Law No. 164 of 17 October 2017, Ratification and execution of the following Agreements: a) Cooperation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the United Arab Emirates in the fields of culture, art and heritage, done at Dubai on 20 November 2012; b) Cooperation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Malta in the fields of culture and education, done at Rome on 19 December 2007; c) Agreement on scientific and technological cooperation between the Government of the Italian Republic and the Government of Montenegro, done at Podgorica on 26 September 2013; d) Agreement on cultural, scientific and technological cooperation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Senegal, done at Rome on 17 February 2015; e) Cooperation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Slovak Republic in the fields of culture, education, science and technology, done at Bratislava on 3 July 2015; f) Cooperation Agreement between between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Slovenia in the fields of culture and education, done at Rome on 8 March 2000. Entry into force: 11 November 2017

In:

G.U. 10 November 2017, No. 263

With law No. 164 of 2017, the Italian Parliament authorized the ratification and ordered the execution of a number of bilateral cooperation treaties concluded by Italy in the field of science, culture, technology and education. These treaties also aim at enhancing fight against the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property, in accordance with the relevant UNESCO and UNIDROIT Conventions.

Legge 17 ottobre 2017, n. 164

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell’ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell’istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l’8 marzo 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell’ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012;

b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007;

c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013;

d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;

e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015;

f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell’istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l’8 marzo 2000.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:

a) dall’articolo 9 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);

b) dall’articolo 13 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b);

c) dall’articolo 12 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c);

d) dall’articolo 19 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d);

e) dall’articolo 14 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e);

f) dall’articolo 21 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f).

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 16.960 annui a decorrere dall’anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 172.866 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

2. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), valutate in euro 12.060 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 14.880 annui a decorrere dall’anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del medesimo Accordo, pari a euro 212.960 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2 e 8 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 6.360 annui a decorrere dall’anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui all’articolo 2 del medesimo Accordo, pari a euro 148.900 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

4. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 75.540 annui a decorrere dall’anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del medesimo Accordo, pari a euro 190.130 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

5. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 26.280 annui a decorrere dall’anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 368.680 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

6. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 11.120 annui a decorrere dall’anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 del medesimo Accordo, pari a euro 205.320  annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

7. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente a euro 1.421.116 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a euro 1.449.996 annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti nell’ambito della cultura, arte e patrimonio

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, qui di seguito indicati come «le Parti», desiderando rafforzare le relazioni amichevoli tra entrambi i Paesi e promuovere la reciproca comprensione e conoscenza, attraverso lo sviluppo di relazioni culturali ed artistiche basate sul reciproco rispetto e comuni interessi, concordano quanto segue:

Articolo 1

Le Parti dovranno incoraggiare la promozione e l’implementazione delle attività che favoriranno una migliore comprensione delle rispettive eredità culturali dei due Paesi.

Ciascuna Parte, in accordo con le proprie leggi e regolamenti, promuoverà e svilupperà la conoscenza, la diffusione e l’insegnamento della propria lingua nel paese dell’altra Parte, anche attraverso la traduzione di opere letterarie nelle rispettive lingue.

Articolo 2

Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo della musica, delle arti visive, del teatro, del cinema e di tutte le altre forme di espressione artistica, nonché reciproche partecipazioni nei festival e negli altri eventi rilevanti.

Le Parti si scambieranno periodicamente mostre che rappresentino il patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.

Articolo 3

Ciascuna parte incoraggerà la cooperazione reciproca tra le Istituzioni e le associazioni culturali in entrambi i Paesi. A queste Istituzioni verrà riconosciuto il trattamento più favorevole, in modo tale da facilitare la cooperazione reciproca in accordo con le leggi ed i regolamenti applicabili nel Paese ospite.

Articolo 4

Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra gli archivi e biblioteche di entrambi i Paesi ed anche lo scambio di informazioni, libri, database, nonché visite di esperti in tali campi.

Articolo 5

Le Parti lavoreranno in stretta collaborazione per prevenire e reprimere il commercio illegale delle opere d’arte, dei prodotti culturali, di quelli audiovisivi e dei media, di documenti e altro materiale di valore storico, soggetti a tutela in conformità alle leggi ed ai regolamenti correlati alla proprietà intellettuale.

Articolo 6

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nell’ambito della conoscenza, catalogazione, conservazione e gestione del proprio patrimonio, procedendo allo scambio di informazioni ed esperienze, organizzando conferenze e seminari, conducendo ricerche congiunte e fornendo strutture comuni alle attività delle relative  missioni operanti nei rispettivi Paesi.

Articolo 7

Le Parti incoraggeranno lo scambio di esperienze sui vari aspetti d’interesse per entrambi i Paesi, mediante visite di personalità ed esperti provenienti dai settori dell’arte della cultura e del patrimonio.

Articolo 8

Nell’implementazione delle disposizioni del presente Accordo, verrà formata una Commissione Congiunta da entrambe le Parti. Essa dovrà incontrarsi alternativamente in entrambi i Paesi, su richiesta di ciascuna delle Parti.

Articolo 9

Questo Accordo è soggetto a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data del ricevimento dell’ultima delle notifiche attraverso le quali le Parti avranno formalmente comunicato vicendevolmente che le rispettive procedure interne sono state completate. Qualsiasi emendamento a questo Accordo dovrà essere formulato per iscritto e solo con consenso reciproco.

