Law No. 179 of 21 November 2014, Ratification and Implementation of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Estonia on the fight against organized crime, terrorism and illicit drug trafficking, done at Tallinn on 8 September 2009. Entered into force: 12 December 2014

In:

G.U. 11 December 2014, No. 287

Recalling UNGA resolution No. 45/123 of 1990 on international cooperation for the repression of the organized crime, the Convention on drug control Conventions, the Convention against Transnational Organized Crime, the Convention of the Council of Europe concerning the protection of individuals with regard to the automatic processing of personal data, as well Security Council resolutions on the fight against terrorism and the UN treaties on the matter, Italy and Estonia signed an Agreement on mutual cooperation in anti-terrorism activity and fight against organized crime. Relevant is, most in particular, bilateral cooperation in the exchange of information in order to prevent and punish acts of terrorism, the smuggling of migrants and any form of irregular migration. With law No. 179/2014, the Italian Parliament authorized the ratification and implementation of the Agreement and provided for the necessary financial resources.

Legge 21 novembre 2014, n. 179
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l’8 settembre 2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l’8 settembre 2009.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 16 dell’Accordo stesso.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 122.577 a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, qui di seguito denominati “Parti Contraenti”,
Consapevoli del fatto che i fenomeni criminali collegati alla criminalità organizzata in ogni settore affliggono in modo significativo gli Stati delle Parti Contraenti mettendo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica nonché la prosperità e l’integrità fisica dei propri popoli;
Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga;
Richiamando
la normativa europea che regola la cooperazione tra gli Stati Membri nella materia oggetto del presente Accordo;
la Risoluzione n. 45/123 dell’Assemblea Generale ONU del 14 dicembre 1990 sulla cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata;
la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti del 30 marzo 1961, come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972;
la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
le Convenzioni ONU per la repressione delle varie forme di terrorismo e la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 ed i Protocolli annessi;
la Convenzione del Consiglio d’Europa sul trattamento dei dati personali firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981;
Nel rispetto della sovranità nazionale di ciascuna Parte Contraente,
convengono quanto segue:
Articolo 1
Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, intraprenderanno ogni attività intesa ad intensificare gli sforzi comuni per contrastare la criminalità organizzata in tutte le sue  manifestazioni, il terrorismo ed il narcotraffico.
Le Parti Contraenti effettueranno consultazioni regolari tra i rappresentanti dei Ministeri dell’Interno dei due Stati per rafforzare la cooperazione e valutare l’attività comune ed individuare gli obiettivi da conseguire.
Le Parti Contraenti stabiliscono che le Autorità responsabili dell’attuazione del presente Accordo sono:
per la Repubblica di Estonia: La Direzione di Polizia – Polizia Criminale Centrale – per quanto riguarda le indagini e le questioni operative e la Direzione della Polizia di Sicurezza per quanto riguarda il terrorismo, la Direzione per la Cittadinanza e l’Immigrazione, la Direzione della Guardia di Frontiera e la Direzione delle Dogane e le Questioni Fiscali per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione.
per la Repubblica Italiana: la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, per quanto attiene alle questioni di carattere investigativo ed operativo e l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, Servizio Relazioni Internazionali, per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione.
Le Autorità competenti di cui al paragrafo 3 del presente Articolo cooperano direttamente e possono individuare, mediante Protocolli, i settori di cooperazione specifici.
Articolo 2
Le Parti Contraenti concordano sulle necessarie procedure di comunicazione che permettono il rapido scambio di informazioni sulla lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo in tutti i suoi aspetti, anche attraverso lo scambio degli ufficiali di collegamento e l’utilizzo dei collegamenti telematici.
Articolo 3
In conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti e fatti salvi gli obblighi derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali:
