Law No. 165 of 31 August 2012, Ratification and Implementation of the Convention on the Law of Non-navigational Uses of International Watercourses, with Annex, done at New York on 21 May 1997. Entered into force: 19 September 2012

In:

G.U. 28 September 2012, No. 227

 

This law contains provision on the authorization to ratification and the implementation in Italy of the New York Convention of 1997 (not yet in force), which regulates the management, utilization and protection of international watercourses with regard to non-navigational uses. Mainly aimed at guarantying pollution control and prevention, the Convention poses the basic principles for cooperation among States sharing international watercourses and provides, in an Annex, procedures for dispute settlement.

 

Legge 31 agosto 2012, n. 165

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d’acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1      Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d’acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.

Art. 2      Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 36 della medesima Convenzione.

Art. 3      Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d’acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione 1997

Le Parti alla presente Convenzione,

 Consapevoli dell’importanza dei corsi d’acqua internazionali e delle loro utilizzazioni per scopi diversi dalla navigazione in numerose aree del mondo,

Richiamandosi all’Articolo 13, paragrafo 1 (a), della Carta delle Nazioni Unite, che prevede che l’Assemblea generale avvii studi e proponga raccomandazioni allo scopo di incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione,

Considerando che una codificazione adeguata ed uno sviluppo progressivo del diritto internazionale riguardanti le utilizzazioni dei corsi d’acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione gioverebbero a promuovere e ad attuare i principi contenuti negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite,

Tenuto conto dei problemi che interessano molti corsi d’acqua internazionali dovuti, tra l’altro, all’aumento dei fabbisogni ed all’inquinamento,

Convinti che una convenzione quadro garantirà l’uso, lo sviluppo, la conservazione, la gestione e la tutela dei corsi d’acqua internazionali e la promozione del loro utilizzo ottimale e sostenibile per le generazioni presenti e future,

Affermando l’importanza della cooperazione internazionale e del buon vicinato in questo campo,

Consapevoli della situazione e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo,

Ricordando i principi e le raccomandazioni adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo del 1992 nella Dichiarazione di Rio e nell’Agenda 21,

Ricordando gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti sulle utilizzazioni delle acque internazionali per fini diversi dalla navigazione,

Consapevoli del prezioso contributo delle organizzazioni internazionali, sia governative sia non governative, per la codificazione ed il progressivo sviluppo del diritto internazionale in questo campo,

Esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione di diritto internazionale sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d’acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione,

Tenendo presente la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 49/52 del 9 dicembre 1994,

hanno convenuto quanto segue:

Parte I

Introduzione

Articolo 1 Campo di applicazione della presente Convenzione

1. La presente Convenzione si applica alle utilizzazioni dei corsi d’acqua internazionali e delle loro acque per scopi diversi dalla navigazione ed alle misure di tutela, salvaguardia e gestione collegate alle utilizzazioni di tali corsi d’acqua e delle loro acque.

2. Gli usi dei corsi d’acqua internazionali per la navigazione non rientrano nell’ambito della presente Convenzione, se non qualora degli usi diversi abbiano effetti sulla navigazione o siano interessati dalla navigazione.

Articolo 2   Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

(a) Per “corso d’acqua” si intende un sistema di acque di superficie e sotterranee che costituiscono in virtù dei loro collegamenti fisici un complesso unitario che normalmente sbocca in uno stesso punto comune;

(b) Per “corso d’acqua internazionale” si intende un corso d’acqua, parti del quale sono situati in Stati diversi;

(c) Per “Stato di un corso d’acqua” si intende uno Stato Parte alla presente Convenzione nel cui territorio si trovi parte di un corso d’acqua internazionale, o una Parte che sia un’organizzazione di integrazione economica regionale nel territorio di uno o più dei suoi Stati Membri si trovi parte di un corso d’acqua internazionale;

(d) Per “Organizzazione di integrazione economica regionale” si intende un’organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati Membri abbiano trasferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata in conformità alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare la Convenzione o aderirvi.

Articolo 3 Accordi per i corsi d’acqua

1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dagli Stati del corso d’acqua, nulla nella presente Convenzione pregiudicherà i diritti e gli obblighi di uno Stato di un corso d’acqua derivanti da accordi precedenti in vigore alla data in cui esso è divenuto Parte alla presente Convenzione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le Parti agli accordi di cui al paragrafo 1 possono, se del caso, armonizzare tali accordi con i principi fondamentali della presente Convenzione.

3. Gli Stati del corso d’acqua possono concludere uno o più accordi, di seguito denominati “accordi per i corsi d’acqua”, i quali applicano e adeguano le disposizioni della presente Convenzione alle caratteristiche e alle utilizzazioni di un particolare corso d’acqua internazionale o parte di esso.