Articolo 10

La validità di questo Accordo di Cooperazione sarà di dieci (10) anni, a cominciare dalla data della sua entrata in vigore, e si intende automaticamente rinnovato per un analogo periodo a  meno  che ciascuna delle Parti contraenti ne richieda la cessazione con un preavviso di almeno tre mesi prima della sua scadenza originale o di un suo eventuale rinnovo.

La cessazione di questo Accordo di Cooperazione non inficia i programmi e progetti in atto e in corso di realizzazione, salvo sia concordato diversamente da entrambe le Parti.

Questo Accordo di Cooperazione viene firmato nella città di Dubai il 20 novembre 2012, in due originali nelle lingue italiano, arabo ed inglese, ciascuna egualmente identiche. In caso di qualsivoglia differenza interpretativa, prevarrà la versione inglese.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, qui di seguito denominati le Parti,

Spinti dal desiderio di intensificare ulteriormente i legami d’amicizia tra i due Paesi;

Esprimendo soddisfazione per l’intensità delle relazioni bilaterali nel settore culturale, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto con l’Accordo sottoscritto nel 1967 e felicitandosi per lo sviluppo di intese di collaborazione tra importanti istituzioni;

Animati dal desiderio di promuovere ulteriormente la cooperazione nei campi della cultura e dell’istruzione;

Convinti che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e maltese;

Tenuto conto dell’importanza e della rilevanza per le implicazioni relative alla cooperazione interregionale e all’integrazione a livello europeo della partecipazione di entrambi i Paesi allo Spazio Euromediterraneo di Istruzione Superiore e al Processo di Bologna;

Convinti altresì che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante il coinvolgimento degli enti territoriali delle due Parti;

Affermando che la collaborazione prevista nel presente Accordo si svolgerà nel pieno rispetto delle legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali nonché dei vincoli derivanti dalla comune appartenenza delle Parti all’Unione Europea;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Finalità

Lo scopo del presente Accordo è realizzare iniziative ed attività comuni, anche nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea, che favoriscano la collaborazione bilaterale culturale ed educativa.

Articolo 2 Settori di collaborazione

Le Parti favoriranno la collaborazione nei seguenti ambiti:

1. cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, beni architettonici, archivi, musei e biblioteche;

2. istruzione scolastica e universitaria, alta formazione artistica, musicale e coreutica e istruzione professionale;

3. cooperazione tra istituzioni culturali, centri di ricerca, Università, istituti di istruzione superiore e scuole dei due Paesi;

4. cinematografia, radio-televisione;

5. promozione delle missioni archeologiche e diffusione della conoscenza delle attività svolte in tale settore;

6. editoria, con particolare attenzione alle traduzioni di opere di alto valore letterario e scientifico;

7. scambio di ricercatori, docenti universitari, docenti del settore artistico-musicale, esperti, studenti ed artisti.

Articolo 3 Collaborazione nel settore dell’istruzione

1. Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore dell’istruzione con l’obiettivo di una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell’arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l’attueranno attraverso:

a. l’insegnamento e la conoscenza delle rispettive lingue e culture, in particolare nelle scuole, università e istituti di istruzione superiore del proprio Paese;

b. la collaborazione in materia di formazione di docenti;

c. gli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell’insegnamento delle lingue dei due Paesi;

d. la cooperazione in materia di metodi didattici;

e. gli scambi di dirigenti scolastici, insegnanti a tutti i livelli, assistenti di lingua e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi.

2. Le Parti si impegnano a favorire le cooperazioni interuniversitarie, le collaborazioni in campo artistico, musicale, coreutica e del design e la collaborazione tra i rispettivi Istituti di Istruzione Superiore attraverso l’intensificazione dei progetti interuniversitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse. In tale contesto, faciliteranno i contatti e gli scambi di esperienze tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e l’Università di Malta.

Per tali fini le Parti si impegnano a:

a. incrementare la mobilità dei docenti universitari;

b. porre le basi per la costruzione di una rete di Centri di eccellenza per l’Alta Formazione e la Ricerca, anche attraverso lo scambio di dottorandi e la realizzazione di ricerche congiunte;

c. concedere, secondo le proprie risorse finanziarie, borse di studio a studenti universitari, a iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca ed a partecipanti ai corsi di formazione post-universitari.

3. Le Parti favoriranno altresì le iniziative di cooperazione interuniversitaria avviate con il Processo di Barcellona e ulteriormente sancite dalla Dichiarazione del Cairo. Tale Dichiarazione, firmata il 18 giugno 2007 in occasione della Prima Conferenza Ministeriale Euromediterranea, pone tra le sue basi anche i risultati del Progetto di Catania.

4. Nell’esprimere viva soddisfazione per il supporto assicurato da parte italiana alle attività dell’Accademia Mediterranea di Studi Diplomatici di Malta (MEDAC), le due Parti affermano il loro sostegno di principio alla prosecuzione dell’iniziativa, secondo modalità da definire in un apposito Protocollo.

Articolo 4 Istituti scolastici e culturali

1. Le due Parti si impegnano a favorire il funzionamento di sezioni bilingui e biculturali nei rispettivi sistemi educativi, sostenendone concretamente lo sviluppo, ciascuna secondo proprie modalità di intervento.

