Law No. 164 of 29 September 2015, Ratification and Execution the Cooperation Agreement on broadcasting matter between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of San Marino, with Attached, done in Rome 5 March 2008. Entry into force: 20 October 2015

In:

G.U. 19 October 2015, No. 243

Law No. 164/2015 authorises the ratification of the Cooperation Agreement on broadcasting matter which renews that stipulated between Italy and San Marino in 1987. By confirming upon the San Marino RTV the ownership of San Marino public broadcasting service, the Agreement promotes the collaboration between the San Marino RTV and RAI – Italian Radiotelevision.

Legge 29 settembre 2015, n. 164

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 8 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.098.000 a decorrere dall’anno 2014, si provvede, per l’anno 2014, quanto a euro 2.902.000, mediante utilizzo delle risorse già trasferite, per le medesime finalità, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai sensi dell’elenco 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente alla finalità «Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino», e, quanto a euro 196.000 per l’anno 2014 ed a euro 3.098.000 a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San  Marino

 

Il Governo della Repubblica Italiana e

il Governo della Repubblica di San Marino

di seguito denominate “le Parti”,

premesso che fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino è stato stipulato a Roma il 23 ottobre 1987, un Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva,

preso atto che, in attuazione di quanto previsto all’articolo 1 del suddetto Accordo, è stata costituita in data 8 Agosto 1991 la Società di diritto sammarinese San Marino RTV, con la partecipazione paritaria al capitale sociale da parte della Società Italiana concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo (RAI – Radiotelevisione Italiana) e della Società sammarinese di servizio pubblico (ERAS – Ente per la radiodiffusione sammarinese) ed alla quale è attribuita la concessione in esclusiva del servizio pubblico di radiodiffusione sonora e televisiva della Repubblica di San Marino,

rilevando come dal 1991 la Società San Marino RTV abbia pertanto operato, ai sensi dell’Accordo Italo-Sammarinese del 23 ottobre 1987, svolgendo la propria attività nel campo radio-televisivo con risultati positivi sia sotto il profilo culturale e della produzione e  diffusione della informazione, sia sotto il profilo della economicità di gestione,

considerata l’intenzione di proseguire e sviluppare la collaborazione realizzatasi,

considerando, alla luce dell’esperienza fin qui attuata, la necessità di rafforzare la cooperazione reciproca in materia radio-televisiva fra le due società concessionarie del servizio pubblico, nell’interesse dello sviluppo culturale, economico e sociale dei due Stati,

tenuto conto che il potenziamento dell’attuale livello di cooperazione e l’utilizzo mirato delle rispettive risorse potranno perciò consentire un rilevante beneficio per entrambi gli Stati confinanti, ed in particolare per le molteplici realtà che appartengono all’ambito locale, in cui con maggiore evidenza si esprime la condivisione di valori e tradizioni culturali e la comune adesione a numerose problematiche di ordine economico e sociale su cui si articola proficuamente la cooperazione bilaterale,

convenendo sull’opportunità di rinnovare l’Accordo di collaborazione fra i due Stati in materia radio-televisiva sulla base dei risultati raggiunti, nel rispetto delle scelte relative al futuro delle telecomunicazioni adottate dai competenti Organismi Internazionali e nella prospettiva di avvio di un servizio di televisione digitale terrestre le cui funzioni e possibilità innovative in termini di servizi per i cittadini dovranno essere opportunamente comprese nel servizio pubblico di informazione radio-televisiva concesso in esclusiva alla Società San Marino RTV,

tenendo conto della necessità di sostenere una inevitabile fase preliminare di transizione in cui la sperimentazione sia caratterizzata dalla coesistenza di trasmissioni in tecnica analogica ed in tecnica digitale ed alla quale dovrà essere assicurato l’indispensabile supporto tecnologico e finanziario,

convenendo altresì sull’opportunità di estendere il bacino di utenza attraverso l’utilizzo del sistema di diffusione satellitare con un progetto mirato prevalentemente all’area balcanico-adriatica, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino concordano di procedere all’innovazione dell’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva stipulato a Roma il 23 ottobre 1987.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica di San Marino conferma che San Marino RTV rimane titolare in esclusiva del servizio pubblico nei settori radiofonico e televisivo. Il Governo Italiano, in collaborazione con il Governo della Repubblica di San  Marino, nell’intento di garantire l’economicità della gestione della San Marino RTV favorirà inoltre accordi tra la stessa San Marino RTV e la società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI-Radiotelevisione italiana) affinché tra i due Enti si sviluppi una proficua collaborazione.