4. Qualora venga concluso un accordo tra due o più Stati del corso d’acqua, si dovranno definire le acque alle quali esso si applica.

Tale accordo può essere concluso per un intero corso d’acqua internazionale o parte di esso o per un particolare progetto, programma o uso purché l’accordo non pregiudichi in maniera significativa l’utilizzazione delle acque del corso d’acqua da parte di uno o più degli altri Stati’ del corso d’acqua senza il loro esplicito consenso.

5. Qualora uno Stato del corso d’acqua ritenga che sia necessario adeguare ed applicare le disposizioni della presente Convenzione in base alle caratteristiche e alle utilizzazioni di un particolare corso d’acqua internazionale, gli Stati del corso d’acqua si dovranno consultare al fine di negoziare in buona fede la conclusione di un accordo o di accordi per il corso d’acqua.

6. Qualora alcuni Stati del corso d’acqua di un particolare corso d’acqua internazionale, ma non tutti, siano Parti a un accordo, nessuna disposizione di tale accordo pregiudicherà i diritti o gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione agli Stati del corso d’acqua che non sono Parti a tale accordo.

Articolo 4   Parti agli accordi per i corsi d’acqua

1. Ogni Stato del corso d’acqua ha diritto di partecipare al negoziato e diventare Parte a qualsiasi accordo per un corso d’acqua che si applichi all’intero corso d’acqua internazionale nonché di partecipare a tutte le pertinenti consultazioni.

2. Uno Stato del corso d’acqua la cui utilizzazione del corso d’acqua internazionale può essere interessato, in misura significativa, dall’attuazione di un eventuale accordo per un corso d’acqua, il quale si applichi solo ad una parte del corso d’acqua o ad un determinato progetto, programma o uso, ha diritto di partecipare alle consultazioni per tale accordo e, se del caso, alla sua negoziazione in buona fede al fine di diventarne Parte, nella misura in cui l’utilizzazione del suo corso d’acqua ne è interessato.

Parte II

Principi generali

Articolo 5   Utilizzazione e partecipazione equi e ragionevoli

1. Gli Stati del corso d’acqua sono tenuti ad utilizzare un corso d’acqua internazionale nei loro rispettivi territori in maniera equa e ragionevole. In particolare, un corso d’acqua internazionale sarà utilizzato e gestito dagli Stati del corso d’acqua al fine di ottenerne un utilizzo ottimale e sostenibile e i vantaggi che da esso ne derivano, tenendo in debita considerazione gli interessi degli Stati del corso d’acqua coinvolti, compatibilmente con le esigenze di un’adeguata protezione del corso d’acqua.

2. Gli Stati del corso d’acqua parteciperanno all’uso, alla gestione ed alla tutela di un corso d’acqua internazionale in maniera equa e ragionevole. Tale partecipazione comprende sia il diritto di utilizzare il corso d’acqua sia il dovere di cooperare per la sua protezione e gestione, come previsto dalla presente Convenzione.

Articolo 6   Fattori pertinenti ad un uso equo e ragionevole

1. L’uso di un corso d’acqua internazionale in maniera equa e ragionevole ai sensi dell’articolo 5 richiede di tenere conto di tutti i fattori e le circostanze pertinenti, compresi:

(a) i fattori geografici, idrografici, idrologici, climatici, ecologici e gli altri fattori di carattere naturale;

(b) le esigenze sociali ed economiche degli Stati del corso d’acqua interessati;

(c) la popolazione che dipende dal corso d’acqua in ogni Stato del corso d’acqua;

(d) gli effetti dell’utilizzazione o delle utilizzazioni dei corsi d’acqua in uno Stato del corso d’acqua sugli altri Stati del corso d’acqua;

(e) Le utilizzazioni attuali e potenziali del corso d’acqua;

(f) la conservazione, tutela, valorizzazione ed economia nell’uso delle risorse idriche del corso d’acqua ed i costi delle misure prese a tal fine;

(g) la disponibilità di alternative, di valore analogo, ad una particolare utilizzazione programmata o esistente.

2. Ai fini della attuazione dell’articolo 5 o del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati del corso d’acqua interessati, se del caso, avvieranno consultazioni in uno spirito di cooperazione.

3. Il peso da dare a ciascun fattore è determinato dalla sua importanza rispetto agli altri fattori pertinenti. Per determinare cosa è una utilizzazione giusta e ragionevole, tutti i fattori pertinenti debbono essere considerati nel loro insieme e deve essere raggiunta una conclusione sulla base dell’insieme di questi fattori.