I titoli di studio, intermedi e finali, rilasciati dalle sezioni bilingui e biculturali sono riconosciuti in entrambi i Paesi, e in ciascun Paese spendibili in modo conforme alla legislazione rispettiva vigente.

2. Le Parti, nella misura delle proprie disponibilità, sosterranno l’attività di Istituzioni culturali e scolastiche, in particolare degli Istituti di cultura presenti e di quelli che verranno eventualmente aperti, delle associazioni culturali quale il Comitato della Dante Alighieri, favorendo il più ampiamente possibile il loro funzionamento in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.

Articolo 5 Collaborazione nel settore culturale

1. Le Parti favoriranno, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell’avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno, in particolare modo:

a. l’organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni ed enti accademici nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, tecniche di restauro, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura;

b. l’organizzazione di incontri, sessioni, laboratori comuni, coproduzioni e festival nelle differenti discipline artistiche;

c. la traduzione e l’edizione d’opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali;

d. l’identificazione e la realizzazione di progetti museali, di laboratori di restauro e iniziative di collaborazione nel campo della tutela paesaggistica e dell’urbanistica;

e. la cooperazione nel campo della ricerca archeologica, anche attraverso l’operato delle missioni.

2. Ai fini previsti al paragrafo 1, ciascuna Parte faciliterà ai ricercatori dell’altra Parte la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei, onde favorire, in accordo con le rispettive legislazioni, lo scambio di materiali e informazioni in questi settori.

Articolo 6 Tutela del patrimonio culturale

1. Le Parti, attraverso le rispettive Commissioni Nazionali per l’UNESCO, favoriranno lo scambio di informazioni e consulenze sulle tematiche giuridiche relative alla protezione dei beni culturali con particolare riferimento a quelle previste dalle Convenzioni UNESCO ed in particolare favoriranno le attività di studio e documentazione sull’applicazione della Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale.

2. Le Parti si impegnano a collaborare nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d’arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d’interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonché a favorire iniziative nel settore della formazione del personale addetto.

Le Parti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di opere d’arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, seconde le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati od Illecitamente Esportati.

Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

Articolo 7 Diritto d’autore

Le Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d’autore e diritti connessi, anche tra le rispettive istituzioni competenti in materia.

Articolo 8 Scambi giovanili e sport

Le Parti incoraggiano la cooperazione fra istituzioni governative, Amministrazioni locali ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili e delle attività fisiche e sportive.

Articolo 9 Collaborazione tra Enti territoriali

Le Parti sosterranno gli scambi e la cooperazione tra Amministrazioni locali nei settori di cui ai precedenti articoli 5 e 8 del presente Accordo.

Articolo 10 Collaborazione educativa in ambito UNESCO

 

Le Parti incoraggeranno la collaborazione nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in materia culturale ed educativa e, a livello bilaterale, la collaborazione diretta in tale materia tra i Comitati Nazionali UNESCO dei due Paesi.

Articolo 11 Commissione Mista

Al fine di dare applicazione al presente Accordo, le Parti costituiranno una Commissione Mista bilaterale per le questioni della collaborazione culturale ed educativa.

La Commissione Mista elaborerà Programmi Esecutivi pluriennali e si riunirà alternativamente in Italia e a Malta, in date da concordare attraverso i canali diplomatici.

Articolo 12 Diritti umani

Le Parti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore della promozione dei diritti umani, in particolare le iniziative contro il razzismo, l’intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l’organizzazione di conferenze e seminari, così come attività specifiche, per favorire le relazioni fra le competenti autorità nazionali e locali in questo settore.

Le Parti incoraggeranno le attività culturali destinate a promuovere la parità fra uomini e donne.

Articolo 13 Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all’uopo previste.

Alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo sarà abrogato l’Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta concluso a La Valletta il 28 luglio 1967.

Articolo 14 Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti, entreranno in vigore con le procedure rispettivamente previste.

Articolo 15 Durata

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso può essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno della notifica stessa.

Nel caso di denuncia del presente Accordo, tutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 19 dicembre 2007, in due originali, in lingua italiana e in lingua inglese, entrambi i testi facenti  ugualmente fede.

 

Accordo di cooperazione scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro, indicati in seguito come le «Parti»;

Considerato che la cooperazione scientifica e tecnologica rafforzerà le relazioni amichevoli e la comprensione tra la Repubblica Italiana e il Montenegro;

Riconoscendo l’importanza della cooperazione bilaterale scientifica e tecnologica per il miglioramento dello sviluppo economico e sociale dei due Paesi;

Considerate le iniziative realizzate dall’Unione Europea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica e, in particolare, la Strategia «Europa 2020» e le linee guida della Commissione Europea contenute nell’iniziativa «Horizon 2020»;

Considerato l’Accordo di Stabilizzazione e di Associazione tra le Comunità Europee e gli Stati membri da una parte, ed il Montenegro dall’altra, entrato in vigore il 1° maggio 2010, essendo il Montenegro associato all’UE per programmi scientifici e tecnologici, le istituzioni di ricerca del Montenegro sono idonee ad essere parte del progetto della CE;

Considerando che le Parti sono membri dell’Iniziativa Centro Europea e che, in questo contesto, le Parti hanno firmato la «Dichiarazione di Trieste» per lo sviluppo del settore scientifico e tecnologico nell’Area Centro-Europea;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti si impegneranno a promuovere lo sviluppo della cooperazione bilaterale scientifica e tecnologica, su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, dalle rispettive leggi nazionali e dai regolamenti delle organizzazioni internazionali, essendo ciascuna delle Parti un suo membro.

