Law No. 191 of 3 October 2016, Ratification and implementation of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia in the field of defense, done in Yerevan on 17 October 2012. Entry into force: 21 October 2016.

In:

G.U. 20 October 2016, No. 246

Law No. 191/2016 authorized the ratification and the implementation of the Agreement between Italy and Armenia aimed at promoting and developing defense cooperation between the Parties. Long-term and annual plans of cooperation in the military sphere will be drafted under the Agreement, defining the objective and the details of cooperation activity. The Agreement provided that cooperation will be carried out in a number of special defense fields, such security and defence policy, research and development of military products and services, peace support and humanitarian operations and education and training in military. It further set out the modalities cooperation, including through exchange of experiences between the respective experts, meetings between representatives of Parties and participation in military exercises. The exercise of jurisdiction by the sending and the hosting State will be in conformity with the relevant provisions of the Agreement.

Legge 3 ottobre 2016, n. 191

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 4), dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 6.386 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Clausola di invarianza

1. Dalle  disposizioni  dell’Accordo di cui all’articolo 1, ad esclusione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Armenia nel settore della difesa

 

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Armenia (denominati in seguito la Parte o «le Parti»):

confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

desiderosi di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel campo della Difesa e nello spirito del Partnership for Peace;

desiderosi di promuovere le relazioni amichevoli e la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi,

hanno concordato quanto segue:

Art. 1. Principi della cooperazione

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti da entrambi i Paesi nonché, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

Art. 2. Cooperazione generale

1. Attuazione

1) Sulla base del presente Accordo gli organismi autorizzati dalle Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevederanno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle stesse attività.

2) Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dagli Ufficiali autorizzati dalle Parti, di comune accordo.

3) Le concrete attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell’Armenia.

4) Eventuali consultazioni degli organismi autorizzati dalle Parti avverranno secondo principi di rotazione a Yerevan ed a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica italiana e le Forze Armate della Repubblica dell’Armenia.

2. Campi

La Cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata alle seguenti aree:

1) politica di sicurezza e difesa;

2) formazione militare-legale;

3) ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;

4) operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

5) strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;

6) organizzazione ed impiego delle Forze Armate;

7) formazione nell’ambito dell’organizzazione per la mobilitazione;

8) questioni relative all’ambiente ed all’inquinamento provocato da attività militari;

9) formazione ed addestramento in campo militare;

10) sanità militare;

11) storia militare;

12) sport militare;

13) altri settori militari di interesse comune delle Parti.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

1) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;

2) scambio di esperienze tra esperti delle Parti;

3) incontri tra rappresentanti autorizzati dalle Parti nel settore della Difesa;

4) addestramento del personale e riqualificazione professionale presso gli istituti formativi militari;

5) scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;

6) partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra gli organismi autorizzati dalle Parti;

7) partecipazione ad esercitazioni militari;

8) visite di navi, aeromobili ed altre strutture militari;

9) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;

10) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa ed associate a questioni attinenti alla Difesa;

11) altre campi militari reciprocamente concordati dalle Parti.

Art. 3. Aspetti finanziari

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all’esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

1) spese di viaggio, salari, assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;

2) le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al punto «2», la Parte ospitante fornirà cure d’urgenza, che verranno fornite gratuitamente, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Annate, a tutto il personale della Parte inviante che necessita assistenza sanitaria durante l’esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.

3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di risorse finanziarie delle Parti.

Art. 4. Giurisdizione

1. Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la giurisdizione sul personale militare e civile della Parte ospitata, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e punibili secondo la normativa nazionale del Paese ospitante.

2. Tuttavia, le Autorità dello Stato d’origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione vigente dello Stato di origine, per quanto riguarda:

a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d’origine;

b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell’esecuzione ed in relazione con il servizio.

3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l’applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell’osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un’Intesa che salvaguardi il personale interessato.

Art. 5. Risarcimento danni

1. Il risarcimento dei danni causati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell’ambito del presente Accordo, sarà previo accordo tra le Parti, indennizzato dalla Parte inviante. Se il danno causato nel periodo di attuazione degli obblighi di servizio non è il risultato di una negligenza grave o comportamento doloso deve essere risarcito dalla parte ospitante.

2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività, ai sensi del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

Art. 6. Cooperazione nel campo dell’importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare

1. Supporto alla iniziative commerciali

Le Parti, allo scopo di semplificare il controllo relativo ai prodotti militari ed alle procedure inerenti il controllo e le attività connesse, concordano di dare supporto alle iniziative commerciali correlate al citato settore e ad ogni altra area di reciproco interesse.

2. Modalità

Le attività nel settore dell’industria e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti di materiali per la Difesa potranno avvenire  secondo le seguenti modalità:

1) ricerca scientifica, test e progettazione;

2) scambio di esperienze in campo tecnico;

3) produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori stabiliti dalle Parti;

4) approvvigionamento di materiali militari rientranti nell’ambito di programmi comuni e produzione ordinati da una delle Parti, conformemente alle rispettive leggi nazionali concernenti l’importazione e l’esportazione di prodotti ad uso militare;

5) supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di prodotti ad uso militare.

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dal presente Accordo, in conformità con le leggi nazionali e gli Accordi internazionali sottoscritti dalle Parti.

3. Impegni

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per favorire la realizzazione, da parte delle industrie e/o organizzazioni interessate, delle attività previste dal presente Accordo e dai contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni.

Art. 7. Sicurezza delle informazioni classificate

1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.

2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell’ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità alle leggi ed  ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. In aggiunta a quanto sopra, la Parte Armena tratta e protegge le informazioni italiane aventi la classifica «RISERVATO» e «RISERVATISSIMO» in maniera non meno rigorosa rispetto agli standard ed alle procedure per le medesime informazioni aventi la classifica «SECRET».

3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dall’Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.

4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

5. L’accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell’ambito e con le finalità del presente Accordo.

7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente  Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell’Autorità competente della Parte originatrice.

8. Ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale di sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.

Art. 8. Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia risultante dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sarà risolta, attraverso i canali diplomatici, esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti.

Art. 9. Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

1. Con il consenso delle Parti, sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano Organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo.

2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali.

3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell’Armenia, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza.

4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.

5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell’articolo 10.

Art. 10. Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica scritta con cui ciascuna Parte informerà l’altra, attraverso i canali diplomatici, del completamento delle rispettive prescritte procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 11. Durata e termine

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.

2. La denuncia del presente Accordo sarà notificata all’altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici e produrrà effetti novanta (90) giorni dopo il ricevimento della notifica dall’altra Parte.

3. La denuncia del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto in Jerevan il 17 ottobre 2012 in due originali, in lingua italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Accordo, prevarrà il testo in lingua inglese.