Articolo 7   Obbligo di non provocare danni gravi

1. Gli Stati del corso d’acqua, utilizzando un corso d’acqua internazionale nei loro territori, dovranno prendere tutte le misure atte ad impedire di causare danni gravi agli altri Stati del corso d’acqua.

2. Nel caso in cui venga comunque arrecato un grave danno ad un altro Stato del corso d’acqua, gli Stati la cui utilizzazione arreca tale danno, in assenza di un accordo per una tale utilizzazione, dovranno prendere tutte le misure adeguate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 5 e 6, consultando lo Stato interessato al fine di eliminare o attenuare tale danno e, se del caso, per discutere la questione del risarcimento.

Articolo 8   Obbligo generale di cooperazione

1. Gli Stati del corso d’acqua dovranno cooperare sulla base della uguaglianza sovrana, dell’integrità territoriale, del mutuo vantaggio e della buona fede al fine di conseguire un uso ottimale e un’adeguata protezione di un corso d’acqua internazionale.

2. Nel determinare le modalità di tale cooperazione, gli Stati del corso d’acqua potranno valutare la creazione di meccanismi o commissioni congiunte, se ritenuto necessario, per agevolare la cooperazione relativa alle misure e procedure pertinenti, basandosi sull’esperienza acquisita attraverso la cooperazione nell’ambito dei meccanismi e delle commissioni congiunte esistenti nelle varie regioni.

Articolo 9   Scambio regolare di dati ed informazioni

1. Ai sensi dell’articolo 8, gli Stati del corso d’acqua dovranno scambiarsi su base regolare dati e informazioni immediatamente disponibili sullo stato del corso d’acqua, in particolare quelli di carattere idrologico, meteorologico, idrogeologico ed ecologico e quelli relativi alla qualità dell’acqua, come pure le relative previsioni.

2. Se ad uno Stato del corso d’acqua viene richiesto da un altro Stato del corso d’acqua di fornire dati o informazioni che non sono immediatamente disponibili, esso dovrà fare il massimo sforzo per ottemperare alla richiesta, ma può condizionare il suo adempimento al pagamento da parte dello Stato richiedente dei possibili costi per la raccolta e, se del caso, per la elaborazione di tali dati o informazioni.

3. Gli Stati del corso d’acqua faranno il massimo sforzo per raccogliere e, se del caso, elaborare i dati e le informazioni in modo da facilitarne la utilizzazione da parte degli altri Stati del corso d’acqua ai quali vengono comunicati.

Articolo 10 Relazioni tra i diversi tipi di utilizzazioni

1. In mancanza di un accordo o di una consuetudine che dispongano altrimenti, nessuna utilizzazione di un corso d’acqua ha in sé una priorità intrinseca rispetto alle altre utilizzazioni.

2. In caso di contrasto tra le diverse modalità di utilizzazione di un corso d’acqua internazionale, la controversia dovrà essere risolta ai sensi degli articoli 5-7, con particolare attenzione al soddisfacimento dei bisogni umani essenziali.

Parte III

Misure programmate

Articolo 11    Informazioni relative alle misure programmate

Gli Stati del corso d’acqua si scambieranno informazioni e si consulteranno reciprocamente e, se necessario, negozieranno i possibili effetti delle misure programmate sullo stato di un corso d’acqua internazionale.

Articolo 12    Notifica riguardante le misure programmate con possibili effetti negativi

Prima che uno Stato del corso d’acqua attui o consenta l’attuazione delle misure programmate che possano produrre effetti negativi significativi sugli altri Stati del corso d’acqua, esso dovrà informare gli altri Stati del corso d’acqua con tempestiva notifica.

Tale notifica dovrà essere accompagnata dai dati tecnici e dalle informazioni disponibili, compresi i risultati di qualsiasi valutazione di impatto ambientale, al fine di consentire agli Stati, che hanno ricevuto la notifica, di valutare i possibili effetti delle misure programmate.

Articolo 13    Termine per la risposta alla notifica

Salvo diversamente convenuto:

(a) uno Stato del corso d’acqua che dà notifica ai sensi dell’articolo 12, dovrà dare agli Stati a cui è stata inviata la notifica un periodo di sei mesi per studiare e valutare i possibili effetti delle misure programmate e comunicargli le conclusioni;

(b) tale periodo, su richiesta di uno Stato a cui è stata inviata la notifica che abbia particolari difficoltà nel valutare le misure programmate, sarà prorogato per un periodo di sei mesi.

Articolo 14    Obblighi dello Stato che ha inviato la notifica durante il termine per la risposta

Durante il periodo di cui all’articolo 13, lo Stato che ha inviato la notifica:

(a) dovrà cooperare con gli Stati a cui è stata inviata la notifica fornendo loro, su richiesta, qualsiasi ulteriore dato ed informazione disponibili e necessari per un’accurata valutazione;

(b) non dovrà attuare o consentire l’attuazione delle misure programmate senza il consenso degli Stati a cui è stata inviata la notifica.

