Law No. 174 of 21 November 2014, Ratification and Implementation of the Protocol to amend the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF), done at Vilnius on 3 June 1999. Entered into force: 29 November 2014

In:

G.U. 28 November 2014, No. 277

With law No. 174/2014, the Italian Parliament authorized the ratification and the implementation of the Protocol of 1999 modifying the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 1980, which established the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF). The Protocol’s aim is to review the regulation of international carriage by rail in order to include further legal aspects, and also taking into account the change occurred in many of the Contracting Parties (currently, about fifty countries from Europe, Middle East and Africa. The law has also provided the financial resources necessary for Italy to implement the Protocol, which has introduced changes in the operation and financing of the OTIF.

Legge 21 novembre 2014, n. 174.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4 del Protocollo stesso.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 135.280 a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate a spese derivanti da obblighi comunitari ed internazionali nell’ambito del programma «Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilità» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Protocollo del 3 giugno 1999 recante modifica della convenzione realtiva ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980

In applicazione degli articoli 6 e 19 § 2 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari, firmata a Berna il 9 maggio 1980, di seguito denominata “COTIF 1980”, la quinta Assemblea generale dell’Organizzazione inter-governativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) si è tenuta a Vilnius dal 26 maggio al 3 giugno 1999.
– Convinta della necessità e dell’utilità di un’organizzazione intergovernativa che tratti per quanto possibile tutti gli aspetti del trasporto internazionale ferroviario a livello degli Stati,
– Considerando che a tal fine, vista l’applicazione della COTIF 1980 da parte di 39 Stati in Europa, in Asia ed in Africa nonché da parte delle aziende ferroviarie di questi Stati, l’OTIF è l’organizzazione più appropriata,
– considerando la necessità di sviluppare la COTIF 1980, precisamente le Regole uniformi CIV e le Regole uniformi CIM, per adattarle alle nuove esigenze dei trasporti internazionali ferroviari,
– considerando che la sicurezza del trasporto delle merci pericolose nel traffico internazionale ferroviario, esige che il RID sia trasformato in un regime di diritto pubblico, la cui applicazione non dovrà più dipendere dalla conclusione di un contratto di trasporto sottoposto alle Regole uniformi CIM,
– considerando che dopo la firma della Convenzione il 9 maggio 1980, i cambiamenti politici, economici e giuridici intervenuti in molti Stati membri richiedono di stabilire e di sviluppare prescrizioni uniformi inerenti ad altri settori del diritto rilevanti per il traffico internazionale ferroviario,
– considerando che gli Stati dovrebbero prendere, in considerazione di particolari interessi pubblici, misure più efficaci per eliminare gli ostacoli frapposti al passaggio di frontiera nel traffico internazionale ferroviario,
– considerando che nell’interesse dei trasporti internazionali ferroviari occorre aggiornare le convenzioni e gli accordi internazionali multilaterali esistenti nel settore ferroviario e se del caso integrarli nella Convenzione,
L’Assemblea generale ha deciso quanto segue:
Articolo 1 Nuovo tenore della Convenzione
La COTIF 1980 è modificata secondo il testo contenuto nell’Allegato, che è parte integrante del presente protocollo.
Articolo 2 Depositario provvisorio
§1 Le funzioni del Governo depositario, previste agli articoli da 22 a 26 della COTIF 1980, sono assunte dall’OTIF, in quanto depositario provvisorio, a decorrere  dall’apertura alla firma del presente Protocollo e fino alla data della sua entrata in vigore.
§2 Il Depositario provvisorio comunica agli Stati membri:
a) le firme del presente Protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,
b) la data in cui il presente Protocollo entra in vigore in applicazione dell’articolo 4.
ed assume le altre funzioni di Depositario così come enunciate nella Parte VII della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati.
Articolo 3 Firma, Ratifica, Accettazione, Approvazione, Adesione

§1 Il presente Protocollo rimane aperto alla firma degli Stati membri fino al 31 dicembre 1999. Tale firma ha luogo a Berna, presso il Depositario provvisorio.

§2 In conformità all’articolo 20, §1 della COTIF 1980, il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione vengono depositati al più presto presso il Depositario provvisorio.

§3 Gli Stati membri che non hanno firmato il presente protocollo nei termini previsti al §1, nonché gli Stati la cui domanda di adesione alla COTIF 1980 è stata ammessa a pieno diritto in conformità all’articolo 23, §2 della stessa, possono, prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo, aderirvi depositando uno strumento di adesione presso il Depositario provvisorio.