Articolo 2

La cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituzioni scientifiche, Università ed enti di ricerca e di innovazione, Parchi Scientifici e Tecnologici, e Infrastrutture di ricerca delle Parti, sarà realizzata attraverso:

a) programmi e progetti congiunti nel campo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione nei settori di mutuo interesse;

b) il sostegno alla partecipazione delle comunità scientifiche e tecnologiche alle reti europee di ricerca ai progetti e consorzi per le infrastrutture internazionali;

c) scambio e formazione di scienziati, ricercatori ed esperti;

d) scambio di ed accesso a documentazione ed informazioni scientifiche-tecnologiche;

e) organizzazione congiunta di conferenze, simposi, seminari, workshop e rassegne a carattere scientifico;

f) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica che verrà concordata in seguito dalle Parti.

Oltre alle attività sopra citate, le Parti incoraggeranno, nella maniera più appropriata, lo scambio nel settore della tecnologia e dell’innovazione, inclusa la cooperazione tecnica, coinvolgendo anche enti economici ed altre istituzioni, e promuovendo la partecipazione a programmi promossi dalla Commissione Europea.

Articolo 3

Le Parti incoraggeranno la cooperazione e la partecipazione a programmi e progetti multilaterali e regionali di sviluppo scientifico e tecnologico;

Le Parti incentiveranno lo scambio di informazioni in base alle loro priorità, nel quadro della cooperazione scientifica e tecnologica a livello europeo, e incoraggeranno le rispettive comunità scientifiche e di ricerca a partecipare a bandi di gara congiunti.

Articolo 4

Scienziati, ricercatori, esperti, istituzioni e settore privato di altri Paesi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati, previo consenso di entrambe le Parti, a partecipare ad attività svolte nell’ambito del presente Accordo, sia per il finanziamento che per la realizzazione di programmi e progetti derivanti dalla cooperazione del presente Accordo.

Il costo di tale cooperazione è di norma a carico della parte terza, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 5

Lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di cooperazione previste nell’ambito del presente Accordo, dovranno essere regolati attraverso intese attuative tra le Parti Contraenti, che assicurano una protezione adeguata ed  efficace dei diritti di proprietà intellettuale, secondo  la legislazione nazionale delle due Parti e le convenzioni internazionali in materia.

Articolo 6

I risultati scientifici e tecnologici, ovvero i dati scientifici, gli sviluppi tecnologici e le invenzioni derivanti dalle attività di cooperazione nell’ambito del presente Accordo, che non rientrano  nei diritti di proprietà industriale e che non contengono dati che sono, secondo la legislazione nazionale di ciascuna Parte, coperti dal segreto, non saranno resi noti a terzi senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti, a meno che le organizzazioni partecipanti non dispongano in senso diverso.

Articolo 7

Le Autorità responsabili per il coordinamento e l’attuazione delle disposizioni del presente Accordo sono le seguenti: per la Repubblica Italiana – il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; per il Montenegro – il Ministero della Scienza.

Articolo 8

Al fine di dare attuazione al presente Accordo, le Autorità competenti istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, composta da numero pari di rappresentanti ed esperti, nominati da ciascuna Autorità competente.

Il lavoro della Commissione Mista si basa sulla creazione di condizioni organizzative e finanziarie per la cooperazione scientifico-tecnologica. La Commissione Mista propone, armonizza e controlla l’attuazione di programmi congiunti di cooperazione scientifico-tecnologica.

La Commissione Mista adotterà programmi di cooperazione, monitorerà la loro attuazione e proporrà misure concrete per la loro realizzazione.

La Commissione Mista, si riunirà alternativamente in Italia e in Montenegro, in data da concordare per le vie diplomatiche.

Articolo 9

Le disposizioni del presente Accordo non possono in alcun modo pregiudicare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da accordi multilaterali e bilaterali, ivi inclusi gli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.

Articolo 10

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni. Sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata. Ciascuna delle Parti potrà denunciare l’Accordo tramite notifica scritta con un preavviso di sei mesi.

Le modifiche delle disposizioni del presente Accordo non saranno apportate senza il preventivo consenso delle due Parti.

L’Accordo potrà essere modificato consensualmente dalle due Parti mediante scambio di note diplomatiche.

Articolo 11

Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dall’attuazione del presente Accordo dovrà essere risolta amichevolmente tramite consultazioni con i membri della Commissione Mista o mediante negoziati tra le Autorità competenti per le vie diplomatiche.

Articolo 12

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di notifica.

In fede di che i Sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Podgorica il 26 settembre 2013 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, montenegrina e inglese, tutti i testi  facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione,  prevarrà il testo in inglese.

 

Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal

 

Il Governo della Repubblica italiana, da un lato;

ed

Il Governo della Repubblica del Senegal, dall’altro;

qui di seguito denominati «Parti Contraenti»,

PREAMBOLO

desiderosi di rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell’Istruzione, della Cultura, delle Arti, della Scienza, della Tecnologia e della Gioventù e dello Sport, nonché dell’Informazione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Collaborazione dei Sistemi di istruzione e formazione

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare le relazioni tra i Sistemi di Istruzione Superiore dei propri Paesi in campo Scientifico, Tecnologico, Letterario, Culturale, Artistico e Sportivo nonché dell’Informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza delle loro culture e dei rispettivi popoli.

