente richiesta, la stessa lo notifica immediatamente all’autorità competente richiedente.

(4) L’autorità competente richiesta può richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene necessario al fine di eseguire in modo adeguato la richiesta.

(5) L’autorità competente richiesta informa quanto prima la competente autorità richiedente in merito ai risultati dell’esecuzione della richiesta.

Articolo 7. Limiti all’uso dei dati personali e delle informazioni classificate

(1) Le Parti concordano che i dati personali trasmessi nell’ambito del presente Accordo vengono utilizzati e memorizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e si attengono alle norme della legislazione nazionale e alle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani alle quali entrambe le Parti aderiscono.

(2) Il trasferimento di dati personali tra le autorità competenti delle Parti, previsto dal presente Accordo, si svolge in conformità alla legislazione nazionale delle stesse, nel rispetto delle condizioni definite dalle Parti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità alle condizioni e ai principi relativi alla protezione dei dati personali.

(3) Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali forniti ai sensi del presente Accordo conforme a quello garantito dall’altra Parte. Adotta le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegittima, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.

(4) Le informazioni e i documenti ricevuti da un’autorità competente in conformità al presente Accordo non vengono divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali se non dietro preventivo consenso scritto dell’autorità competente che li ha forniti.

(5) Su richiesta della Parte che trasmette i dati, la Parte ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che sono inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto col presente Accordo o con le norme applicabili alla Parte che fornisce detti dati.

(6) Qualora una delle Parti del presente Accordo si renda conto che i dati ricevuti dall’altra Parte, in conformità con il presente Accordo, sono inesatti adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l’integrazione, la cancellazione o la correzione degli stessi.

(7) Ciascuna Parte, nel caso si renda conto che i dati personali che ha trasmesso o ricevuto dall’altra Parte ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o sono soggetti a considerevole dubbio lo notifica all’altra Parte.

(8) Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Parti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale ed in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

(9) Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione delle informazioni, attraverso i quali le informazioni classificate vengono scambiate tra le Parti, sono stabiliti ai sensi della legislazione nazionale e degli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

Articolo 8. Riunioni e consultazioni

(1) Ai fini dell’attuazione pratica delle disposizioni del presente Accordo, i rappresentanti delle competenti autorità delle due Parti possono, se necessario, effettuare delle riunioni e consultazioni al fine di valutare i progressi ottenuti nell’ambito del presente Accordo e di discutere e migliorare la cooperazione.

(2) Le riunioni si svolgono sul territorio della Repubblica di Macedonia o sul territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 9. Spese e costi

(1) Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta in conformità al presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalità con le quali vengono sostenute le spese.

(2) Salvo altrimenti previsto, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente. Salvo altrimenti previsto, i costi di viaggio e di alloggio sono sostenuti dalla Parte inviante.

Articolo 10. Lingua di lavoro

Le autorità competenti – durante la loro collaborazione in conformità al presente Accordo – utilizzano l’inglese quale lingua di lavoro.

Articolo 11. Composizione delle controversie

Eventuali controversie tra le Parti che sorgono dall’interpretazione o dall’attuazione del presente Accordo vengono risolte in via amichevole attraverso i canali diplomatici mediante consultazioni e negoziati.

Articolo 12. Entrata in vigore, emendamenti e revoca

(1) Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti si informano, attraverso i canali diplomatici, che i requisiti giuridici nazionali per l’entrata in vigore sono stati soddisfatti.

(2) Il presente Accordo resta in vigore finché una delle Parti notifica all’altra Parte per iscritto, attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di revocare il presente accordo. In tal caso, l’Accordo cessa di avere efficacia dopo sei (6) mesi dalla data di ricezione della nota di revoca.

(3) Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore in conformità con la stessa procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

In fede di ciò, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato e approvato il presente Accordo in due originali, ciascuno nelle lingue italiano, macedone e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti prevale il testo inglese.