Law No. 177 of 27 November 2017, Ratification and execution of the following Agreements: a) Film co-production Agreement between the government of the Italian Republic and the Government of the Federative Republic of Brazil, with Annexe, done in Rome on 23 October 2008; b) Film co-production Agreement between the government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia, with Annexe, done in Zara on 10 September 2007; c) Film co-production Agreement between the government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel, with Annexe, done in Rome on 2 December 2013; d) Film co-production Agreement between the government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Hungary, with Annexe, done in Rome on 8 June 2007. Entry into force: 14 December 2017

In:

G.U. 13 December 2017, No. 290

With Law No. 177 of 2017, the Italian parliament authorized the ratification and implementation of four Agreements concluded by Italy with the Governments of respectively, Brazil, Croatia, Israel and Hungary, on the matter of cooperation in film and audio-visual production. The Italian national authority responsible for the Agreements implementation is the Ministry of Cultural Heritage- Film General Department.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;

b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;

c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;

d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d’Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l’8 giugno 2007.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 19 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dall’articolo 21 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), dall’articolo 18 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), e dall’articolo 21 dell’Accordo di cui all’articolo  1, comma 1, lettera d).

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi di cui all’articolo 1, valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile

 

Il Governo della Repubblica italiana

ed

Il Governo della Repubblica Federativa del Brasile (di seguito denominati le «Parti»),

Con l’intento di accrescere la cooperazione tra i loro due Paesi, nel campo della cinematografia;

Desiderosi di estendere e facilitare le coproduzioni cinematografiche che possono essere di apporto allo sviluppo dell’industria della cinematografia e dell’audiovisivo di entrambi i Paesi nonché all’ampliamento degli scambi culturali ed economici tra essi;

Certi che questi scambi contribuiranno ad incrementare le relazioni tra i due Paesi,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

per «Coproduzione cinematografica» s’intende un lungometraggio, in rispetto della legislazione in materia italiana e brasiliana, di qualsiasi formato, con contenuto narrativo nonché le produzioni di animazione ed i documentari, finanziati e prodotti congiuntamente da uno o più coproduttori italiani e uno o più coproduttori Brasiliani, secondo un progetto approvato da entrambe le Autorità competenti, per l’utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi su videocassetta, su videodisco, DVD, in televisione o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione.

Nuove forme di produzione e distribuzione cinematografica saranno incluse nel presente Accordo;

per «coproduttore Italiano» s’intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Italia, così come definite dalla normativa in vigore in Italia;

per «coproduttore Brasiliano» s’intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Brasile, così come definite dalla normativa in vigore in Brasile;

per «Autorità competenti» s’intende:

a) per la Repubblica italiana: il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per il Cinema, in qualità di responsabile dell’applicazione del presente Accordo;

b) per la Repubblica Federativa del  Brasile: il Segretariato per l’Audiovisivo del Ministero della cultura e l’Agenzia Cinematografica Brasiliana (ANCINE), quest’ultima in qualità di responsabile per la supervisione e l’applicazione del presente Accordo.

Art. 2. Benefici

1. Una coproduzione cinematografica realizzata ai sensi del presente Accordo dovrà essere considerata come film nazionale da entrambe le Parti e, quindi, dovrà beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che vengono concessi ai film nazionali da ciascuna delle Parti in osservanza delle rispettive disposizioni nazionali.

2. Solo il coproduttore Italiano avrà titolo a godere dei benefici concessi in Italia.

3. Solo il coproduttore Brasiliano avrà titolo a godere dei benefici concessi in Brasile.

Art. 3. Approvazione dei Progetti

1. La realizzazione di film in coproduzione deve ottenere l’approvazione di entrambe le Autorità competenti.

2. Nel tener conto delle proposte di realizzazione di una coproduzione cinematografica, entrambe le Autorità competenti, congiuntamente e nel debito rispetto delle loro reciproche regole e linee guida, applicheranno le disposizioni ed i principi fissati nel presente Accordo e nel relativo Allegato.

3. Le Autorità competenti, prima di procedere all’approvazione di una domanda, si consulteranno a vicenda al fine di garantire la rispondenza del progetto ai requisiti fissati nel presente Accordo.

4. La procedura dell’approvazione deve comprendere due fasi: un’approvazione provvisoria in merito all’istanza ed un’approvazione definitiva a completamento della coproduzione cinematografica ai fini della distribuzione.

5. Le approvazioni vengono concesse nell’osservanza delle rispettive leggi nazionali, devono essere scritte e precisare a quali condizioni viene concessa l’approvazione.

6. Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l’esistenza di una buona organizzazione tecnica e di una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

7. L’approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

Art. 4. Nulla Osta di Proiezione in Pubblico

1. Il Nulla Osta di proiezione in pubblico deve essere conforme alle rispettive leggi in vigore nella Repubblica italiana e nella Repubblica Federativa del Brasile.

2. L’approvazione di un progetto di coproduzione ai sensi del presente Accordo non impegna le Autorità competenti di entrambe le Parti alla concessione del benestare di proiezione in pubblico della coproduzione cinematografica così realizzata.

Art. 5. Riprese

1. I film in coproduzione, realizzati ai sensi del presente Accordo, verranno girati nei Paesi dei coproduttori partecipanti.

2. Le Autorità competenti possono approvare le riprese – in esterni o in interni dal vero – in un Paese che non partecipi alla coproduzione qualora la sceneggiatura lo renda necessario.

3. Nonostante le disposizioni dell’art. 11, nel caso che vengano approvate delle riprese in conformità al comma 2 del presente articolo, possono essere impiegati cittadini del Paese in cui le riprese hanno luogo, in qualità di comparse, in ruoli, o come lavoratori straordinari, il cui impiego sia necessario per intraprendere il lavoro delle riprese.

Art. 6. Negativi e stampa prima copia

1. Il negativo originale – o l’originale digitale – sarà proprietà comune dei coproduttori partecipanti e verrà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio, scelto di comune accordo dai coproduttori, in uno dei Paesi compartecipanti.

2. Lo sviluppo della pellicola originale avverrà in un laboratorio nel Paese di uno dei coproduttori.

3. Dal negativo originale, bisognerà realizzare almeno un interpositivo. Da questo, ciascun coproduttore avrà diritto di realizzare ulteriori internegativi e copie.

4. Il processo di lavorazione delle coproduzioni cinematografiche può avvenire fino al momento della produzione della copia campione nella Repubblica italiana o nella Repubblica Federativa del Brasile o, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l’art. 12, in un terzo Paese coinvolto nella coproduzione.

Art. 7. Lingue

1. Il dialogo e la narrazione di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzati in italiano o in un dialetto italiano o in portoghese o in un’eventuale fusione di queste lingue consentite. Se il copione lo richiede, possono essere inclusi alcuni brevi dialoghi in altre lingue nella coproduzione cinematografica.