2. L’allegato che specifica i settori di collaborazione tra i due servizi radiotelevisivi pubblici costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 3.

1. In considerazione dell’evoluzione tecnologica sviluppatasi negli anni, si da’ atto che la Società San Marino RTV disporrà di proprie reti di radiodiffusione in ambito televisivo e radiofonico che opereranno in tecnica analogica e/o digitale, allocate all’interno della Repubblica di San Marino. Gli impianti analogici saranno convertiti in digitale secondo quanto definito nel Piano di Ginevra 2006 ed in coordinamento con le Amministrazioni Europee confinanti.

2. Considerando le potenzialità derivanti dal sistema digitale, le due Parti dovranno, di comune accordo, prevedere la condivisione delle risorse per ampliare i rispettivi bacini d’utenza.

La Parte sammarinese, secondo quanto previsto dal Piano di Ginevra 2006, potrà utilizzare il Canale 42 all’interno del proprio territorio. Essa potrà utilizzare il canale 51, assegnato alla Repubblica di San Marino dal Piano, con possibilità di estendere il proprio bacino d’utenza oltre ai limiti attuali ed a quelli stabiliti dal suddetto Piano, con illuminazione diretta e/o indiretta, previa verifica di compatibilità con gli impianti nazionali italiani in esercizio e sulla base di accordi tra operatori sui quali vi sia il consenso delle Amministrazioni competenti.

3. La Repubblica di San Marino non porrà in esercizio parte delle attribuzioni sammarinesi registrate come “assignment” nel Piano di Ginevra 2006 (canali 7, 26, 30), durante il periodo di vigenza del presente Accordo; pertanto, l’Amministrazione Italiana le potrà utilizzare nel territorio limitrofo a quello di San Marino.

4. Qualora richiesto da una delle Parti al fine di migliorare il servizio o per qualsiasi motivo di carattere tecnico, l’altra Parte valuterà l’ipotesi di un trasferimento sul proprio territorio di una parte degli impianti della prima Parte, tenuto conto dei requisiti di ordine tecnico e amministrativo.

Art. 4.

In considerazione dell’evoluzione tecnologica sviluppatasi in questi anni, si da’ atto che la Repubblica di San Marino e la Società San Marino RTV accederanno a qualsiasi consorzio satellitare per sviluppare ogni attività in tale ambito, in particolare quella relativa alla realizzazione di una programmazione mirata all’area Adriatica ed ai Balcani, con l’obiettivo di diffondere anche la lingua italiana, la cultura, l’immagine ed i valori di entrambi gli Stati. La San Marino RTV potrà stabilire inoltre collaborazioni con altri operatori anche internazionali titolari di reti di telecomunicazioni e/o di radiodiffusione al fine di perseguire gli obiettivi di massima economicità d’impresa.

Art. 5.

1. La San Marino RTV continuerà ad operare nel rispetto degli interessi dei due Stati e delle Società concessionarie, Sammarinese ed Italiana, anche con riguardo alla economicità di gestione, alla raccolta di proventi di pubblicità, alla gestione dell’informazione. La San Marino RTV continuerà ad ispirare la sua attività a criteri di economicità atti a garantire in ogni caso l’equilibrio della gestione.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente Accordo, il Governo della Repubblica Italiana concorrerà con una somma forfettaria annuale stabilita per l’anno 2008 in un ammontare di 3.098.000 Euro; per gli anni successivi, sarà prevista da una apposita Convenzione quinquennale da stipularsi tra il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.. All’inizio di ogni anno, il Dipartimento per l’Editoria comunicherà la disponibilità finanziaria per proseguire nelle prestazioni previste dalla Convenzione.

Art. 6.