Articolo 15    Risposta alla notifica

Gli Stati che hanno ricevuto una notifica dovranno comunicare quanto prima possibile le loro conclusioni allo Stato che ha inviato la notifica entro il termine previsto ai sensi dell’articolo 13. Se uno Stato che ha ricevuto una notifica constata che l’attuazione delle misure programmate è incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 o 7, dovrà allegare una spiegazione documentata che esponga le ragioni della sua conclusione.

Articolo 16    Mancanza di risposta alla notifica

1. Se, entro il termine previsto ai sensi dell’articolo 13, lo Stato che ha inviato la notifica non riceve alcuna comunicazione in base all’articolo 15, esso può, fatti salvi gli obblighi previsti agli articoli 5 e 7, procedere all’attuazione delle misure programmate in conformità alla notifica ed a qualsiasi altro dato ed informazione forniti agli Stati ai quali è stata inviata la notifica.

2. Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato che ha ricevuto la notifica ma che non ha risposto entro i termini previsti ai sensi dell’articolo 13, può essere compensata dalle spese sostenute dallo Stato che ha inviato la notifica per le misure prese dopo la scadenza del periodo previsto per la risposta, le quali non sarebbero state prese se lo Stato che ha ricevuto la notifica avesse sollevato obiezioni entro il periodo previsto.

Articolo 17    Consultazioni e negoziati relativi alle misure programmate

1. Se una comunicazione, fatta ai sensi dell’articolo 15, indica che l’attuazione delle misure programmate è incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 o 7, lo Stato che ha inviato la notifica e lo Stato che ha fatto la comunicazione dovranno avviare consultazioni e, se necessario, negoziare per giungere ad un’equa soluzione della situazione.

2. Le consultazioni e i negoziati si svolgeranno secondo il principio in base al quale ogni Stato in buona fede deve tenere debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi dell’altro Stato.

3. Durante le consultazioni ed i negoziati, lo Stato che ha inviato la notifica dovrà, se lo Stato cha ha ricevuto la notifica glielo richiede nel momento in cui fa la comunicazione, astenersi dall’attuare o consentire l’attuazione delle misure programmate per un periodo di sei mesi, salvo diversamente pattuito.

Articolo 18    Procedure in assenza di notifica

1. Se uno Stato del corso d’acqua ha fondati motivi di ritenere che un altro Stato del corso d’acqua stia programmando misure che possano avere effetti negativi significativi nei suoi confronti, esso può chiedere a quest’ultimo di applicare le disposizioni dell’articolo 12. La richiesta deve essere accompagnata da una documentazione che ne spieghi le ragioni.

2. Nel caso in cui lo Stato che programma le misure ritenga tuttavia che non vi sia l’obbligo da parte sua di dare notifica in base all’articolo 12, esso dovrà informare l’altro Stato, fornendo una spiegazione documentata delle ragioni di tale conclusione. Se tale conclusione non soddisfa l’altro Stato, i due Stati, su richiesta del secondo Stato, dovranno tempestivamente avviare consultazioni e negoziati nel modo indicato all’articolo 17, paragrafi 1 e 2.

3. Durante le consultazioni ed i negoziati, lo Stato che programma le misure dovrà, se così viene richiesto dall’altro Stato nel momento in cui esso chiede l’avvio delle consultazioni e dei negoziati, astenersi dall’attuare o dal consentire l’attuazione di tali misure per un periodo di sei mesi, salvo diversamente pattuito.

Articolo 19    Attuazione urgente delle misure programmate

1. Qualora l’attuazione delle misure programmate sia della massima urgenza al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubbliche o altri interessi altrettanto importanti, lo Stato che programma le misure può, fatti salvi gli articoli 5 e 7, immediatamente procedere all’attuazione di tali misure, in deroga alle disposizioni dell’articolo 14 e dell’articolo 17, paragrafo 3.

2. In tal caso, una dichiarazione formale dell’urgenza delle misure dovrà essere comunicata tempestivamente agli altri Stati del corso d’acqua di cui all’articolo 12, insieme ai dati ed informazioni pertinenti.

3. Lo Stato che programma le misure, su richiesta di uno qualsiasi degli Stati di cui al paragrafo 2, dovrà avviare tempestivamente consultazioni e negoziati con esso, secondo quanto stabilito all’articolo 17, paragrafi 1 e 2.