Articolo 2

Ammissione degli studenti negli Enti di istruzione e formazione

Ciascuna delle Parti Contraenti facilita l’ammissione, nelle rispettive Università ed Istituti di Istruzione Superiore, di cittadini dell’altra Parte e permetterà loro di portare avanti, sul proprio territorio, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l’attività di ricerca.

Articolo 3 Programmi d’insegnamento

Ciascuna Parte Contraente valuterà la possibilità di includere nei propri programmi d’insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell’altra Parte.

Articolo 4 Titoli universitari e Diplomi

Le Parti Contraenti prevedono di avviare discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi ed i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

Articolo 5 Borse di studio

Nel campo dell’istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei limiti del possibile, a disposizione dell’altra, delle borse di studio e di perfezionamento nei settori che saranno concordati tra le Parti.

Articolo 6 Scambi studenti, docenti e ricercatori

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di studenti, di tirocinanti, del personale insegnante, dei ricercatori, di specialisti, di tecnici e di conferenzieri o di tutte le altre persone che esercitano un’attività che ricada nei settori menzionati all’articolo 1.

Articolo 7 Accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca

Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell’altra Parte, l’accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca ed organismi culturali.

Le Parti Contraenti concordano di favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

Articolo 8 Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico

Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio di libri, riviste ed oggetti diversi da quelli presenti nei musei.

In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l’originalità culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

Articolo 9 Radio e Televisione

Le Parti Contraenti incoraggiano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

Articolo 10 Scambio materiale scientifico, filmico, etno-antropologico e visuale

Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d’interesse educativo o documentari riguardante i loro Paesi.

Articolo 11 Collaborazione nel settore dello spettacolo, arti visive, letteratura e media

Le Parti Contraenti favoriranno la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media / internet).

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi.

I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra le parti in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi Paesi e in funzione delle risorse disponibili.

Articolo 12 Collaborazione nel settore dello Sport

Al fine di favorire lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore.

Le modalità e le forme di tale collaborazione, nonché i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordate tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzate ed in base alle disponibilità finanziarie.

Articolo 13 Partecipazione a manifestazioni e scambi giovanili

Ciascuna Parte Contraente si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall’altra Parte.

Articolo 14 Collaborazione nel settore dei media e del giornalismo

Le Parti Contraenti si dichiarano altresì favorevoli allo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

Articolo 15 Cooperazione interuniversitaria

Le Parti Contraenti, nel riconoscere l’importanza della formazione, si assisteranno reciprocamente per promuovere la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di protocolli.

Articolo 16 Commissione Mista

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista culturale e scientifica che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali.

Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.

Articolo 17 Clausola di salvaguardia

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.

Articolo 18 Soluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

Articolo 19 Durata e validità

Il presente accordo, valido per un periodo di cinque (5) anni, entrerà in vigore dal momento del ricevimento dell’ultima notifica per via diplomatica dell’avvenuto espletamento delle procedure interne richieste dal diritto interno di ciascuna delle Parti; e sarà rinnovabile per tacita riconduzione.

Articolo 20

Denunce, revisioni e modifiche

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto dopo un anno dalla notifica scritta all’altra Parte. In caso di denuncia, essa non inciderà su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell’anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica od universitaria in corso alla data della denuncia.

Ciascuna Parte potrà chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l’approvazione da parte delle Parti Contraenti.

In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l’Accordo in due originali, in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.

Fatto a Roma, il 17 febbraio 2015

 

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca, di seguito denominati le «Parti Contraenti»,

Animati da mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Paesi nei campi della cultura, dell’istruzione, della scienza e della tecnologia;

Spinti dal desiderio di intensificare i legami d’amicizia tra i due Stati;

Convinti che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e slovacco;

Tenuto conto altresì dell’Accordo di Cooperazione Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971, e dell’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, firmato a Roma il 30 novembre 1990;

Consapevoli, anche nell’ambito delle azioni comuni finalizzate alla salvaguardia dei diritti umani, dello sviluppo sempre più intenso dell’integrazione sia a livello europeo che regionale, con riferimento ai programmi dell’UNESCO, dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, nonché dell’Iniziativa Centro Europea e di altri Organismi Internazionali e Regionali;

Convinti che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati mediante intese tra  Ministeri, Istituzioni culturali, d’istruzione e scientifiche, nonché tra Regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Disposizioni generali e obiettivi dell’Accordo

1. Lo scopo del presente Accordo è di realizzare programmi ed attività comuni atti a rafforzare la collaborazione culturale e di istruzione, scientifica e tecnologica, ivi compreso il settore artistico e delle politiche giovanili e sportive. A tale scopo, le Parti Contraenti assicurano gli scambi di informazioni, di materiale e di esperti.

2. Le Parti Contraenti si impegnano altresì ad incoraggiare e favorire la partecipazione congiunta ai Programmi dell’UNESCO, dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, nonché a quelli dell’Iniziativa Centro Europea e di altri Organismi Internazionali e Regionali.

3. Le Parti Contraenti favoriscono le relazioni dirette fra città e regioni dei due Paesi per l’attuazione di iniziative di comune interesse nei settori previsti dal presente Accordo.