2. Di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzate due versioni nel seguente modo:

a) se nella colonna sonora i dialoghi e le narrazioni originali del film coprodotto, o parte di essi, vengono realizzati in italiano o in un dialetto italiano, occorrerà produrre una versione sottotitolata o doppiata in portoghese. Il doppiaggio o il sottotitolaggio in portoghese verranno realizzate nella Repubblica Federativa del Brasile. Eventuali eccezioni a questo principio sono soggette ad approvazione delle Autorità competenti;

b) se nella colonna sonora i dialoghi e le narrazioni originali del film coprodotto, o parte di essi, vengono realizzati in portoghese, occorrerà produrre una versione doppiata in italiano. Il doppiaggio in italiano verrà realizzato nella Repubblica italiana. Eventuali eccezioni a questo principio sono soggette ad approvazione delle Autorità competenti.

3. è possibile, tuttavia, in altri Paesi la realizzazione del doppiaggio o del sottotitolaggio di altre copie in lingue diverse dall’italiano o dal portoghese.

Art. 8. Contributi dei coproduttori

1. Il contributo totale del coproduttore italiano, eventualmente costituito da più produttori, o il contributo totale del coproduttore brasiliano, eventualmente costituito da più produttori, non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e maggiore dell’80% (ottanta per cento) del costo totale della produzione.

2. Entrambi i coproduttori italiani e brasiliani ed eventuali terzi coproduttori, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l’art. 12, dovranno apportare, in linea di massima, un contributo tecnico-artistico effettivo, che sarà ragionevolmente proporzionato alla loro partecipazione finanziaria.

3. Sono ammissibili le coproduzioni finanziarie nelle stesse percentuali del comma 1.

4. Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al comma 3, entrambe le Autorità competenti devono assicurare il raggiungimento di un equilibrio annuale.

5. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore brasiliano sia costituito da più Società di produzione, l’apporto finanziario di ciascuna Società dello stesso Paese non potrà essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

6. Nonostante le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, le Autorità competenti possono eccezionalmente e congiuntamente approvare coproduzioni cinematografiche che, pur non rispettando le disposizioni relative ai contributi, perseguirebbero gli obiettivi del presente Accordo. In ogni caso la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

Art. 9. Saldo dei contributi

1. Il coproduttore minoritario dovrà saldare la propria quota al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per la realizzazione della versione del film nella lingua del Paese minoritario.

2. L’inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione.

Art. 10. Ripartizione dei mercati

1. Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati dovranno essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti.

2. Tale ripartizione dovrà, con l’eccezione dei mercati dell’Italia e del Brasile, basarsi sulla percentuale dei rispettivi contributi dei coproduttori per la produzione di ciascun film.

3. Eccezioni al comma 2 sono possibili solo previa approvazione delle Autorità competenti.

4. Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

5. I premi e i benefici finanziari previsti dall’art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool».

6. I trasferimenti valutari risultanti dalla ripartizione dei mercati saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia in entrambi i Paesi.

Art. 11. Partecipanti

1. Gli sceneggiatori, i registi, gli attori ed il restante personale tecnico ed artistico che partecipa alle coproduzioni cinematografiche devono essere:

a) per quanto concerne la Repubblica italiana:

i) cittadini della Repubblica italiana;

ii) cittadini degli Stati Membri dell’Unione europea,

oppure

iii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana, secondo le interne disposizioni vigenti;

b) per quanto concerne la Repubblica Federativa del Brasile:

i) cittadini della Repubblica Federativa del Brasile,

ii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Federativa del Brasile, secondo le interne disposizioni vigenti;

c) in caso di coproduzioni multilaterali, come definite dall’art.  12:

i) cittadini dei Paesi coinvolti,

oppure

ii) soggiornanti di lungo periodo nei Paesi coinvolti, secondo le interne disposizioni vigenti.

2. I partecipanti ad una coproduzione cinematografica, come definiti dal presente articolo, devono mantenere, per tutto il corso della produzione, il loro stato giuridico e non possono acquisirlo o perderlo durante l’intera attività di produzione.

3. Per esigenze della coproduzione cinematografica, la partecipazione del personale tecnico ed artistico, che non rientra nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, può eccezionalmente essere ammessa ma solo dopo aver avuto l’approvazione dalle Autorità competenti.

4. Le Autorità competenti Brasiliane, a loro discrezione e ritenendolo opportuno, possono far partecipare in qualità di personale tecnico-artistico del Brasile, i cittadini degli Stati Membri del Mercosur.

Art. 12. Coproduzioni multilaterali

1. Le Autorità competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o più Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva, nel rispetto delle proprie legislazioni interne.

2. Le approvazioni ai sensi del presente articolo riguarderanno solo le proposte in cui il contributo complessivo del coproduttore di un terzo Paese, eventualmente costituito da più produttori, non sia inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della  produzione e non sia superiore al minore dei singoli contributi dei coproduttori italiani e brasiliani.

3. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore brasiliano o il coproduttore di un terzo Paese sia costituito da più società di produzione, il contributo finanziario di ogni singola società non può mai essere inferiore al 5% (cinque per  cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

Art. 13. Entrata temporanea

1. Per le coproduzioni cinematografiche approvate, ciascuna Parte favorirà, nel rispetto della legislazione vigente nel proprio Paese:

a) l’entrata ed il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell’altra Parte;

b) l’importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell’attrezzatura cinematografica e del materiale necessari alla produzione e alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente in entrambi i Paesi.

2. Le citate disposizioni verranno applicate anche nel caso di terze Parti, secondo quanto definito dall’art. 12 del presente Accordo.

Art. 14. Esportazione di film

Nel caso in cui un film coprodotto venga esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sarà normalmente imputato al contingente della Parte che ha le  migliori  possibilità di sfruttamento per la proiezione.

Art. 15. Titoli di testa

1. In una coproduzione cinematografica deve figurare un titolo, tra quelli di testa, con l’indicazione che si tratti di una coproduzione cinematografica quale «coproduzione Italo-Brasiliana» o quale «coproduzione Brasiliano-Italiana».

2. Il materiale promozionale riguardante un film coprodotto dovrà ugualmente indicare che si tratti di una «coproduzione Italo-Brasiliana» o di una «coproduzione Brasiliano-Italiana».

Art. 16. Festival Internazionali

1. I film coprodotti verranno presentati, di massima, ai Festival internazionali dal coproduttore maggioritario.

2. I film coprodotti con contributi paritari, saranno presentati come coproduzioni cinematografiche dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Art. 17. Esenzione di restrizioni

Nessuna restrizione sarà attuata per l’importazione, la distribuzione e la proiezione di produzioni cinematografiche ed audiovisive italiane nella Repubblica Federativa del Brasile o di produzioni cinematografiche ed audiovisive Brasiliane nella Repubblica italiana, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione europea.