Parte IV

Protezione, tutela e gestione

Articolo 20    Protezione e Tutela dell’ecosistema

Gli Stati del corso d’acqua dovranno, singolarmente e, se del caso congiuntamente, proteggere e tutelare l’ecosistema dei corsi d’acqua internazionali.

Articolo 21    Prevenzione, riduzione e controllo dell’inquinamento

1. Ai fini del presente articolo per “inquinamento di un corso d’acqua internazionale” si intende qualsiasi alterazione che vada a detrimento della composizione o qualità delle acque di un corso d’acqua internazionale e che derivi direttamente o indirettamente da attività dell’uomo.

2. Gli Stati del corso d’acqua dovranno, singolarmente o se del caso congiuntamente, prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento di un corso d’acqua internazionale che possa provocare un danno significativo ad altri Stati del corso d’acqua o al loro ambiente, ivi compreso un danno alla salute o alla sicurezza degli esseri umani, all’uso delle acque per qualsiasi tipo di scopo benefico o alle risorse biologiche del corso d’acqua. Gli Stati del corso d’acqua dovranno adottare misure per la armonizzazione delle rispettive politiche al riguardo.

3. Su richiesta di uno di essi, gli Stati del corso d’acqua dovranno consultarsi al fine di determinare misure e metodi reciprocamente accettabili per prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento di un corso d’acqua quali:

(a) fissare criteri ed obiettivi congiunti in merito alla qualità dell’acqua;

(b) mettere a punto tecniche e prassi per combattere l’inquinamento proveniente da fonti localizzate e non;

(c) stilare elenchi di sostanze la cui immissione nelle acque di un corso d’acqua internazionale deve essere interdetta, limitata, studiata attentamente o controllata.

Articolo 22    Introduzione di diverse o nuove specie

Gli Stati del corso d’acqua dovranno adottare tutte le misure necessarie per prevenire la introduzione di specie, estranee o nuove, in un corso d’acqua che possano avere effetti dannosi per l’ecosistema del corso d’acqua e da cui ne derivi un sostanziale danno ad altri Stati del corso d’acqua.

Articolo 23    Tutela e conservazione dell’ambiente marittimo

Gli Stati del corso d’acqua, individualmente o – laddove opportuno – in cooperazione con altri Stati adotteranno tutte le misure relative a un corso d’acqua internazionale che siano necessarie a proteggere e conservare l’ambiente marittimo, ivi inclusi gli estuari, tenendo conto di regole e standard internazionali generalmente accettati.

Articolo 24    Gestione

1. Gli Stati del corso d’acqua dovranno, su richiesta di uno qualsiasi tra di essi, dare inizio a consultazioni relative alla gestione di un corso d’acqua internazionale, che comprenda l’istituzione di un meccanismo congiunto di gestione.

2. Ai fini del presente articolo il termine “gestione” si riferisce in particolare a:

(a) la programmazione dello sviluppo sostenibile di un corso d’acqua internazionale e la assicurazione della attuazione dei programmi adottati, e

(b) ogni altra forma di promozione per la razionale ed ottimale utilizzazione, tutela e controllo del corso d’acqua.

Articolo 25    Regolamentazione

1. Gli Stati del corso d’acqua, se del caso, dovranno cooperare per rispondere alle esigenze o alle possibilità per la regolamentazione del flusso delle acque di un corso d’acqua internazionale.

2. A meno che non sia stato concordato diversamente, gli Stati del corso d’acqua parteciperanno su base egualitaria alla costruzione e manutenzione o sostenimento del costo dei lavori di regolamentazione che abbiano deciso di intraprendere.

3. Ai fini del presente articolo il termine “regolamentazione” significa l’uso di opere idrauliche o di ogni altra misura utilizzata in maniera costante per alterare, variare o controllare diversamente il flusso delle acque di un corso d’acqua internazionale.

Articolo 26    Installazioni

1. All’interno dei loro rispettivi territori gli Stati del corso d’acqua dovranno fare il possibile per mantenere e proteggere le installazioni, le strutture e le altre opere pertinenti ad un corso d’acqua internazionale.

2. Gli Stati del corso d’acqua, su richiesta di uno qualsiasi di essi che abbia motivi ragionevoli per ritenere di poter subire significativi effetti negativi, dovranno avviare consultazioni in relazione a:

(a) L’uso e la manutenzione in sicurezza di installazioni, strutture ed altre opere relative a un corso d’acqua internazionale e

(b) la tutela delle installazioni, strutture ed altre opere da atti dolosi o di negligenza o dalle forze della natura.