Articolo 2 Settori di collaborazione

Le Parti Contraenti sviluppano e favoriscono la reciproca collaborazione con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

a) cultura, arte, scienza e tecnologia, istruzione secondaria e superiore;

b) archeologia, conservazione e restauro;

c) letterario;

d) editoriale, con particolare attenzione alla traduzione ed alla pubblicazione di opere letterarie;

e) protezione della proprietà intellettuale, dei diritti d’autore e dei diritti connessi, con particolare riferimento alla promozione della collaborazione fra le rispettive amministrazioni competenti per materia;

f) settori bibliotecario, librario ed archivistico;

g) scambi di artisti e di formazioni artistiche, di accademici, scienziati, esperti e studiosi;

h) cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie, di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di istruzione  e di ricerca scientifica;

i) scambi giovanili ed attività fisiche e sportive.

Articolo 3 Collaborazione nel settore dell’istruzione

Le Parti Contraenti individueranno forme concrete di cooperazione nel settore dell’istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell’arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Detta cooperazione si realizzerà tramite:

a) l’insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell’altra Parte contraente, anche mediante il rafforzamento di corsi, lettorati e cattedre presso le Università, gli Istituti di Istruzione Superiore e nelle Scuole Secondarie locali;

b) la collaborazione per la formazione di docenti in aree di comune interesse;

c) lo sviluppo degli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell’insegnamento delle lingue dei due Paesi;

d) lo scambio di informazioni relative ai sistemi di istruzione dei due Paesi;

e) la cooperazione nell’ambito delle metodologie e dei materiali didattici;

f) lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua slovacca presso le rispettive scuole secondarie superiori, in relazione alle disponibilità finanziarie ed alla diffusione dell’insegnamento delle rispettive lingue nei due Paesi;

g) progetti di partenariato e di scambio tra Istituti Scolastici e tra insegnanti, specialmente attraverso la realizzazione di gemellaggi tra Istituti;

h) lo sviluppo delle collaborazioni tra Istituzioni di Istruzione Superiore per la conservazione del patrimonio culturale e archeologico, ivi comprese quelle inerenti alle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, anche al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilità e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;

i) l’intensificazione dei progetti interuniversitari e degli accordi interuniversitari diretti, mediante lo scambio di docenti, ricercatori e studiosi e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;

j) il mutuo impegno a pervenire ad accordi per il reciproco riconoscimento di titoli di studio e di periodi di studio universitario e post-universitario comparabili, anche per il settore dell’alta formazione artistica e musicale, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti in materia dell’Unione Europea, fatti salvi i principi dell’autonomia universitaria e le norme nazionali relative all’esercizio delle professioni;

k) la concessione di borse di studio a studenti universitari e post-universitari nonché a studenti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Articolo 4 Collaborazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti Contraenti rafforzano e facilitano gli scambi nel settore scientifico e tecnologico. La cooperazione in questo settore si effettuerà nelle forme seguenti:

a) organizzazione di conferenze e simposi scientifici, seminari, tavole rotonde ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;

b) scambio di ricercatori;

c) realizzazione di ricerche e studi comuni in aree concordate fra le Parti;

d) scambio di informazioni e di documentazione scientifica e tecnologica;

e) possibilità di creazione di laboratori congiunti;

f) possibilità di stipula di accordi e convenzioni tra le istituzioni italiane e slovacche, incluse quelle universitarie, scientifiche e di ricerca scientifica;

g) partecipazione congiunta ai Programmi scientifici e tecnologici ed ai programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico dell’Unione Europea e di altri Organismi Internazionali.

2. La cooperazione nei settori elencati nel comma precedente verrà effettuata nel pieno rispetto delle rispettive legislazioni vigenti nazionali e comunitaria e degli accordi internazionali relativi alla protezione delle proprietà intellettuale ed industriale vincolanti per le Parti Contraenti.

Articolo 5 Collaborazione nel settore giovanile e sportivo

1. Le Parti Contraenti incoraggiano la cooperazione fra Istituzioni governative, Amministrazioni locali, associazioni giovanili ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili e delle attività motorie.

2. Le Parti Contraenti incoraggiano altresì la cooperazione tra Istituzioni governative, amministrative ed organizzazioni non governative nel settore delle attività fisiche e sportive.

Articolo 6 Patrimonio culturale

1. Le Parti Contraenti incoraggiano la cooperazione in materia di promozione e conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico, ivi comprese l’architettura, l’urbanistica e l’arte contemporanea, attraverso scambi di informazioni e buone pratiche, convegni, giornate di studio, mostre e progetti pilota.

2. Le Parti Contraenti favoriscono la collaborazione tra archivi, gallerie, biblioteche, musei e le istituzioni preposte ad attività espositive, con particolare riguardo ai temi connessi all’arte contemporanea, mediante lo scambio di materiali, informazioni ed esperti relativi ai settori indicati.

3. In conformità con le rispettive legislazioni vigenti e nel rispetto degli impegni internazionali assunti, ciascuna Parte Contraente facilita ai ricercatori dell’altra Parte Contraente la ricerca negli Istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi, nelle gallerie e nelle istituzioni museali ed espositive.

4. Per quanto attiene al settore archeologico, del restauro e della conservazione, le Parti Contraenti favoriscono lo scambio di informazioni e di esperienze, nonché la realizzazione di simposi e seminari. Le Parti Contraenti incoraggiano altresì le missioni archeologiche di ciascuno dei due Paesi operanti nel territorio dell’altro.