Art. 18. Commissione Mista

1. Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, da esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunirà una volta ogni due anni, alternativamente in Italia ed in Brasile.

2. La Commissione Mista potrà essere convocata in riunioni straordinarie a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, allo scopo soprattutto di portare a conoscenza le modifiche legislative nel settore dell’industria cinematografica ed audiovisiva in ciascuno dei Paesi coinvolti.

3. La Commissione Mista esaminerà se l’equilibrio complessivo tra le Parti sia stato rispettato, tenendo presente il numero delle coproduzioni, la loro percentuale nonché l’ammontare totale degli investimenti e delle partecipazioni artistiche e tecniche. Ove occorresse, la Commissione determinerà le misure ritenute necessarie per ristabilire tale equilibrio, soggetto all’approvazione di entrambe le Autorità competenti.

4. Al fine di superare eventuali difficoltà derivanti dall’applicazione del presente Accordo, come pure per migliorarne l’efficacia, la Commissione Mista suggerirà le modifiche ritenute necessarie. Tali modifiche dovranno essere tuttavia sottoposte all’approvazione delle Autorità competenti nell’interesse delle Parti.

Art. 19. Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti comunicheranno, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni per l’approvazione del presente Accordo.

2. Il presente Accordo compreso l’Allegato, che costituisce parte integrante dello stesso, rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, salvo la sua conclusione secondo quanto definito dal comma 3 del presente articolo.

3. Ciascuna Parte può porre termine al presente Accordo attraverso denuncia di tale volontà all’altra Parte, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima del termine previsto e, in tal caso, l’Accordo si riterrà concluso alla fine di questo periodo.

4. In mancanza di tale denuncia, l’Accordo rimarrà automaticamente in vigore per successivi periodi di cinque anni ciascuno.

5. La rescissione del presente Accordo non produrrà effetti sul completamento delle coproduzioni cinematografiche approvate precedentemente alla sua scadenza.

6. Il presente Accordo annulla e sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica stipulato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile il 9 novembre 1970 ed entrato in vigore il 4 luglio 1974.

Art. 20. Modifiche

1. Il presente Accordo potrà, in ogni caso, essere modificato, con il reciproco consenso delle Parti, tramite scambio di Note delle Parti stesse attraverso i canali diplomatici.

2. Le modifiche entreranno in vigore con reciproca notifica delle Parti del completamento delle rispettive procedure interne.

Art. 21. Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.

Fatto a Roma, il 23 ottobre 2008, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, portoghese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, prevarrà il testo redatto in lingua inglese.

 

Allegato all’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile

 

1. Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica ai sensi del presente Accordo devono essere depositate, ad entrambe le Autorità competenti almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio delle riprese del film.

2. Le Autorità competenti di una delle Parti comunicheranno la propria determinazione alle altre Autorità competenti, di massima, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’intera documentazione, come stabilisce il comma 3 del presente Allegato.

3. La documentazione inviata a corredo dell’istanza dovrà essere costituita dalle seguenti voci, redatta in italiano per l’Italia e in portoghese per il Brasile:

3.1 la sceneggiatura e la sinossi;

3.2 un documento comprovante l’acquisizione legale della proprietà dei diritti di autore per la produzione e l’utilizzo della coproduzione cinematografica;

3.3 una copia del contratto di coproduzione stipulato  dai coproduttori. Il contratto dovrà comprendere:

a) il titolo della coproduzione, almeno provvisorio;

b) il nome dello sceneggiatore originale o dell’adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un’opera letteraria; per l’adattamento di un lavoro letterario in un film occorre allegare un’autorizzazione dell’autore o degli eredi legali;

c) il nome del regista (una clausola di sostituzione è ammessa per il suo cambiamento, in caso di necessità);

d) l’ammontare del costo del film, specificando le spese che ciascun coproduttore dovrà sostenere;

e) il piano finanziario;

f) una clausola che stabilisca la ripartizione dei proventi e dei mercati;

g) una clausola che specifichi nel dettaglio, in caso di eccedenze o economie di spese, le quote rispettive dei coproduttori che dovranno risultare, in linea di massima, proporzionali ai rispettivi contributi, anche se la quota del coproduttore minoritario, nel caso di eccedenze di spese, può limitarsi al 30% del costo totale del film;

h) una clausola asserente che l’ammissione ai benefici derivanti dal presente Accordo non impegni le Autorità competenti di ciascun Paese al rilascio del benestare di proiezione in pubblico del film coprodotto;

i) una clausola che stabilisca le misure da assumere nel caso in cui:

i) le Autorità competenti dell’uno o dell’altro Paese non accordassero l’ammissione richiesta dopo avere esaminato l’incartamento completo;

ii) le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film coprodotto nell’uno o nell’altro dei due Paesi;

iii) uno dei Coproduttori non riuscisse ad adempiere ai propri impegni;

j) il periodo previsto per l’inizio delle riprese;

k) una clausola che precisi le scadenze entro cui i coproduttori della produzione del film dovranno saldare i rispettivi apporti;

l) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura almeno a «tutti i rischi di produzione» e a «tutti i rischi per il materiale  originale di produzione»;

e

m) una clausola che stabilisca, proporzionalmente agli apporti rispettivi dei coproduttori, i termini per la ripartizione della proprietà dei diritti d’autore.

3.4 Il contratto di distribuzione, nel caso fosse stato già stipulato.

3.5 L’elenco del personale  tecnico-artistico con l’indicazione della propria nazionalità.

3.6 Il piano di lavorazione.

3.7 Il copione definitivo.

4. Le Autorità competenti possono richiedere ogni ulteriore documentazione e tutte le altre informazioni ritenute necessarie.

5. Modifiche, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario ma dovranno essere sottoposte  all’approvazione delle Autorità competenti prima di terminare il film coprodotto. La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

 

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia

 

Preambolo

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, di seguito denominati le «Parti Contraenti»;

Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti Contraenti;

Considerato che l’industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all’espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia ed in Croazia;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si intende per «coproduzione cinematografica» un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l’utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno automaticamente incluse nel presente Accordo.

Art. 2. Film Nazionali

(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali dalle Parti Contraenti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti Contraenti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte Contraente che li accorda.

(2) La realizzazione di film in coproduzione ai sensi del presente Accordo, deve ottenere l’approvazione, previa consultazione,  dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

Art. 3. Autorità competenti

Le Autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente Accordo sono:

per la Repubblica italiana: il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per il Cinema;

e

per la Repubblica di Croazia: il Ministero della cultura.