§4 L’adesione di uno Stato alla COTIF 1980, in conformità all’articolo 23, la cui domanda sia stata fatta dopo l’apertura alla firma del presente Protocollo ma prima della sua entrata in vigore, è valida sia per la COTIF 1980 sia per la Convenzione secondo la formulazione dell’Allegato al presente Protocollo

Articolo 4 Entrata in vigore
§1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui il Depositario provvisorio avrà notificato agli Stati membri il deposito dello strumento mediante il quale sono soddisfatti i requisiti dell’articolo 20 §2 della COTIF 1980. Sono considerati Stati membri ai sensi del citato articolo 20 §2 , gli Stati i quali, al momento della decisione della quinta Assemblea generale, erano Stati membri e che lo sono ancora nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni per l’entrata in vigore del presente Protocollo.
§2 Ciò nonostante, l’articolo 3 si applica dal momento in cui il presente Protocollo è aperto alla firma.
Articolo 5 Dichiarazioni e riserve
Le dichiarazioni e riserve di cui all’articolo 42, §1 della Convenzione, ai sensi dell’Allegato al presente Protocollo possono essere fatte o emanate in qualsiasi momento, anche prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo. Esse hanno effetto al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo.
Articolo 6 Disposizioni transitorie

§1 Non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell’OTIF convoca l’Assemblea generale al fine di:

a) designare i membri del Comitato amministrativo per il periodo successivo (articolo 14, §2, lettera b) della COTIF ai sensi dell’Allegato al presente Protocollo) e, se del caso, decidere la fine del mandato del Comitato amministrativo in funzione;

b) fissare, per ogni periodo di sei anni, l’ammontare massimo delle spese dell’Organizzazione durante ogni periodo budgetario (articolo 14, §2, lettera e) della COTIF ai sensi dell’Allegato al presente Protocollo), e

c) procedere, se del caso, all’elezione del Segretario generale (articolo 14, §2, lettera c) della COTIF ai sensi dell’Allegato al presente Protocollo).

§2 Non oltre tre mesi dall’entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell’OTIF convoca la Commissione di esperti tecnici.

§3 Dopo l’entrata in vigore del presente protocollo, il mandato del Comitato amministrativo, determinato in conformità all’articolo 6, §2, lettera b) della COTIF 1980, cessa alla data stabilita dall’Assemblea generale, in coincidenza con l’inizio del mandato dei membri e dei membri supplenti del Comitato amministrativo, dalla stessa Assemblea designati (articolo 14, §2, lettera b) della COTIF ai sensi dell’Allegato al presente Protocollo).

§4 Il mandato del Direttore generale dell’Ufficio centrale, in funzione al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo, cessa allo scadere del periodo per il quale è stato nominato in conformità all’articolo 7, §2, lettera d) della COTIF 1980. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Protocollo, quest’ultimo esercita le funzioni di Segretario generale.

§5 Anche dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, le disposizioni pertinenti degli articoli 6,7 e 11 della COTIF 1980 rimangono applicabili per quanto riguarda:

a) la revisione dei conti e l’approvazione dei conti annuali dell’Organizzazione;

b) la determinazione dei contributi definitivi degli Stati membri alle spese dell’Organizzazione;

c) il pagamento dei contributi;

d) il limite massimo delle spese dell’Organizzazione nel corso di un periodo quinquennale, stabilito prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo.

Le lettere da a) a c) si riferiscono all’anno in cui il presente Protocollo entra in vigore nonché a quello precedente.

§6 I contributi definitivi degli Stati membri, dovuti per l’anno in cui il presente Protocollo entra in vigore, sono calcolati in base all’articolo 11, §1 della COTIF 1980.

§7 A richiesta dello Stato membro, il cui contributo calcolato ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione ai sensi dell’Allegato al presente Protocollo, è superiore a quello dovuto per l’anno 1999, l’Assemblea generale può stabilire il contributo di detto Stato per i tre anni susseguenti l’anno di entrata in vigore del presente Protocollo, in considerazione dei seguenti principi:

a) la base per fissare il contributo transitorio è il contributo minimo di cui all’articolo 26, §3, sopracitato ovvero il contributo dovuto per l’anno 1999 se quest’ultimo è superiore al contributo minimo;

b) il contributo è gradualmente adattato, al massimo in tre fasi, in modo da ottenere l’ammontare del contributo definitivo calcolato ai sensi dell’articolo 26 sopra citato.

Questa disposizione non si applica agli Stati membri debitori del contributo minimo, il quale rimane in ogni caso dovuto.

§8 I contratti di trasporto dei viaggiatori o delle merci nel traffico internazionale fra gli Stati membri, conclusi in virtù delle Regole uniformi CIV 1980 o delle Regole uniformi CIM 1980, rimangono soggetti alle Regole uniformi in vigore al momento della conclusione del contratto, anche dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo.

§9 Le disposizioni vincolanti delle Regole uniformi CUV e delle Regole uniformi CUI si applicano ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo un anno dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 7 Testi del Protocollo

§1 Il presente Protocollo è concluso e firmato in lingua francese, inglese e tedesca. In caso di divergenze, solo il testo francese fa fede.
§2 Su proposta di uno degli Stati membri interessati, l’Organizzazione pubblica le traduzioni ufficiali del presente Protocollo in altre lingue, a condizione che una di queste lingue sia una lingua ufficiale sul territorio di almeno due Stati membri. Tali traduzioni sono elaborate in cooperazione con i servizi competenti degli Stati Membri interessati.
In fede di ciò, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Vilnius, il 3 giugno 1999, in un unico esemplare originale in ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca; tali esemplari rimangono depositati negli archivi dell’OTIF; ne saranno consegnate copie certificate conformi a ciascuno degli Stati membri.