5. Le Parti Contraenti assicurano la necessaria tutela giuridica nei confronti delle espressioni più vulnerabili della propria identità culturale. In tal senso, le Parti Contraenti attribuiscono grande importanza alla collaborazione per l’attuazione degli obblighi imposti dalla Convenzione UNESCO sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale del 16 novembre 1972 e dalla Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del  17 ottobre 2003.

Articolo 7 Collaborazione culturale ed artistica

1. Ciascuna delle Parti Contraenti favorisce ogni forma di scambio culturale ed artistico onde approfondire e migliorare la reciproca conoscenza. Le Parti Contraenti collaborano nell’attuazione delle disposizioni presenti nella Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione delle espressioni delle diversità culturali.

2. Le Parti Contraenti favoriscono, in particolare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

a) l’organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, archeologia, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura;

b) l’organizzazione di incontri, convegni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche, coinvolgendo in special modo i rispettivi enti nazionali competenti;

c) la realizzazione di traduzioni e l’edizione delle opere letterarie e scientifiche di maggior rilievo originarie delle Parti Contraenti ed afferenti al relativo patrimonio culturale e scientifico, avendo particolare riguardo al settore delle scienze umane e sociali.

Articolo 8 Istituzioni Culturali

Le Parti Contraenti, anche in vista di manifestazioni congiunte, sostengono l’attività delle istituzioni culturali e scolastiche ed, in particolare, degli Istituti di Cultura presenti nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Slovacca, come di quelli che verranno eventualmente istituiti, e delle associazioni culturali, inclusi i Comitati della Società Dante Alighieri, favorendone il funzionamento mediante tutte le facilitazioni possibili in conformità con la legislazione vigente nel Paese dell’altra Parte Contraente dove essi operano.

Articolo 9 Biblioteche

Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggia la collaborazione nel campo della tutela dei documenti bibliotecari, della biblioteconomia, con particolare riguardo al settore delle nuove tecnologie e dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione avanzati, e promuove i contatti diretti tra biblioteche e lo scambio reciproco di specialisti e di fonti di informazione, nonché specifici programmi di formazione nel settore.

Articolo 10 Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali

1. Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare attività di cooperazione, incluse attività di formazione, al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali vigenti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali del 14 novembre 1970, e degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNIDROIT sui Beni Culturali Rubati ed Illecitamente Esportati del 24 giugno 1995.

2. Le Parti Contraenti si impegnano inoltre a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso e nel settore dell’archeologia subacquea, sulla base dei principi enucleati  nella Convenzione Internazionale UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo del 2 novembre 2001.

Articolo 11 Diritti d’autore e protezione della proprietà intellettuale

Le Parti Contraenti si impegnano ad una stretta cooperazione nel settore della protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi. Le Parti Contraenti si impegnano altresì alla salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale, in applicazione di quanto stabilito in materia dalle norme nazionali e comunitarie e dalle convenzioni internazionali di cui siano eventualmente parte.

Articolo 12 Commissione Mista

1. Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista, qui di seguito denominata Commissione, incaricata di esaminare i progressi della cooperazione in materia culturale, di istruzione e scientifico-tecnologica, nonché di elaborare Programmi Esecutivi pluriennali.

2. Tale Commissione si riunirà alternativamente nei rispettivi territori in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

3. Nell’applicazione del presente Accordo e ai fini dell’ulteriore sviluppo della collaborazione, essa potrà sottoporre all’attenzione delle rispettive Autorità competenti eventuali modifiche al presente Accordo.

Articolo 13 Soluzione delle controversie

Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all’interpretazione ed all’applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato.

Articolo 14 Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data della ricezione dell’ultima delle notifiche sull’avvenuto espletamento delle procedure interne allo scopo previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato consensualmente dalle Parti Contraenti mediante scambio di note: le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall’Accordo per la sua entrata in vigore.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo cesseranno di avere effetto, nei rapporti bilaterali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Slovacca, le disposizioni dell’Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista di Cecoslovacchia firmato a Praga il 18 maggio 1971, nonché dell’Accordo di Cooperazione Scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, firmato a Roma il 30 novembre 1990.

4. Il presente Accordo avrà durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in ogni momento per iscritto per le vie diplomatiche e la denuncia avrà effetto al termine dei centoottanta giorni (180 gg) successivi alla data di ricezione della notifica all’altra Parte contraente.

5. La cessazione della validità del presente Accordo non inciderà sull’esecuzione delle attività, programmi o progetti iniziati oppure in corso, ai quali saranno applicate le disposizioni del presente Accordo fino al completamento, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente.

Fatto a Bratislava, il 3 luglio 2015, in due originali, in lingua italiana e in lingua slovacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

 

Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell’istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia (in seguito denominate: «Parti contraenti»)

desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico, ma anche attraverso più sviluppate relazioni nel campo della cultura dell’istruzione,

convinti che tale collaborazione possa contribuire a rafforzare la reciproca comprensione e i rapporti tra i due Paesi,

considerando i principi dell’Atto finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa di Helsinki, della Carta di Parigi per la nuova Europa e della Dichiarazione di Vienna del Consiglio d’Europa,

tenuto conto dell’importanza e del rafforzamento della collaborazione nelle integrazioni multilaterali a livello europeo e della collaborazione regionale, in particolare in ambito INCE, soprattutto in vista dell’ingresso a pieno titolo della Repubblica di Slovenia nell’Unione Europea,

convinti che, agevolando le relazioni culturali tra le minoranze dall’una e dall’altra parte dei rispettivi confini di Stato, si possano rafforzare i rapporti di buon vicinato,

desiderosi di contribuire con ciò ad uno sviluppo generale a favore della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia,

tenuto conto dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 4 febbraio 1998, che regola la collaborazione tra i due Paesi nei suddetti settori,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura e dell’istruzione tra i due Paesi.