Art. 4. Coproduzioni

(1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l’esistenza di una solida organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

(2) L’approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

Art. 5. Riprese

(1) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei Paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall’art. 8. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere  autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.

(2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica di Croazia, o cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o soggiornanti di lungo periodo in Italia o in Croazia secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi.

(3) La partecipazione al film di personale tecnico e artistico, che non è nelle condizioni previste dal comma 2, può essere permessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti, tenendo nel dovuto conto le esigenze della produzione.

(4) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede ovvero lavora legalmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica di Croazia, può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo del Paese di residenza.

Art. 6. Apporti dei produttori

(1) I produttori dei due Paesi possono contribuire per ciascun film secondo una proporzione che varia dal venti (20) all’ottanta (80) per cento. L’apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.

(2) Sono permesse eccezioni alle disposizioni di cui al comma (1) del presente articolo – previa approvazione da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi – rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria ovvero con apporto tecnico-artistico, non può essere inferiore al dieci (10) per cento del budget del film.

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore croato sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non deve mai essere inferiore al cinque (5) per cento del budget del film.

Art. 7. Produzioni Multilaterali

(1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l’Italia, la Croazia ed uno o più Paesi con cui l’Italia ovvero la Croazia siano legate da un Accordo di coproduzione ufficiale.

(2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, dalle Parti Contraenti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo.

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore croato o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non deve essere inferiore ai cinque (5) per cento del budget del film.

Art. 8. Negativi dei film e lingue

(1) Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la comproprietà del negativo originale dell’immagine e del suono. Il contratto deve includere una disposizione che preveda che il negativo originale venga depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro liberamente accessibile. Il contratto di coproduzione deve anche garantire a ciascun coproduttore il diritto a un internegativo o a qualsiasi altro tipo di supporto che consenta la riproduzione.

(2) Ciascun film di coproduzione deve essere realizzato in due versioni, rispettivamente in lingua italiana ed in lingua crosta.

Art. 9. Ingresso temporaneo

(1) Le Parti contraenti faciliteranno l’ingresso temporaneo e la riesportazione dell’attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi.

(2) Ciascuna delle Parti Contraenti permetterà al personale tecnico ed artistico dell’altra Parte Contraente di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film, in conformità con la legislazione nazionale.

Art. 10. Saldo degli apporti

(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l’approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.

(2) L’inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

Art. 11. Coproduzioni gemellate

(1) Le produzioni gemellate possono essere considerate, ai sensi del presente Accordo e previa approvazione delle Autorità competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante quanto stabilito dall’art. 6, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi può essere limitata solo ad un contributo finanziario.

(2) Per l’approvazione da parte delle Autorità competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni:

(A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci ed un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio;

(B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle condizioni comparabili nella Repubblica italiana e nella Repubblica di Croazia;

(C) le produzioni gemellate possono essere prodotte contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima produzione e l’inizio della seconda non debba superare un (1) anno.

Art. 12. Ripartizione dei mercati

(1) Qualsiasi clausola contrattuale che preveda la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati deve essere approvata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

(2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno liquidati nei «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

(3) I premi e i benefici finanziari previsti dall’art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool».

(4) I trasferimenti valutari risultanti dall’applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

Art. 13. Contratti tra i coproduttori

I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi;

a) alle spese preliminari per l’elaborazione di un progetto;

b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l’approvazione dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione;

c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell’altro dei due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.

Art. 14. Approvazione di una proposta di coproduzione

L’approvazione di un progetto di coproduzione, da parte delle Autorità competenti di entrambe le Parti Contraenti, non impegna le Autorità stesse alla concessione di un certificato di nulla osta di proiezione in pubblico.

Art. 15. Esportazione dei film

(1) Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, film è imputato, di massima, al contingente della Parte Contraente di cui la partecipazione è maggioritaria.

(2) Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte Contraente che ha le migliori possibilità di sfruttamento.

(3) In caso di difficoltà, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte Contraente di cui il regista ha la nazionalità.

Art. 16. Identificazione dei film di coproduzione

(1) I film di coproduzione devono essere identificati con la dicitura «coproduzione Italo-Croata» o «coproduzione Croato-Italiana».

(2) Questa dicitura deve figurare chiaramente in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film coprodotti alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

Art. 17. Presentazione ai festivals internazionali

(1) I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival internazionali dalla Parte Contraente del coproduttore maggioritario.

(2) Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dalla Parte Contraente di cui regista ha la nazionalità.

Art. 18. Norme di procedura per la Coproduzione ed istanza per la qualificazione

(1) Le Autorità competenti delle Parti Contraenti devono fissare di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto della legislazione nazionale che disciplina l’industria cinematografica nella Repubblica italiana e della legislazione vigente in materia nella Repubblica di Croazia.

(2) L’istanza per l’ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film  d’animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo.

(3) In linea di massima, le Autorità competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.

Art. 19. Commissione Mista

(1) Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti Contraenti ed esperti, si riunirà, di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell’altro, o nel caso che l’Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

(2) La Commissione Mista esaminerà la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.

(3) La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle Parti Contraenti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell’applicazione dell’Accordo e per migliorare lo stesso, nell’interesse delle Parti Contraenti.

Art. 20. Obblighi delle Parti Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.

Art. 21. Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell’ultima notifica scritta con cui le Parti Contraenti si saranno notificate, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.

(2) L’Accordo sarà valido per un periodo di cinque anni. Esso sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo ad ogni data di scadenza, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.

(3) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell’Accordo da una delle due Parti Contraenti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell’Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell’Accordo, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

Art. 22. Modifiche

L’Accordo potrà essere modificato attraverso uno scambio scritto di note tra le Parti Contraenti e le modifiche entreranno in vigore con le modalità previste dall’art. 21, comma 1 del presente Accordo.

Art. 23. Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti Contraenti, circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Zara il 10 settembre 2007, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, croata ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di  massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta (30) giorni prima dalla data d’inizio delle riprese del film.

Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione, redatte in lingua italiana per la Repubblica italiana e in lingua croata per la Repubblica di Croazia:

I. un trattamento dettagliato;

II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l’adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;

III. il contratto di coproduzione con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1. il titolo del film;

2. il nome dell’autore del soggetto o dell’adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un’opera letteraria;

3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per la sua sostituzione, se necessaria);

4. il budget totale;

5. l’ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;

6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;

7. l’impegno scritto dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La quota delle eccedenze di spese dovrebbe essere limitata al 30% del costo del film;

8. una clausola del contratto deve prevedere che l’ammissione ai benefici dell’Accordo non impegni le Autorità competenti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. Un’altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:

a) nel caso in cui le Autorità competenti dell’uno o dell’altro Paese non accordassero l’ammissione richiesta dopo avere esaminato l’incartamento completo;

b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell’uno o nell’altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;

c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non fossero effettuati secondo le esigenze previste dall’art. 10 dell’Accordo;

9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;

10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;

11. la data di inizio, in linea di massima, delle riprese del film.

