Law No. 160 of 23 October 2014, Ratification and Implementation of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of San Marino on financial cooperation, done at San Marino on 26 November 2009. Entered into force: 5 November 2014.

In:

G.U. 4 November 2014, No. 256

Law No. 160/2014 authorized the ratification and implementation of the Agreement on the cooperation between Italy and San Marino in the monitoring of the banking, monetary and insurance sectors to combat money laundering and the financing of terrorism, and to control trans-boundary money transfer. Contracting Parties recall, in Preamble, the relevant EU directives and the Monetary Convention between the EU and the Republic of San Marino, which entered into force on September 1, 2012, superseding the Monetary Convention of 2000 with the EC. The bilateral Agreement laid down rules on the cooperation between the competent national authorities in accordance with international and EU standards; it also allows derogation from banking confidentiality, if necessary for the purposes of the Agreement. A joint Committee is established to monitor implementation.

Legge 23 ottobre 2014, n. 160, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.
Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 5 dell’Accordo stesso.

2. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria

La Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino,
qui di seguito denominate le Parti,
preso atto della collaborazione instaurata tra le Autorità del settore finanziario dei due Paesi;
tenuto conto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata tra le Parti il 31 marzo 1939;
vista la Decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998 (1999/97/CE) sulla posizione della Comunità europea in relazione ad un accordo sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino;
vista la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana per conto della Comunità Europea e la Repubblica di San Marino firmata il 29 novembre del 2000;
visto l’Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ed il relativo Memorandum d’intesa, firmati in data 7 dicembre 2004;
viste le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare le Raccomandazioni che prevedono che la cooperazione internazionale sia prestata nella forma più ampia possibile ed in modo rapido, costruttivo ed efficace;
viste le direttive comunitarie in materia bancaria, finanziaria e assicurativa e, in particolare, la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione), la Direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
viste le norme comunitarie in materia di individuazione e repressione degli abusi di mercato e, in particolare, la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato nonché le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/72/CE, ed il Regolamento 2273/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003 recante misure di attuazione della predetta Direttiva 2003/6/CE;
viste le norme comunitarie in materia di servizi di pagamento e in particolare il Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti enti di fondi, la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, il Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro;
visto il Regolamento 1889/05 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa;
vista la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo, nonché la Direttiva 2006/70 della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE;
visto l’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di cooperazione economica, firmato a San Marino il 31 marzo 2009;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Il presente Accordo stabilisce i principi e le forme di collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino al fine di realizzare gli obiettivi enunciati nell’art. 1 dell’Accordo in materia di cooperazione economica firmato tra le due Parti il 31 marzo 2009.
Le due Parti si impegnano a favorire lo sviluppo e l’integrazione dei rispettivi sistemi finanziari e a tutelare la stabilità, l’integrità e la trasparenza degli stessi.
Le due Parti si impegnano a prestarsi reciproca ed effettiva collaborazione in particolare per quanto riguarda la vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, l’analisi finanziaria e l’attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, il controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati e contro gli abusi di mercato. La collaborazione sarà prestata senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti nelle predette materie, nonché, ai fini della vigilanza consolidata, tra capogruppo di una Parte e istituzioni finanziarie controllate dell’altra Parte.
La Parte sammarinese si impegna a proseguire e rafforzare il processo di recepimento, nel proprio ordinamento, degli standard internazionali, dei principi e degli istituti rilevanti della normativa comunitaria, ivi compresa quella contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo e quella contro gli abusi di mercato.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti negli ordinamenti delle due Parti per quanto attiene all’accesso ed all’operatività nei rispettivi mercati finanziari.
Agli enti creditizi e finanziari aventi sede nella Repubblica di San Marino può essere concesso l’accesso ai sistemi di pagamento dell’area dell’euro sulla base di termini e condizioni appositamente determinati dalla Banca d’Italia con il consenso della Banca Centrale Europea.
Art. 2.
La parte sammarinese si impegna affinché siano vigenti nel proprio ordinamento:

una normativa che imponga le regole stabilite nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi;

una normativa, in linea con quanto previsto dalle Raccomandazioni del GAFI e dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, n. 1889/2005, relativa ai controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, basata su un sistema di dichiarazione obbligatoria scritta;

una normativa in linea con quanto previsto dalla direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette;

i principi fondamentali, le disposizioni e gli standard individuati dalle istituzioni internazionali o comunitarie ai fini del contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 3.