Art. 2.

Le parti contraenti continueranno a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo, tramite intese, la cooperazione tra gli Istituti di istruzione elementare, media e superiore e le Università dei due Paesi, l’avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, di pubblicazioni, di scolari, studenti e docenti, organizzando corsi di apprendistato professionale e corsi condotti da professori fuori sede.

Le parti contraenti favoriranno inoltre le collaborazioni fra le istituzioni dei due Paesi nell’ambito dei programmi europei in corso.

Art. 3.

Ciascuna delle Parti contraenti continuerà a favorire lo sviluppo dello studio e dell’insegnamento della lingua e cultura dell’altra Parte contraente nelle proprie Università e  negli  altri Istituti di istruzione superiore, nonché negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riguardo ai territori in cui vivono le minoranze italiana in Slovenia e slovena in Italia.

Art. 4.

Le Parti contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell’altra Parte contraente per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

Art. 5.

Le Parti contraenti collaboreranno alle analisi dei testi di storia e geografia e favoriranno le riunioni degli esperti di entrambi i Paesi in questi settori.

Art. 6.

L’equipollenza dei diplomi è regolata, fino all’entrata in vigore di nuove intese, dal Memorandum d’Intesa sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni del 10 luglio 1995 e dal connesso Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (denominazione in vigore al tempo della firma dell’Accordo) sul reciproco riconoscimento dei titoli conseguiti presso le Università e Istituti di Istruzione Superiore del 18 febbraio 1983.

Le Parti contraenti confermano l’esigenza e l’impegno a regolare, in tempi brevi, tutta la materia in armonia con le rispettive legislazioni universitarie.

Art. 7.

Le Parti contraenti solleciteranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie dell’altra Parte contraente.

Art. 8.

Ciascuna delle Parti contraenti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, le attività delle istituzioni culturali e l’apertura di istituti di cultura nell’altro Paese.

Le Parti contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l’avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.

Art. 9.

Le Parti contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

Art. 10. Le Parti contraenti favoriranno, per le vie diplomatiche, la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di informazioni, documentazioni di rilievo che si tengono nei due Paesi.

Art. 11.

Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio, in accordo con le rispettive legislazioni, di materiale, informazioni e esperti in questi settori e nel settore archeologico. Le Parti contraenti faciliteranno la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei ai ricercatori dell’altro Paese.

Ciascuna delle Parti contraenti faciliterà, in accordo con la legislazione vigente, l’accesso al materiale inerente la storia dell’altro Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti.

Art. 12.

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali, favorendo lo scambio di informazioni e esperienze nel settore della conservazione e del recupero del paesaggio culturale.

Art. 13.

Le Parti contraenti collaboreranno al fine di impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d’arte e di altri beni culturali e prenderanno in considerazione la possibilità di favorire la restituzione dei beni culturali illegalmente trasferiti nei territori dei due Paesi.

Art. 14.

Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione ed appoggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù e faciliteranno gli scambi giovanili.

Art. 15.

Le parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra gli organismi e le agenzie stampa dei due Paesi, i contatti tra editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti.

Art. 16.

Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi, in conformità con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Art. 17.

Le Parti contraenti dedicheranno particolare attenzione al proseguimento della cooperazione nel settore dell’istruzione mirata alla conservazione all’identità linguistica degli appartenenti alla minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia.

A tal fine le Parti contraenti istituiranno una sottocommissione mista che si riunirà periodicamente, alternativamente in Italia e in Slovenia, in date da concordarsi per le vie diplomatiche.

Art. 18.

Ciascuna Parte contraente faciliterà, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti sul proprio territorio, l’ingresso, il soggiorno e il ritorno delle persone dell’altra Parte contraente, nonché l’importazione del materiale e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di programmi o degli scambi in conformità al presente Accordo.

Art. 19.

Le Parti contraenti istituiranno una Commissione mista al fine di concordare i Programmi esecutivi del presente Accordo, nonché di esaminarne l’applicazione.

Questa Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi, si riunirà almeno ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Slovenia, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Art. 20.

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti contraenti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

Le eventuali controversie relative all’attuazione o all’interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica tra le Parti contraenti.

Art. 21.

Il presente Accordo entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 22.

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ognuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all’altra Parte contraente e non inciderà sull’esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell’Accordo, salvo che entrambe le Parti contraenti decidano diversamente.

Con l’entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia l’Accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia (denominazione in vigore al tempo della firma dell’Accordo), firmato a Roma il 3 dicembre 1960. I programmi di collaborazione concordati in base ad esso saranno portati a termine come convenuto.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma l’8 marzo 2000 in due originali, in lingua italiana e slovena, entrambi i testi facenti egualmente fede.