IV. Il piano di finanziamento;

V. L’elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l’indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. Il piano di lavorazione.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film, comprensiva del dialogo, deve essere sottoposta alle Autorità competenti, in linea di massima, prima dell’inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato e dovranno essere sottoposte all’approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima che il film sia completato.

Un coproduttore può essere sostituito solo in casi eccezionali e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell’incartamento.

 

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele, di seguito denominati «le Parti»;

Consapevoli che la cooperazione reciproca possa favorire lo sviluppo della produzione di film e promuovere un ulteriore sviluppo dei rapporti culturali e tecnologici tra i due Paesi;

Considerando che la coproduzione potrebbe giovare alle industrie cinematografiche dei rispettivi Paesi e contribuire alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia ed in Israele;

Prendendo nota della loro reciproca decisione di istituire un quadro atto ad incoraggiare tutti i tipi di produzione mediatica, soprattutto la coproduzione e cinematografica;

Rammentando la Cooperazione tra le Parti nel settore della Cultura;

Hanno, quindi, convenuto quanto segue:

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(1) per «coproduzione» oppure per «film coprodotto» si intende qualsiasi opera cinematografica, con o senza colonna sonora, di qualsiasi lunghezza o genere, ivi incluse produzioni di animazione e documentari, realizzata da un coproduttore italiano ed un coproduttore israeliano, per l’utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, internet, videocassette, video-dischi, CD-ROM o attraverso mezzi simili, comprese forme future di produzione e distribuzione cinematografica;

(2) per «coproduttore italiano» si intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Italia, in conformità alla normativa in vigore in Italia;

(3) per «coproduttore israeliano» si intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Israele, in conformità alla normativa in vigore in Israele;

(4) per «Autorità competenti» s’intendono entrambe le Autorità competenti responsabili dell’attuazione del presente Accordo. Le Autorità competenti sono:

per la parte italiana: il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione Generale per il Cinema;

per la parte israeliana: il Ministero della Cultura e dello Sport oppure chi per esso.

Art. 2. Benefici

(1) Qualsiasi coproduzione realizzata in applicazione del presente Accordo sarà considerata dalle Autorità competenti come film nazionale, soggetto, rispettivamente, alla normativa nazionale di ciascuna delle Parti. Tali coproduzioni potranno beneficiare con pieno diritto dei vantaggi di cui gode l’industria cinematografica della produzione in virtù della normativa nazionale di ciascuna delle Parti oppure di quei benefici che potrebbero essere introdotti da ciascuna delle Parti. Tali benefici maturano solamente a favore del coproduttore del Paese che li concede.

(2) L’inadempienza da parte di un coproduttore di una delle Parti alle condizioni in base alle quali è stata data l’approvazione alla coproduzione da quella Parte oppure una violazione sostanziale dell’Accordo di coproduzione da parte di un coproduttore di una delle Parti potrebbe determinare la revoca dello status di coproduzione accordato alla produzione così come dei relativi diritti e benefici.

(3) Per tutte le questioni concernenti la commercializzazione o l’esportazione di una coproduzione cinematografica, ciascuna Parte accorderà alla coproduzione cinematografica lo stesso status e lo stesso trattamento di una produzione nazionale, nel rispetto delle proprie normative nazionali.

Art. 3. Approvazione dei progetti

(1) I film da coprodurre in base al presente Accordo dai due Paesi devono essere approvati dalle Autorità competenti.

(2) Le condizioni per l’approvazione delle coproduzioni cinematografiche  verranno concordate di comune accordo dalle Autorità competenti, caso per caso, fatte salve le disposizioni del presente Accordo e della rispettiva legislazione nazionale delle Parti.

(3) Per poter godere dei benefici della coproduzione, i coproduttori dovranno dimostrare di possedere un’adeguata organizzazione tecnica, un sostegno finanziario nonché una riconosciuta e qualificata reputazione professionale per poter condurre a buon fine la produzione.

(4) L’approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da gestione o controllo comuni, a meno che tale relazione sia stata specificamente stabilita ai fini della coproduzione stessa del film.

Art. 4. Riprese

(1) I film di coproduzione saranno girati, elaborati, doppiati o sottotitolati, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, all’interno dei Paesi dei coproduttori partecipanti.

(2) Tuttavia, qualora la sceneggiatura od il soggetto del film lo richiedessero, le Autorità competenti potrebbero autorizzare riprese, esterne od interne, in un Paese che non partecipa alla coproduzione.

(3) Nei casi di assoluta eccezionalità, è possibile ricorrere ad un Paese terzo per i servizi di doppiaggio o sottotitolaggio previa autorizzazione delle Autorità competenti.

Art. 5. Partecipanti

(1) I produttori, gli autori, gli sceneggiatori, gli attori, i direttori, professionisti e tecnici che partecipano ad una coproduzione devono essere cittadini della Repubblica italiana o dello Stato di Israele in conformità delle rispettive legislazioni nazionali delle Parti. Per quanto riguarda la Repubblica italiana possono essere anche cittadini degli Stati Membri dell’Unione europea.

(2) Qualora la coproduzione lo richieda, la partecipazione di professionisti che non rispetti quanto disposto dal paragrafo (1) potrebbe essere consentita, in circostanze straordinarie e previa approvazione delle Autorità competenti.

(3) Nel caso delle coproduzioni multilaterali, definite nell’art. 9, possono partecipare cittadini di quei Paesi o residenti permanenti n quei Paesi, conformemente alla legislazione in essi vigente.

Art. 6. Lingue

(1) Il dialogo e la narrazione di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzati in italiano o in qualche dialetto della lingua italiana o nelle lingue definite dalla normativa e dai regolamenti israeliani o in una qualsiasi loro combinazione.

(2) Se la sceneggiatura lo richiede, può essere permesso in una coproduzione l’uso di lingue diverse, in aggiunta a quelle autorizzate dalla legislazione delle Parti.

Art. 7. Contributi dei coproduttori

(1) I rispettivi contributi dei produttori dei due Paesi possono variare da venti (20) ad ottanta (80) per cento per ciascun film coprodotto. Inoltre, i coproduttori sono tenuti a dare un effettivo contributo tecnico ed artistico, proporzionale al proprio investimento finanziario nella coproduzione cinematografica. Il contributo tecnico ed artistico dovrà essere costituito dalla risultanza delle complessive quote relative ad: autori, attori, personale tecnico di produzione, laboratori ed impianti.