Considerando le nuove tecnologie e quindi la necessaria conversione degli impianti, i due Governi si impegnano a porre in essere, per quanto di loro competenza, le opportune iniziative, affinché vi sia una proficua collaborazione con lo scopo di rendere possibile il funzionamento degli impianti medesimi. Tale collaborazione si intende estesa anche sul piano internazionale, con particolare attenzione alla pianificazione dello spettro radioelettrico per il corretto, equo e reciproco utilizzo delle risorse radioelettriche di competenza dei due Paesi, secondo schemi e procedure previsti dal radio-regolamento internazionale e dagli accordi internazionali.

Art. 7.

1. I due Governi costituiranno una Commissione Mista incaricata di verificare la corretta applicazione dell’Accordo e di esaminare l’andamento della collaborazione nel settore radiotelevisivo e formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi.

2. Nell’ipotesi di cessazione della vigenza dell’Accordo, la Commissione avrà il compito di proporre alle rispettive Autorità le modalità di:

gestione, anche sotto il profilo tecnico, finanziario ed amministrativo, della rimessa a disposizione della Parte sammarinese delle frequenze di cui all’art. 3.3;

ripristino dell’estensione del bacino d’utenza di San Marino, relativamente al canale 51, ai limiti attuali ed a quelli stabiliti dal Piano di Ginevra 2006, di cui all’art. 3.2, tenendo conto di quanto previsto da eventuali accordi di interconnessione.

3. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle due Parti, alternativamente a San Marino ed a Roma, e sarà convocata attraverso i canali diplomatici.

Art. 8.

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicato l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà la durata di anni cinque e sarà rinnovato tacitamente per periodi annuali, salvo denuncia con preavviso di 2 (due) mesi.

Eventuali controversie che dovessero insorgere nell’applicazione o interpretazione dell’Accordo saranno portate all’attenzione della Commissione Mista e risolte per via diplomatica.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 5 marzo 2008, in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Convenendo nella necessità di rafforzare la cooperazione in materia radio-televisiva tra i due Stati, al fine di potenziare il servizio pubblico delle due concessionarie e nell’intento di garantire lo sviluppo e l’economicità di gestione della San Marino RTV, la RAI radiotelevisione italiana, favorirà una stretta e proficua collaborazione con la San Marino RTV. In particolare, attraverso le sue Divisioni e Consociate, la RAI favorirà una maggiore sinergia per offrire alle migliori condizioni o, dove possibile, a titolo gratuito, una efficace collaborazione per:

Sviluppare l’ideazione e la realizzazione di programmi e contenuti per il potenziamento dei canali televisivi, radiofonici, satellitari, digitali terrestri e nuovi media mettendo a disposizione anche il proprio know-how.

Usufruire dei prodotti e dei diritti di diffusione ivi compresi quelli sportivi per l’acquisto di film, film last minute, telefilm, fiction, etc. (Rai Trade, Rai Cinema, Rai Teche, Rai Corporation, Rai Sport e Rai Internazionale).

Utilizzare e/o condividere impianti di diffusione e di trasferimento dei segnali anche per garantire lo scambio tra le due aziende di servizi audio/video (Ray Way ).

Individuare le strategie di marketing più efficaci per sviluppare e potenziare la presenza sul mercato radiotelevisivo e multimediale dell’emittente sammarinese. Individuare altresì proficue collaborazioni per la raccolta pubblicitaria.(Sipra ).

Sviluppare progetti nei settori web (Rai Net ) e Televideo.

Tra l’altro la Rai agevolerà la collaborazione per lo scambio di immagini e servizi con le sedi regionali, la formazione e l’aggiornamento delle risorse umane, i progetti di sviluppo tecnologico, l’acquisizione di apparecchiature e materiali per la San Marino RTV. In riferimento all’art. 3 dell’Accordo la RAI prenderà in considerazione la possibilità di ospitare la programmazione di San Marino RTV all’interno dei propri bouquet digitali terrestri e satellitari. La Rai favorirà inoltre le coproduzioni con la San Marino RTV e la commercializzazione di prodotti realizzati dalla San Marino RTV stessa.

In riferimento alla realizzazione di una programmazione satellitare mirata all’area balcanico-adriatica, con l’obiettivo di diffondere anche la lingua, la cultura, l’immagine ed i valori dei due Stati, la Rai e San Marino RTV, redigeranno il progetto editoriale, comprensivo del piano economico-finanziario, da sottoporre alla Commissione Mista come previsto dall’art. 7 dell’Accordo.