Law No. 160 of 11 October 2017, Ratification and implementation of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Costa Rica for the exchange of information on tax matters, done at Rome on 27 May 2016. Entry into force: 4 November 2017

In:

G.U. 3 November 2017, No. 257

The objective of the Agreement is to enhance and facilitate the exchange of information between the Parties concerning the determination, assessment, enforcement, collection or recovery of the taxes covered by the Agreement. Cooperation further include the exchange of information on investigation and criminal proceedings on tax matters. The Agreement establishes the modality for exchanging information, including non-disclosure except for the parties’ competent bodies.

Legge 11 ottobre 2017, n. 160

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale

 

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica, nell’intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione dell’Accordo

Le autorità competenti delle Parti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi interne, delle Parti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Tali informazioni comprendono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell’articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l’effettivo scambio di informazioni.

Articolo 2 Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l’obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3 Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia:

– l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

– l’imposta sul reddito delle societa’;

– l’imposta regionale sulle attivita’ produttive;

– l’imposta sul valore aggiunto;

– l’imposta sulle successioni;

– l’imposta sulle donazioni;

– le imposte sostitutive;

b) in Costa Rica:

– le imposte di ogni genere e denominazione, ivi compresi i dazi doganali, prelevate dal Ministero delle finanze.

2. Il presente Accordo si applica anche a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresì ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti se le autorità competenti delle Parti Contraenti concordano in tal senso. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate di comune accordo delle Parti Contraenti mediante uno scambio di lettere. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle relative misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall’Accordo.

Articolo 4 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente:

a) l’espressione «Parte contraente» designa l’Italia o il Costa Rica, a seconda del contesto;

b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all’interno della quale l’Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

c) il termine «Costa Rica» designa lo spazio terrestre, marittimo e aereo sotto la sua sovranità, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale entro cui Costa Rica, in conformità con il diritto internazionale e con la propria legislazione interna, esercita diritti sovrani e giurisdizione;

d) l’espressione «autorità competente» designa

i) in Italia, il Ministero dell’economia e delle finanze;

ii) in Costa Rica, il Direttore dell’Amministrazione fiscale o un suo rappresentante autorizzato;

e) il termine «persona» comprende una persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone;

f) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato come una persona giuridica ai fini dell’imposizione;

g) l’espressione «società quotata in Borsa» designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l’acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;

h) l’espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;

i) l’espressione «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti Contraenti;

j) l’espressione «piano o fondo comune d’investimento» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L’espressione «piano o fondo comune d’investimento pubblico» designa qualsiasi piano o fondo comune d’investimento purché le quote, le azioni o le altre partecipazioni nel fondo o nel piano possano essere prontamente acquistate, vendute o riscattate dal pubblico. Quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano possono essere prontamente acquistate, vendute o riscattate «dal pubblico» se l’acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;

k) il termine «imposta» designa qualsiasi imposta cui si applica l’Accordo;

l) l’espressione «Parte richiedente» designa la Parte contraente che richiede le informazioni;

m) l’espressione «Parte interpellata» designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;

n) l’espressione «misure connesse alla raccolta delle informazioni» designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

o) il termine «informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;

p) l’espressione «reati tributari» designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente, fermo restando che il temine «diritto penale» designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per l’applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in detta Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

Articolo 5 Scambio di Informazioni su Richiesta

1. L’autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all’articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata.

2. Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle di soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata possa non necessitare di dette informazioni ai propri fini fiscali.

3. Se specificamente richiesto dall’autorità competente della Parte richiedente, l’autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti, per le finalità specificate all’articolo 1 dell’Accordo, abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta:

a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;

b) informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, «Anstalten» e altre persone, comprese, nei limiti dell’articolo 2, le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei trust, le informazioni su disponenti, fiduciari e beneficiari; e, nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento a società quotate in Borsa o a piani o fondi comuni di investimento pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

5. L’autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all’autorità competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell’Accordo per dimostrare che le informazioni sono presumibilmente rilevanti per la richiesta:

a) l’identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

b) una descrizione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;

c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute nella Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

e) se conosciuti, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;

f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che – se le informazioni richieste fossero state presenti nella giurisdizione della Parte richiedente – l’autorità competente di quest’ultima avrebbe potuto acquisire dette informazioni ai sensi della propria legislazione o nel corso normale della prassi amministrativa, nonché che la richiesta è conforme al presente Accordo;

e

g) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

6. L’autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l’autorità competente della Parte interpellata deve:

a) confermare per iscritto all’autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all’autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;

b) qualora l’autorità competente della Parte interpellata non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, compreso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

Articolo 6 Verifiche fiscali all’estero

1. Una Parte Contraente può consentire che rappresentanti dell’autorità competente dell’altra Parte Contraente entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. L’autorità competente della seconda Parte deve notificare all’autorità competente della prima Parte l’ora e il luogo dell’incontro con le persone interessate.

2. Su richiesta dell’autorità competente di una Parte contraente, l’autorità competente dell’altra Parte Contraente può consentire che rappresentanti dell’autorità competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte.

3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l’autorità competente della Parte Contraente che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all’autorità competente dell’altra Parte l’ora e il luogo della verifica, l’autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale sono prese dalla Parte che conduce la verifica.

Articolo 7 Possibilità di rifiutare una richiesta

1. La Parte interpellata non ha l’obbligo di ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell’amministrazione o dell’applicazione della propria legislazione fiscale. L’autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l’obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Nonostante quanto precede, le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, non sono considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l’obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano:

a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o

b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.

4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all’ordine pubblico.

5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che la pretesa fiscale da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l’amministrazione o l’applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle  stesse circostanze.

Articolo 8 Riservatezza

Tutte le informazioni ricevute da una Parte Contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte Contraente incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle misure esecutive o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per tali fini. Esse possono comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. Le informazioni non possono essere comunicate a nessuna altra persona, ente, autorità o altra giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell’autorità competente della Parte interpellata.

Articolo 9 Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l’assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l’assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente articolo, ed in particolare l’autorità competente della Parte interpellata consulterà l’autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I «costi straordinari» non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Articolo 10 Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti Contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare, e dare applicazione, ai termini dell’Accordo.

Articolo 11 Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti Contraenti circa l’applicazione o l’interpretazione dell’Accordo, le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.

2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo l, le autorità competenti delle Parti Contraenti possono decidere di comune accordo le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente articolo.

4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Articolo 12 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti, in conformità alle rispettive legislazioni. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono scambiati non appena possibile.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore quando ciascuna Parte avrà notificato all’altra il completamento delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore. All’atto dell’entrata in vigore il presente Accordo avrà effetto:

(a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data;

e

(b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all’articolo 1, a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d’imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d’imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data o successivamente ad essa.

Articolo 13 Denuncia

1. Ciascuna Parte Contraente può denunciare l’Accordo notificandone la cessazione tramite i canali diplomatici o tramite lettera all’autorità competente dell’altra Parte Contraente.

2. Detta denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell’altra Parte Contraente.

3. A seguito della denuncia del presente Accordo, le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell’articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni ottenute ai sensi dell’Accordo stesso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 27 maggio 2016, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese. In caso di divergenza di interpretazione o di applicazione prevarrà il testo inglese.

 

DICHIARAZIONE

In relazione all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, resta inteso che il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e della legislazione vigenti nei rispettivi Paesi nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.