(2) Qualsiasi eccezione ai principi di cui sopra deve essere approvata dalle Autorità competenti che, in casi particolari, possono autorizzare che i rispettivi contributi dei produttori dei due Paesi possono variare da dieci (10) a novanta (90) per cento.

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore israeliano sia costituito da più Società di produzione, l’apporto finanziario di ciascuna Società non potrà essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

(4) Sono consentite le coproduzioni finanziarie da intendersi come partecipazione di un produttore unicamente in termini finanziari contributo finanziario del coproduttore che partecipa alla coproduzione unicamente con un apporto finanziario non può essere superiore al 20% (venti per cento): quote di partecipazione superiori al venti per cento possono essere autorizzate dalle Autorità competenti solo in via eccezionale.

(5) Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al comma 4, entrambe le Autorità competenti dovranno assicurare il raggiungimento di un equilibrio annuale nella realizzazione numerica ed economica delle coproduzioni.

Art. 8. Diritti nella coproduzione

(1) I coproduttori si accerteranno che i diritti di proprietà intellettuale, relativi ad una coproduzione, non di loro proprietà, possano essere resi a loro disponibili mediante accordi di licenza adeguati per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, come stipulato nel punto 4 (1) dell’Allegato.

(2) L’assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale di una coproduzione cinematografica, compresa la proprietà e la licenza degli stessi, sarà inclusa nel contratto di coproduzione.

(3) Ciascun coproduttore godrà di libero accesso a tutti i materiali originali della coproduzione e del diritto di duplicare o ristamparne copie, ma non del diritto d’uso o di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale riguardo detti materiali, ad eccezione di quanto viene fissato dai coproduttori nel  contratto di coproduzione.

(4) Ciascun coproduttore sarà proprietario, su base congiunta, della copia fisica del negativo originale o di qualsiasi altro supporto di registrazione in cui la copia master della coproduzione viene prodotta, esclusi i diritti di proprietà intellettuale che possano essere inseriti in detta copia fisica, eccetto quanto viene fissato dai coproduttori nel contratto di coproduzione.

(5) Qualora la coproduzione venga fatta su un negativo in pellicola, il negativo sarà sviluppato in un laboratorio scelto congiuntamente dai coproduttori e vi sarà depositato sotto un nome concordato. Il laboratorio deve appartenere ad uno dei due Paesi e, solo in casi eccezionali, fornendo adeguate motivazioni tecniche, è possibile rivolgersi ad un Paese terzo, informandone le Autorità competenti.

Art. 9. Coproduzioni multilaterali

(1) Le Autorità competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o più Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un accordo di coproduzione cinematografica, nel rispetto delle proprie legislazioni interne.

(2) Il contributo del coproduttore di uno o più Paesi dovrà essere conforme alle disposizioni previste nel precedente art. 7.

Le condizioni di ammissione di tali coproduzioni devono essere valutate da entrambe le Parti, caso per caso.

Art. 10. Personale ed attrezzature

(1) Le Parti faciliteranno:

a) l’ingresso temporaneo e la riesportazione di qualsiasi attrezzatura necessaria per la produzione delle coproduzioni cinematografiche ai sensi del presente Accordo, nel rispetto della rispettiva normativa nazionale;

b) l’ingresso e la residenza nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell’altra Parte al fine di partecipare alla coproduzione cinematografica.

(2) Le disposizioni del presente articolo vengono applicate anche alle Parti terze, approvate ai sensi dell’art. 9 del presente Accordo.

Art. 11. Nulla osta di proiezione in pubblico

L’approvazione da parte delle Autorità competenti di un progetto di coproduzione cinematografica non implica il permesso o l’autorizzazione di proiettare o distribuire il film così prodotto.

Art. 12. Regolamentazione delle quote

(1) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad entrambe le Parti, esso sarà incluso nella quota del Paese del coproduttore maggioritario. Qualora i contributi dei coproduttori siano uguali, la coproduzione sarà inclusa nella quota del Paese di cittadinanza o di residenza permanente del direttore della coproduzione.

(2) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad una sola delle Parti, la coproduzione verrà commercializzata dalla Parte nei confronti della quale non vi è alcuna quota.

(3) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad una od entrambe le Parti, le Autorità competenti possono accordarsi nel regolamentare le quote diversamente dalle disposizioni definite nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 13. Identificazione delle coproduzioni cinematografiche

(1) Tutte le coproduzioni cinematografiche dovranno essere identificate come coproduzioni italo-israeliane o israelo-italiane.

(2) Detta identificazione figurerà in un titolo distinto di testa o di coda, nel materiale promozionale pubblicitario ed ogni qual volta i film coprodotti vengano proiettati in pubblico.

Art. 14. Allegato

Fatte salve le disposizioni dell’art. 3 (2), le Autorità competenti agiranno conformemente alle Norme di Procedura di cui all’Allegato al presente Accordo, che costituisce parte integrante dell’Accordo stesso.

Art. 15. Commissione mista

(1) Le Parti possono istituire una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, di esperti, compresi registi e produttori di entrambi i Paesi, scelti dalle rispettive Autorità.

(2) La Commissione Mista si riunirà ogni due anni alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, può riunirsi in sessioni straordinarie su richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, in modo particolare nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella normativa che disciplina l’industria cinematografica o nel caso in cui l’applicazione del presente Accordo riscontri serie difficoltà.

(3) La Commissione Mista deve, in particolare:

esaminare l’attuazione del presente Accordo;

stabilire se sia stato raggiunto l’equilibrio complessivo della coproduzione, tenendo conto il numero delle coproduzioni, la percentuale e la somma complessiva degli investimenti e dei contributi artistici e tecnici. In caso contrario, la Commissione stabilirà le misure che ritiene necessarie per stabilire tale equilibrio;

suggerire mezzi volti a migliorare in senso generale la cooperazione nella coproduzione cinematografica tra produttori italiani ed israeliani;

proporre le modifiche da apportare al presente Accordo alle competenti Autorità.

Art. 16. Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato per iscritto con il reciproco consenso delle Parti. Qualsiasi modifica dell’Accordo o dell’Allegato dovrà seguire le stesse procedure previste per l’entrata in vigore come definisce l’art. 18.

Art. 17. Risoluzione delle controversie

Le Parti cercheranno di risolvere amichevolmente le controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo, attraverso consultazioni tra di loro.

Art. 18. Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle note diplomatiche con cui le Parti si notificano l’espletamento delle proprie procedure interne previste per l’entrata in vigore dell’Atto.

(2) Il presente Accordo avrà validità per un periodo di cinque (5) anni che verrà automaticamente estesa per ulteriori periodi di cinque (5) anni ciascuno, a meno che una delle Parti non dia, almeno sei (6) mesi prima, avviso scritto all’altra Parte del proprio intento a cessare l’Accordo.