Parte V

Condizioni di pericolo e situazioni di emergenza

Articolo 27    Prevenzione e attenuazione di condizioni dannose

Gli Stati del corso d’acqua, singolarmente e laddove opportuno congiuntamente, dovranno adottare tutte le misure adeguate per prevenire o attenuare situazioni relative ad un corso d’acqua internazionale che possano arrecare danno ad altri Stati del corso d’acqua nel caso in cui siano provocate da cause naturali o attività dell’uomo, quali le inondazioni o il ghiaccio, malattie trasmesse dalle acque, sedimentazione, erosione, infiltrazioni di acqua salmastra, siccità o desertificazione.

Articolo 28    Situazioni di emergenza

1. Ai fini del presente articolo, “emergenza” significa una situazione che provochi o comporti una imminente minaccia di provocare seri danni agli Stati del corso d’acqua o ad altri Stati e che derivi da improvvise cause naturali quali inondazioni, rottura del ghiaccio, smottamenti o terremoti o da attività dell’ uomo quali ad esempio gli incidenti industriali.

2. Ogni Stato del corso d’acqua dovrà informare tempestivamente e tramite il mezzo più veloce disponibile gli altri Stati e le Organizzazioni internazionali competenti potenzialmente coinvolti in una situazione di emergenza che si origini nel suo territorio.

3. Ogni Stato del corso d’acqua all’interno del cui territorio nasca una situazione di emergenza dovrà adottare immediatamente, in cooperazione con tutti gli Stati potenzialmente coinvolti e, laddove opportuno, con le competenti organizzazioni internazionali, tutti i provvedimenti fattibili che sono necessari in base alle circostanze per prevenire, attenuare ed eliminare gli effetti dannosi della situazione di emergenza.

4. Qualora necessario gli Stati del corso d’acqua dovranno elaborare congiuntamente piani di emergenza per far fronte alle situazione di emergenza in cooperazione, laddove opportuno, con gli altri Stati potenzialmente coinvolti e con le competenti organizzazioni internazionali.

Parte VI

Provvedimenti vari

Articolo 29    Corsi d’acqua internazionali e installazioni in tempo di conflitti armati

I corsi d’acqua e le relative installazioni, strutture ed altre opere dovranno godere della protezione accordata dai principi e dalle norme del diritto internazionale applicabili in occasione di conflitti armati internazionali e non internazionali e non dovranno essere utilizzati violando tali norme e principi.

Articolo 30    Procedure indirette

Nel caso in cui sussistano seri ostacoli a stabilire contatti diretti tra gli Stati del corso d’acqua, gli Stati interessati adempiranno agli obblighi di cooperazione derivanti dalla presente Convenzione, ivi inclusi gli scambi di dati e informazioni, notifiche, comunicazioni e consultazioni e negoziati tramite procedure indirette da loro accettate.

Articolo 31    Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali

Nulla nella presente Convenzione obbliga uno Stato del corso d’acqua a fornire dati o informazioni vitali per la propria sicurezza o difesa nazionali. Cionondimeno tale Stato dovrà collaborare in buona fede con gli altri Stati del corso d’acqua al fine di fornire ogni informazione possibile tenuto conto delle circostanze.

Articolo 32    Non discriminazione

A meno che gli Stati del corso d’acqua non abbiano concordato diversamente in merito alla tutela degli interessi di persone, fisiche o giuridiche, che abbiano subito o rischino seriamente di subire gravi danni transfrontalieri a seguito di attività concernenti un corso d’acqua internazionale, uno Stato del corso d’acqua non dovrà discriminare in base alla nazionalità o alla residenza o al luogo ove il danno sia insorto nel garantire a tali persone l’accesso, in conformità al proprio sistema giuridico, ad una procedura giudiziaria o di altro genere o al diritto ad esigere compensi o altri aiuti rispetto ad un danno significativo causato da tali attività espletate sul suo territorio.

Articolo 33    Composizione delle controversie

1. In caso di controversia tra due o più Parti in merito alla interpretazione e applicazione della presente Convenzione, in assenza di un accordo applicabile tra loro, le Parti dovranno cercare di dirimere la controversia in maniera pacifica in conformità alle seguenti disposizioni.

2. Qualora le Parti interessate non riescano a raggiungere un accordo tramite i negoziati richiesti da una di esse, potranno congiuntamente richiedere i buoni uffici ovvero richiedere la mediazione o conciliazione di una terza Parte o ricorrere, laddove opportuno, a qualsiasi istituzione congiunta per i corsi d’acqua che sia stata da esse istituita o convenire di sottoporre la controversia ad arbitrato o alla Corte Internazionale di Giustizia.