a. su richiesta delle Autorità competenti di una Parte Contraente, l’altra Parte Contraente promuove le procedure di indagine in caso di attività relative alla criminalità organizzata e la prevenzione degli attentati terroristici;
b. la Parte Contraente richiesta deve comunicare immediatamente i risultati delle procedure avviate.
Articolo 4
Le Parti Contraenti si consulteranno per adottare posizioni comuni ed azioni concertate in tutti i fori internazionali in cui vengono discusse o si prendono decisioni sulle strategie per la lotta alla criminalità organizzata in tutti i suoi aspetti.
Articolo 5
Le Parti Contraenti concordano che la cooperazione nella lotta al terrorismo viene effettuata attraverso:
a. scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o iniziativa di una Parte Contraente, di informazioni e dati relativi a gruppi terroristici, a eventi, persone coinvolte, a tecniche e mezzi usati, con un aggiornamento costante delle informazioni sulle minacce terroristiche, in particolare quando tali eventi o minacce compromettono gli interessi dei due Stati delle Parti contraenti;
b. aggiornamento costante e reciproco sulle minacce terroristiche attuali, nonché sulle tecniche e le strutture organizzative atte a contrastarle, anche attraverso la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative specifiche in entrambi gli Stati delle Parti Contraenti;
c. scambio periodico delle esperienze e conoscenze sulla sicurezza dei trasporti di terra, aerei e marittimi, anche al fine di accrescere costantemente gli standard di sicurezza adottati presso gli aeroporti e stazioni ferroviarie ed adattarli all’evoluzione della minaccia terroristica;
d. scambio, ai fini investigativi, di informazioni utili su coloro che usano i servizi di telecomunicazione per attività terroristiche.
Articolo 6
Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, concordano che la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata venga estesa alla ricerca delle persone che sono perseguite per un reato o ricercate per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza.
Articolo 7
Le Parti Contraenti concordano che la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata coprirà anche i seguenti settori:
a. aggiornamento costante e reciproco delle minacce attuali poste dalla criminalità organizzata e delle tecniche e strutture organizzative per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la pianificazione di corsi di formazione congiunti in specifiche tecniche investigative ed operative nei due Stati delle Parti Contraenti;
b. scambio delle informazioni operative di mutuo interesse su possibili contatti fra gruppi o associazioni di criminalità organizzata nei due Stati delle Parti Contraenti;
c. scambio di atti legislativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche sulla lotta contro la criminalità organizzata, nonché di informazioni sui mezzi tecnici e sui metodi utilizzati nelle operazioni di polizia;
d. cooperazione nell’analisi delle cause, strutture, origine, dinamiche e forme della criminalità organizzata;
e. scambio delle esperienze sull’organizzazione della lotta contro la criminalità organizzata;
f. scambio di informazioni operative sulle attività illecite della criminalità organizzata, come quelle concernenti:
la falsificazione di documenti, denaro e valori;
marchi e brevetti industriali;
traffico illecito di opere d’arte e oggetti di antiquariato;
traffico illecito di tabacchi lavorati e metalli preziosi e traffico illecito di veicoli rubati;
reati ambientali, compreso il traffico di sostanze radioattive e tossiche;
reati commessi per mezzo di strumenti informatici, Internet ed altri mezzi per le telecomunicazioni;
altri reati particolarmente pericolosi, come:
traffico illecito di armi e munizioni, esplosivi, materiale strategico e nucleare;
traffico di esseri umani;
induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione e ad altre attività sessuali;
immigrazione illegale ed organizzazioni criminali che la agevolano;
riciclaggio di denaro, beni ed altre merci acquisite illegalmente e le relative operazioni finanziarie ed economiche, scambiando, qualora siano coinvolti interessi comuni, le informazioni che permettono il sequestro dei proventi illeciti;
g. scambio, ai fini investigativi, di informazioni utili su coloro che utilizzano il sistema informatico e altri mezzi di comunicazione per attività di criminalità organizzata;
h. scambio delle esperienze nella gestione dei flussi migratori ed applicazione delle disposizioni nazionali sull’ingresso ed il soggiorno degli stranieri.
Articolo 8
Ai fini del presente Accordo sono sostanze stupefacenti quelle citate e descritte nella Convenzione Unica delle Nazioni Unite del 30 marzo 1961 sulle Sostanze Stupefacenti; sono sostanze psicotrope quelle menzionate e descritte nella Convenzione delle Nazioni Unite del 21 febbraio 1971 sulle Sostanze Psicotrope; per traffico illecito si intendono le ipotesi di reato enunciate nell’art. 3, parr. 1 e 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope.

Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, si impegnano a fornire, senza indugio e sistematicamente, su richiesta o iniziativa di una Parte Contraente, tutte le informazioni e dati che possano contribuire al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei precursori e della coltivazione illegale e traffico di piante.

In particolare, la cooperazione dovrà comprendere:

a. lo scambio di informazioni e dati relativi a persone coinvolte nella produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori, ai luoghi di origine e destinazione ed ai metodi di produzione, nonché alle rotte e mezzi di trasporto usati dai trafficanti ed alle tecniche di occultamento e metodi di contrasto;

b. l’utilizzo di nuovi mezzi tecnici, inclusi i metodi di formazione ed impiego delle unità cinofile antidroga;

c. l’aggiornamento costante e reciproco sulle attuali minacce poste dal traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori e sulle tecniche e le strutture organizzative atte a contrastarlo, anche attraverso la formalizzazione degli scambi di esperti e la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative ed operative specifiche nei vari settori di intervento, da organizzarsi nei due Stati delle Parti Contraenti;

d. lo scambio di atti legislativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche e di esperienze relative al controllo del commercio lecito ed al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori;

e. l’analisi congiunta di gruppi ed associazioni di trafficanti, di eventi e tecniche;

f. lo scambio di informazioni e dati relativi ai nuovi tipi di sostanze stupefacenti ed alle tecniche di analisi;

g. i metodi e procedure di controllo delle frontiere per quanto attiene alle sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori.

Articolo 9

Qualsiasi richiesta di informazioni prevista dal presente Accordo dovrà contenere una sintetica descrizione degli elementi che la giustificano.
Articolo 10
I dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo comunicati da una Parte Contraente all’altra Parte Contraente devono essere trattati e protetti in conformità con le legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.
I dati personali comunicati devono essere trattati unicamente dalle Autorità responsabili dell’esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere trasmessi ad Autorità diverse da quelle menzionate nell’art. 1 del presente Accordo unicamente previa autorizzazione scritta dell’Autorità competente che li ha trasmessi per prima.
Articolo 11
Le Parti Contraenti possono respingere completamente o parzialmente le richieste di collaborazione ed assistenza previste dal presente Accordo qualora dette richieste possano compromettere la sovranità e la sicurezza dello Stato della Parte Contraente richiesta o altri interessi statuali di primaria importanza o siano contro le rispettive legislazioni nazionali.
In tal caso, la Parte Contraente richiesta deve comunicare immediatamente  alla Parte Contraente richiedente il diniego all’assistenza, specificandone i motivi.
Articolo 12
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo, secondo le procedure previste dalle rispettive legislazioni nazionali, le Parti Contraenti comunicheranno reciprocamente i nominativi dei rispettivi Punti di Contatto nazionali.
Articolo 13
Qualsiasi controversia sull’interpretazione, esecuzione o inapplicabilità del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.
Articolo 14
Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dalle Parti Contraenti.
Articolo 15
Le Parti Contraenti utilizzano la lingua inglese per quanto riguarda l’attuazione delle disposizioni del presente Accordo.
Articolo 16
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica con cui le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, per le vie diplomatiche, l’avvenuto adempimento delle rispettive condizioni giuridiche interne ed avrà una durata illimitata, a meno che una delle due Parti Contraenti non comunichi all’altra Parte Contraente l’intenzione di porre fine all’Accordo. La notifica della cessazione entra in vigore sei mesi dopo la sua ricezione da parte dell’altra Parte Contraente.
Qualsiasi emendamento al presente Accordo entrerà in vigore mediante un Protocollo sottoscritto dalle Parti Contraenti in conformità con la procedura stabilita nel precedente paragrafo di questo Articolo.
In fede di che, i rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Tallinn, l’8 settembre 2009, due originali in lingua italiana, estone ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.