(3) Le coproduzioni approvate dalle Autorità competenti e che siano in svolgimento al momento della notifica, di una delle Parti, di risoluzione del presente Accordo continueranno a beneficiare pienamente delle disposizioni del presente Accordo fino al loro completamento.

(4) Dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo annullerà e sostituirà l’Accordo di coproduzione cinematografica firmato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele a Gerusalemme il 1° gennaio 1985 ed entrato in vigore il 9 settembre 1987.

Firmato a Roma il 2 dicembre 2013, che corrisponde al 29 kislev, 5774, in due copie originali nelle lingue italiana, inglese ed ebraica, tutti i testi facenti  ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

1. Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, per quanto possibile, simultaneamente ad entrambe le Autorità competenti almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio delle riprese del film o della principale animazione.

2. Le Autorità competenti si comunicheranno la propria decisione sui progetti presentati. In linea di massima è l’Autorità competente relativa al produttore con quota maggioritaria che comunicherà per prima il proprio parere all’Autorità competente relativa al produttore con quota minoritaria.

3. Le istanze devono essere presentate nel seguente modo:

per la Repubblica italiana, accompagnate da una traduzione avente la dichiarazione di conformità, qualora vengano presentate in una lingua diversa dall’italiano;

per lo Stato di Israele, le istanze dovranno essere presentate nelle lingue ebraica od inglese.

4. Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti:

4.1 una prova sugli avvenuti accordi circa la licenza in materia di diritti di proprietà intellettuale, di qualsiasi tipo, in particolare dei diritti d’autore e dei diritti connessi (per «diritti connessi» devono intendersi, tra l’altro, i diritti morali, i diritti degli artisti, i diritti dei produttori di fonogrammi ed i diritti di trasmissione) compresi nella coproduzione o da essa derivanti, in misura sufficiente ai fini di realizzare gli obiettivi del contratto di coproduzione, come accordi presi per il pubblico spettacolo, la distribuzione, la trasmissione, ha disponibilità su internet o, altrimenti, la vendita od il noleggio di copie fisiche od elettroniche della coproduzione nei territori dei Paesi di origine delle Parti ed in Paesi terzi, come anche le necessarie autorizzazioni per i diritti d’autore ed i diritti connessi con riferimento a qualsiasi opera letteraria, drammatica, musicale o artistica che sia stata adattata dal richiedente al fini della coproduzione:

4.2 la sceneggiatura e la sinossi del film in una delle lingue concordate;

4.3 il contratto di coproduzione stipulato che è soggetto all’approvazione delle Autorità competenti. Il contratto deve precisare:

a. il titolo del film, anche se provvisorio;

b. il nome dello sceneggiatore o dell’adattatore del soggetto se tratto da un’opera letteraria;

c. il nome del regista (è permessa una clausola per la sua sostituzione se fosse necessario);

d. il budget del film;

e. il piano finanziario per il film;

f. l’ammontare dei contributi finanziari dei coproduttori;

g. gli impegni finanziari di ciascun coproduttore per quanto concerne la ripartizione in percentuale delle spese relative ai costi sullo sviluppo, elaborazione, produzione e post-produzione fino alla realizzazione della copia campione;

h. la distribuzione dei ricavi e dei profitti tra cui la ripartizione o la messa in comune dei mercati;

i. la partecipazione di ciascuno dei coproduttori nei costi che superano il budget o negli utili provenienti da eventuali risparmi nei costi di produzione;

j. l’assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale in una coproduzione cinematografica, tra cui la proprietà e la licenza degli stessi;

k. una clausola nel contratto deve affermare che l’approvazione del film, che da’ diritto a godere dei benefici ai sensi dell’Accordo, non costituisca obbligo per le Autorità competenti di una o di entrambe le Parti ad autorizzare la proiezione pubblica del film;

l. una clausola che prescriva le misure da adottare qualora:

i) le Autorità competenti dell’uno o dell’altro Paese non accordassero l’ammissione richiesta dopo avere esaminato l’incartamento completo;

ii) le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film coprodotto nell’uno o nell’altro dei due Paesi;

m. una clausola che stabilisca le misure da adottare qualora un coproduttore non adempia totalmente ai propri impegni nei termini stabiliti nel contratto di coproduzione;

n. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura a tutti i rischi di produzione ed a tutti i rischi per il materiale  originale  di produzione;

o. la data approssimativa dell’inizio delle riprese;

p. la maniera con cui la coproduzione deve essere inserita nei festival internazionali;

q. ulteriori disposizioni richieste dalle Autorità competenti;

4.4 l’elenco delle attrezzature richieste (tecniche, artistiche od alter) e del personale, tra cui la nazionalità dello stesso personale ed i ruoli che verranno svolti dagli attori;

4.5 il piano di lavorazione;

4.6 il contratto di distribuzione, se fosse già stipulato;

4.7 il copione definitivo.

5. Le disposizioni determinanti del contratto originale di coproduzione possono essere modificate previa approvazione da parte delle Autorità competenti.

6. La sostituzione di un coproduttore può essere concessa solo in casi eccezionali e per motivazioni riconosciute pertinenti dalle Autorità competenti.

7. I coproduttori forniranno qualsiasi altra documentazione ed informazione ritenute necessarie dalle Autorità competenti al fine della trattazione dell’istanza di coproduzione od al fine di monitorare la coproduzione o l’attuazione dell’Accordo di coproduzione.

 

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d’Ungheria

 

Preambolo

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d’Ungheria, di seguito denominati le «Parti»;

Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;

Considerato che l’industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all’espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia ed in Ungheria;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente Accordo, una «coproduzione cinematografica» è un progetto, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l’utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno automaticamente incluse nel presente Accordo.

Art. 2. Film Nazionali

(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda.

(2) La realizzazione di film in coproduzione, ai sensi del presente Accordo, deve ottenere l’approvazione, previa consultazione, dalle Autorità competenti di entrambe le Parti.

Art. 3. Autorità competenti

Le Autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente Accordo sono:

per la Repubblica italiana: il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per il Cinema;

e

per la Repubblica d’Ungheria: l’Ufficio Nazionale del  Patrimonio Culturale.

Art. 4. Coproduzioni

(1) Per essere ammessi ai benefici di questo Accordo, i coproduttori devono documentare l’esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

(2) L’approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

Art. 5. Riprese

I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei Paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall’art. 9. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto dei film lo rendano necessario.

Art. 6. Partecipazione

(1) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonché le  maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica d’Ungheria, o cittadini degli altri Stati Membri dello Spazio Economico Europeo o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana o nella Repubblica d’Ungheria secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti, nei due Paesi.

(2) Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e artistico, che non è nelle condizioni previste dal comma 1, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti.