3. Fermo restando il contenuto del paragrafo 10, se dopo sei mesi dal momento della richiesta di negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti interessate non sono state in grado di dirimere la loro controversia tramite negoziati o tramite alcun altro mezzo di cui al paragrafo 2, su richiesta di qualsiasi Parte coinvolta nella controversia, la controversia stessa dovrà essere sottoposta ad un imparziale accertamento dei fatti in conformità ai paragrafi da 4 a 9, a meno che le Parti non concordino altrimenti.

4. Una Commissione di inchiesta dovrà essere istituita, composta da un membro nominato da ciascuna delle Parti coinvolte, oltre ad un membro che non abbia la nazionalità di nessuna delle Parti interessate scelto dai membri nominati con funzioni di Presidente.

5. Qualora i membri nominati dalle Parti non riescano a convenire sul nominativo di un Presidente entro tre mesi dalla richiesta di istituzione della Commissione, qualsiasi Parte interessata potrà chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di nominare un Presidente che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti coinvolte nella controversia o di alcuno degli Stati rivieraschi del corso d’acqua interessato.

Qualora una delle Parti non riesca a nominare un membro entro tre mesi dalla richiesta iniziale in conformità al paragrafo 3, qualsiasi altra Parte interessata potrà chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di nominare una persona che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti coinvolte nella controversia o di uno Stato rivierasco del corso d’acqua interessato. La Commissione sarà pertanto composta dalla sola persona così designata.

6. La Commissione determinerà la propria procedura.

7. Le Parti interessate hanno l’obbligo di fornire alla Commissione le informazioni di cui potrebbe aver bisogno e, su richiesta, di consentire alla Commissione l’accesso ai loro territori e di ispezionare qualsiasi struttura, impianto, attrezzatura, costruzione o caratteristica naturale pertinente agli scopi della sua inchiesta.

8. La Commissione adotterà la sua relazione a maggioranza di voti, a meno che non si tratti di una Commissione composta da un solo membro, e sottoporrà tale relazione alle Parti interessate enunciando i propri accertamenti e le ragioni che vi sottendono e le raccomandazioni che riterrà opportune per una soluzione equa della controversia che le Parti interessate dovranno prendere in considerazione in buona fede.

9. Le spese per la Commissione dovranno essere sostenute in parti uguali dalle Parti interessate.

10. Al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, una Parte che non è una organizzazione di integrazione economica regionale, potrà dichiarare tramite strumento scritto sottoposto al Depositario che rispetto a qualsiasi controversia non risolta in conformità al paragrafo 2, riconosce come obbligatorio ipso facto e senza un accordo speciale nei confronti di una qualsiasi delle Parti che accetti lo stesso obbligo:

(a) il rinvio della controversia alla Corte Internazionale di Giustizia; e/o

(b) il ricorso di un tribunale arbitrale costituito e funzionante, qualora le Parti della disputa non siano addivenute ad accordi diversi, secondo quanto stabilito nell’allegato alla presente Convenzione.

Una Parte che sia una organizzazione di integrazione economica regionale potrà fare una dichiarazione nella stessa maniera in relazione all’arbitrato in conformità al sub paragrafo (b).

Parte VII

Clausole finali

Articolo 34    Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionale dal 21 maggio 1997 al 20 maggio 2000 al Quartier generale delle Nazioni Unite a New York.

Articolo 35    Ratifica, Accettazione, Approvazione o Adesione

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati e organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione verranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale che diventi Parte alla presente Convenzione, senza che alcuno dei suoi Stati sia parte a questa Convenzione, sarà vincolata a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Nel caso in cui uno o più Stati di questa organizzazione siano Parti alla Convenzione la organizzazione ed i suoi Stati membri decideranno in merito alle rispettive responsabilità per quanto riguarda il rispetto degli obblighi a loro derivanti dalla Convenzione. In tali casi la organizzazione e gli Stati membri non potranno contestualmente rivendicare diritti derivanti dalla Convenzione.

3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione le organizzazioni di integrazione economica regionale dovranno dichiarare l’estensione delle loro competenze in riferimento alle materie regolate dalla Convenzione. Queste organizzazioni dovranno anche informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite di qualsiasi modifica sostanziale alla estensione delle loro competenze.

Articolo 36    Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla data di deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario Generate delle Nazioni Unite.

2. Per ogni Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che ratifichi, accetti o approvi la convenzione o vi aderisca dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il diciannovesimo giorno dopo il deposito da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale dei propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato da una organizzazione di integrazione economica regionale non dovrà essere considerato come addizionale rispetto a quelli depositati dagli Stati.

Articolo 37    Testi autentici

L’originale della presente Convenzione, le cui versioni in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno tutte egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a New York il 21 maggio 1997.

Annesso

Arbitrato

Articolo 1

Salva diversa decisione delle Parti, l’arbitrato ai sensi dell’art. 33 della Convenzione si svolgerà conformemente alle disposizioni degli artt. 2-14 del presente Annesso.