Le parti dichiarano inoltre di essere impegnate a:

garantire le condizioni che rendano possibile alle competenti Autorità di vigilanza italiane e sammarinesi di svolgere un’efficace vigilanza su base transfrontaliera al fine di tutelare la stabilità, l’integrità e la trasparenza dei sistemi finanziari, cooperando tra loro anche mediante lo scambio di informazioni riservate e lo svolgimento di accertamenti ispettivi congiunti o diretti. Le modalità della collaborazione della vigilanza transfrontaliera sono definite congiuntamente dalle competenti Autorità di vigilanza italiane e sammarinesi, anche  mediante la conclusione di accordi scritti di cooperazione;

assicurare, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, dai soggetti obbligati alle controparti dell’altro Paese delle informazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche in presenza di soggetti parti di un rapporto fiduciario;

assicurare, per l’attuazione dei controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati tra il territorio italiano e quello sammarinese, la collaborazione tra le rispettive autorità nazionali competenti, anche mediante la conclusione di accordi scritti, tra l’altro per facilitare l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione;

assicurare, in materia di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie all’identificazione dei beneficiari finali delle transazioni sui mercati finanziari, assicurando adeguata collaborazione tra la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

assicurare la collaborazione tra l’Agenzia per l’Informazione Finanziaria (AIF) sammarinese e l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) italiana, in particolare attraverso lo scambio di informazioni, nel rispetto degli standard comunitari ed internazionali, secondo i quali lo scambio di informazioni non può essere condizionato da attività di assistenza giudiziaria o da rogatorie internazionali. Le modalità della collaborazione sono definite congiuntamente dalla AIF e la UIF, anche mediante accordi scritti di cooperazione;

assicurare, nell’attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari, forme di collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi (per la Repubblica di San Marino: la Gendarmeria ed il Nucleo Interforze costituito per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo di cui alla delibera del Congresso di Stato n. 17 in data 11 maggio 2009, per l’Italia: la Direzione Investigativa Antimafia, limitatamente alle sue competenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e la Guardia di Finanza) nelle attività investigative e di indagine, le cui modalità sono definite congiuntamente tra le Autorità competenti dei due Paesi, anche mediante la conclusione di accordi scritti di cooperazione.

Nei casi di collaborazione previsti dal presente Accordo, le competenti Autorità italiane e sammarinesi scambiano, su richiesta, informazioni sull’esistenza, la tipologia ed il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese, intestati ad un determinato individuo od ente, nel termine di dieci giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta.

Le competenti Autorità italiane garantiscono il rispetto di tale termine potendo anche avvalersi dell’anagrafe dei rapporti finanziari.

Le competenti Autorità sammarinesi garantiscono a loro volta il rispetto del termine anzidetto.

Per fornire ulteriori elementi informativi o approfondimenti necessari, le Autorità delle due Parti garantiscono il rispetto dei termini tra di loro concordati, anche mediante accordi scritti di cooperazione.

Le misure che le Parti possono adottare per favorire l’integrazione tra i rispettivi sistemi finanziari e semplificare l’adempimento di determinati obblighi si applicano a condizione che siano effettivamente attuate le forme di collaborazione previste dal presente Accordo. In caso di sospensione delle misure  anzidette, le Parti faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un’effettiva collaborazione, anche mediante la Commissione di cui all’articolo seguente.

Art. 4.

Le Parti concordano di costituire una Commissione Mista per la verifica della costante osservanza delle condizioni indicate nel presente Accordo e per la valutazione di eventuali aggiornamenti del medesimo. Alla Commissione partecipano le amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate.
Art. 5.
Il presente Accordo sostituisce la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana del 2 maggio 1991 e l’atto aggiuntivo corredato da processo verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994 che cesseranno di avere efficacia tra i due Paesi all’entrata in vigore del presente Accordo.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l’entrata in vigore:
del presente Accordo;
della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica che inserisce in tale Convenzione il nuovo articolo 26 formulato secondo il Modello di Convenzione OCSE 2005.
Esso avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avrà effetto trascorsi sei mesi dalla relativa notifica alla controparte.
Fatto a San Marino, il 26 novembre 2009 in due originali, entrambi in lingua italiana.