(3) Il personale tecnico e artistico straniero, che risiede o lavora abitualmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica d’Ungheria, può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno o dell’altro di detti Paesi.

Art. 7. Apporti dei produttori

(1) Gli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi possono variare per ogni film dal venti (20) all’ottanta (80) per cento. L’apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.

(2) Alle disposizioni di cui al comma (1), sono concesse deroghe caso per caso – previa approvazione da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi – rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico, non deve essere inferiore al dieci (10) per cento dei costo totale del film.

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o coproduttore ungherese sia costituito da più imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non può mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

Art. 8. Produzioni Multilaterali

(1) Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l’Italia, l’Ungheria ed uno o più Paesi con cui l’Italia o l’Ungheria siano legate rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.

(2) Le condizioni di ammissione di tali film devono essere determinate in ciascun caso da entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo.

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore ungherese o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi sia costituito da più imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non deve essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

Art. 9. Negativi e lingue

(1) Ciascun film di coproduzione deve comportare un originale negativo e la stampa di un internegativo.

(2) Ciascun coproduttore è proprietario pro quota del negativo originale; questo negativo sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio di uno dei due Paesi, scelto di comune accordo dai coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuerà nei  laboratori di uno dei due Paesi.

(3) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in ungherese. La versione italiana dovrà essere realizzata in Italia mentre quella ungherese dovrà essere realizzata in Ungheria.

Art. 10. Ingresso temporaneo

Le Parti faciliteranno l’ingresso temporaneo e la riesportazione dell’attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione ed alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi.

Art. 11. Saldo degli apporti

(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l’approntamento della versione del film nella lingua del Paese minoritario.

(2) L’inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione.

Art. 12. Ripartizione dei mercati

(1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

(2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno liquidati nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

(3) I premi e i benefici finanziari previsti dall’art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel pool.

(4) I trasferimenti valutari risultanti dall’applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

Art. 13. Contratti tra i coproduttori

I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari in merito alla ripartizione delle:

a) spese preliminari per l’elaborazione di un progetto;

b) spese per un progetto che ha ricevuto l’approvazione delle Autorità competenti delle Parti, qualora nella sua forma definitiva non fosse conforme alle condizioni di tale approvazione;

c) spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell’altro dei due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.

Art. 14. Approvazione di una proposta di coproduzione

Qualora le Autorità competenti di entrambe le Parti approvino ai coproduttori un progetto di coproduzione di un film, tale approvazione non implica la concessione del nulla osta alla proiezione del film medesimo. La concessione del nulla asta di proiezione di tali film dovrà rispettare le legislazioni  nazionali di ciascun Paese.

Art. 15. Esportazione dei film

(1) Se un film coprodotto viene esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sarà imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la partecipazione è maggioritaria.

(2) Se i rispettivi apporti dei coproduttori sono uguali, il film coprodotto sarà imputato al contingente della Parte che ha le migliori opportunità di sfruttamento.

(3) Se i rispettivi apporti dei coproduttori sono uguali ma non è possibile identificare quale sia la Parte con le migliori opportunità di sfruttamento, il film coprodotto sarà imputato al contingente della Parte di cui il regista del film ha la nazionalità.

Art. 16. Identificazione dei film di coproduzione

(1) I film di coproduzione devono essere identificati come «coproduzione Italo-Ungherese» o «coproduzione Ungherese-Italiana».

(2) Questa identificazione deve figurare chiaramente in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film coprodotti alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

Art. 17. Presentazione ai festival internazionali

(1) I film di coproduzione saranno, di massima, presentati ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario.

(2) I film prodotti sulla base di un’eguale contribuzione, saranno presentati dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.

Art. 18. Norme di procedura ed istanza per la qualificazione

(1) L’istanza per l’ammissione del film ai benefici della coproduzione dovrà essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio delle prese o delle lavorazioni principali per i film d’animazione, in accordo con le Norme di procedura allegate al presente Accordo.

(2) In linea di massima, le Autorità competenti delle Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.

Art. 19. Commissione Mista

(1) Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti ed esperti, si riunirà, di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche alle leggi nazionali applicabili all’industria cinematografica, televisiva e di video, in entrambi i Paesi, o nel caso che l’Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

(2) La Commissione Mista esaminerà la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.

(3) La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell’applicazione dell’Accordo e per migliorare lo stesso, nel migliore interesse delle Parti.

Art. 20. Obblighi delle Parti Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.

Art. 21. Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica.

(2) L’Accordo sarà valido per un periodo di cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.

(3) Le coproduzioni che sono state approvate dalle competenti Autorità e che siano in lavorazione al momento della denuncia dell’Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell’Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell’Accordo, le sue condizioni continueranno ad applicarsi per la ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

(4) Il presente Accordo sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare d’Ungheria firmato il 21 gennaio 1982 ed entrato in vigore il 2 novembre 1984.

Art. 22. Modifiche

Il presente Accordo potrà essere modificato con le modalità previste dall’art. 19, comma 3. Le modifiche concordate tra le Parti entreranno in vigore secondo le procedure stabilite tra le Parti.

Art. 23. Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti, circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo, verranno risolte in via amichevole tra le Parti.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma l’8 giugno 2007, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, ungherese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Allegato

Norme di procedura

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento, presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio delle riprese del film.

Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione, in lingua italiana per la Repubblica italiana e in lingua ungherese per la Repubblica d’Ungheria:

I. la sceneggiatura;

II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l’adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;

III. il contratto di coproduzione con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1. il titolo del film;

2. il nome dell’autore del soggetto o dell’adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un’opera letteraria:

3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per la sua sostituzione, se necessaria);

4. l’ammontare del budget;

5. l’ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;

6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;

7. l’impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione delle eccedenze di spese dovrebbe essere limitata al 30% del budget del film;

8. una clausola del contratto deve prevedere che l’ammissione ai benefici dell’Accordo non impegni le Autorità competenti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. Date le circostanze, pertanto, occorre un’altra clausola che precisi le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:

a) nel caso in cui le Autorità competenti dell’uno o dell’altro Paese non accordassero l’ammissione richiesta dopo avere esaminato l’incartamento completo;

b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell’uno o nell’altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;

c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non fossero effettuati secondo le esigenze previste dall’art. 11 dell’Accordo;

9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;

10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;

11. la data di inizio, in linea di massima, delle riprese del film.

V. Il piano di finanziamento;

V. L’elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l’indicazione della loro nazionalità o dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. Il piano di lavorazione.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film (comprensiva del dialogo), dovrebbe essere sottoposta alle Autorità competenti, in linea di massima, prima dell’inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato e dovranno essere sottoposte all’approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima che il film sia finito.

La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell’incartamento.