Articolo 2

La Parte ricorrente notificherà alla Parte convenuta la propria intenzione di sottoporre la controversia all’arbitrato ai sensi dell’art. 33 della Convenzione. La notifica dovrà indicare l’oggetto dell’arbitrato e in particolare fare riferimento agli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione sono in discussione. Qualora le parti non convengano sull’oggetto della controversia, questo sarà stabilito dal tribunale arbitrale.

Articolo 3

1. In caso di controversia tra due Parti il tribunale arbitrale sarà composto da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nominerà un arbitro e i due arbitri così nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro che sarà il Presidente del tribunale. Quest’ultimo non dovrà essere cittadino di una delle Parti alla controversia né di uno degli Stati rivieraschi del corso d’acqua interessato né risiedere abitualmente nel territorio di una di tali Parti o dello Stato rivierasco né essersi già occupato del caso a qualsiasi altro titolo.

2. In caso di controversie tra più di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo.

3. In caso di vacanza si procederà come previsto per la nomina iniziale.

Articolo 4

1. Qualora il Presidente del tribunale arbitrale non sia stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro il presidente della Corte Internazionale di Giustizia procederà, su richiesta di una Parte, a designare il Presidente entro un nuovo termine di due mesi.

2. Qualora una delle Parti alla controversia non provveda alla nomina di un arbitro entro due mesi dal ricevimento della richiesta, l’altra Parte potrà informarne il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia che provvederà alla nomina entro un ulteriore termine di due mesi.

Articolo 5

Il tribunale arbitrale deciderà conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e del diritto internazionale.

Articolo 6

Fatto salvo quanto diversamente concordato dalle Parti alla controversia, il tribunale adotterà il proprio regolamento.

Articolo 7

Il tribunale arbitrale, su richiesta di una delle Parti, potrà raccomandare l’adozione di misure cautelari indispensabili.

Articolo 8

1. Le Parti alla controversia agevoleranno l’operato del tribunale arbitrale e in particolare si adopereranno con ogni mezzo per:

(a) fornirgli tutti i documenti, le informazioni e le strutture necessari e

(b) consentirgli, se del caso, di citare testimoni o esperti e raccogliere le loro deposizioni.

2. Le Parti e gli arbitri sono tenuti a rispettare la natura riservata delle informazioni che ricevono in via riservata durante le udienze del tribunale arbitrale.

Articolo 9

Salvo quanto diversamente stabilito dal tribunale arbitrale a causa di circostanze particolari del caso, le spese del tribunale saranno equamente suddivise tra le Parti alla controversia. Il tribunale registrerà tutte le spese sostenute e presenterà il resoconto finale alle Parti.

Articolo 10

Qualsiasi Parte, per quanto riguarda l’oggetto della controversia, che abbia un interesse di natura giuridica che può essere interessata dalla decisione, può intervenire nel corso della procedura con il consenso del tribunale.

Articolo 11

Il tribunale può ascoltare e pronunciarsi su domande riconvenzionali direttamente collegate all’oggetto della controversia.

Articolo 12

Le decisioni del tribunale arbitrale relative a questioni procedurali e di merito saranno adottate dai suoi membri a maggioranza di voto.

Articolo 13

Qualora una delle Parti alla controversia non compaia di fronte al tribunale arbitrale o non difenda la propria causa l’altra Parte potrà chiedere ai tribunale di portare avanti la procedura e di pronunciare la sua decisione. L’assenza di una Parte o il fatto che una Parte si astenga dal difendere i propri diritti non ostacolerà lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la decisione finale il tribunale arbitrale dovrà verificare che la richiesta sia fondata nei fatti e nel diritto.

Articolo 14

1. Il tribunale pronuncerà la sua decisione finale entro cinque mesi dalla data in cui è stato costituito a meno che non ritenga necessario estendere questo termine per un periodo che non dovrà essere superiore a cinque mesi.

2. La decisione finale del tribunale arbitrale dovrà essere limitata all’oggetto della controversia e dovrà precisare le motivazioni. Essa dovrà contenere i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione finale. Qualsiasi membro del tribunale potrà allegare un’opinione distinta o dissenziente alla decisione finale.

3. La sentenza sarà vincolante per le Parti alla controversia. Essa sarà senza appello a meno che le Parti alla controversia non si siano accordate in precedenza per una procedura d’appello.

4. Qualsiasi disputa che possa insorgere tra le Parti alla controversia in merito alla interpretazione o alla modalità di attuazione della decisione finale può essere sottoposta da ciascuna delle Parti al tribunale arbitrale che l’aveva pronunciata.