Law No. 173 of 19 October 2015, Amendments to law No. 184 of 4 May 1983, on the right to affective continuity of children in foster care. Entry into force: 13 November 2015

In:

G.U 29 October 2015, No. 252

Law No. 173/2015 introduced some modification in the existing legislation on foster care. It has made changes in law No. 184/1983 concerning children’s right to a family.  In fact Article 1 of law No. 173 provides that, if the foster family asks to be allowed to adopt a child, the Juvenile Court, in deciding on the adoption, has to respect the principle of continuity of the relationship, which has consolidated during the period of foster care, between the child and his/her foster family.

  • Original language: Italiano

Legge 19 ottobre 2015, n. 173

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti

dall’articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento».

Art. 2

1. All’articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore».

Art. 3

1. All’articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell’ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell’articolo 4, comma 5-bis».

Art. 4

1. All’articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento,».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.