Law No. 152 of 3 October 2014, Ratification and Implementation of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, done at New York on 10 December 2008. Entry into force: 26 October 2014

In:

G.U. 25 October 2014, No. 249

Through this law, the Parliament authorized ratification and implementation of the Optional Protocol to the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The Optional Protocol, which entered into force in 2013, has extended the powers of the Committee on economic, social and cultural rights, giving it the power of receiving and examining individual and inter-state communications, as well as undertaking, under certain conditions, inquiries on its own initiative, if serious or systematic violations of the Covenant are involved.

LEGGE 3 ottobre 2014, n. 152 , Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.

Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 del Protocollo stesso.
Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Protocollo facoltativo relativo al Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
Preambolo
Gli Stati Parti al presente Protocollo,
Considerando che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Prendendo nota che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e che ognuno può avvalersi di tutti i diritti e le libertà proclamati nella Dichiarazione, senza alcuna distinzione, segnatamente di razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale o sociale, patrimonio, nascita o altra condizione,
Rammentando che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e i Patti internazionali sui diritti umani riconoscono che l’ideale dell’essere umano libero, che goda della libertà dalla paura e dal bisogno, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni che consentano ad ognuno di godere dei propri diritti civili, culturali, economici, politici e sociali,
Riaffermando l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e l’interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali,
Rammentando che ciascuno degli Stati Parti del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (di qui innanzi indicato come il Patto) si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l’assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l’adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto,
Considerando che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto e l’applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (di qui innanzi indicato come il Comitato) il potere di svolgere le funzioni previste nel presente Protocollo,
Convengono quanto segue:
Articolo 1 Competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni
1. Ogni Stato Parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni previste dalle disposizioni del presente Protocollo.
2. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.
Articolo 2 Comunicazioni
Le comunicazioni possono essere presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla giurisdizione di uno Stato Parte che pretendano di essere vittime di una violazione, da parte di quello Stato Parte, di uno dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto. Una comunicazione non può essere presentata in rappresentanza di individui o gruppi di individui se non con il loro assenso a meno che l’autore non possa dimostrare che agisce in loro rappresentanza senza tale assenso.
Articolo 3 Ammissibilità
1. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione senza aver accertato che siano stati esauriti tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.
2. Il Comitato dichiara inammissibile una comunicazione quando:
(a) non è stata presentata entro i dodici mesi successivi all’esaurimento dei ricorsi interni, salvo nel caso in cui l’autore può dimostrare che non è stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine;
(b) i fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato Parte coinvolto, a meno che quei fatti persistano dopo quella data;
(c) riguarda una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata ovvero è in corso di esame presso un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di regolamento;
(d) è incompatibile con le disposizioni del Patto;
(e) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata o basata esclusivamente su informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione;
(f) costituisce un  abuso del diritto a presentare una comunicazione;
(g) è anonima o non è presentata per iscritto.
Articolo 4 Comunicazioni cui non risulti un pregiudizio evidente
Il Comitato può, ove necessario, rifiutare di esaminare una comunicazione da cui non risulti che l’autore abbia subito un pregiudizio evidente, a meno che il Comitato ritenga che la comunicazione sollevi una grave questione d’importanza generale.
Articolo 5 Misure conservative
1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all’urgente attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le misure conservative che possano essere necessarie in circostanze eccezionali al fine di evitare che alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni siano causati danni irreparabili.
2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 6 Trasmissione della comunicazione
1. A meno che non la consideri d’ufficio inammissibile senza un riferimento allo Stato Parte interessato, il Comitato sottopone in via confidenziale ogni comunicazione presentatagli all’attenzione dello Stato Parte interessato.
2. Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino, ove del caso, le misure correttive adottate.
Articolo 7 Regolamento amichevole
1. Il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della questione fondato sul rispetto degli obblighi enunciati nel Patto.
2. Ogni accordo di regolamento amichevole mette fine all’esame della comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo.
Articolo 8 Esame delle comunicazioni
1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 2 del presente Protocollo tenendo conto di tutta la documentazione che gli è stata sottoposta, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate.
2. Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo.
3. Quando esamina una comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo, il Comitato può consultare, ove sia appropriato, la documentazione pertinente emanata da altri organi o istituzioni specializzate, fondi, programmi e meccanismi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, ivi compresi i sistemi regionali dei diritti umani, e ogni osservazione o commento dello Stato Parte interessato.
4. Quando esamina una comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato Parte conformemente alle disposizioni della parte seconda del Patto. Nell’ambito di tale valutazione, il Comitato tiene conto del fatto che lo Stato può adottare un ventaglio di misure per mettere in atto i diritti enunciati nel Patto.
Articolo 9 Seguiti delle osservazioni del Comitato
1. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette le proprie osservazioni sulla comunicazione, accompagnate, ove del caso, dalle proprie raccomandazioni alle parti interessate.
2. Lo Stato Parte esamina debitamente le osservazioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e sottopone al Comitato, nel termine di sei mesi, una risposta scritta contenente informazioni sulle azioni intraprese alla luce delle osservazioni e raccomandazioni del Comitato.
3. Il Comitato può invitare lo Stato Parte a sottoporgli un complemento d’informazione sulle misure adottate a seguito delle sue osservazioni o delle sue eventuali raccomandazioni, incluso, nel caso in cui il Comitato lo ritenga appropriato, nei successivi rapporti dello Stato Parte presentati ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto.
Articolo 10 Comunicazioni interstatali
1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato Parte pretenda che un altro Stato Parte non adempie agli obblighi  derivanti dal Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato Parte che abbia dichiarato di riconoscere per quanto lo concerne la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione riguardante uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:
(a) se uno Stato Parte del presente Protocollo ritiene che un altro Stato Parte non adempie ai propri obblighi derivanti dalla norma del Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l’attenzione di tale Stato. Lo Stato Parte può anche informare il Comitato della questione. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario farà pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni, o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili;
(b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata definita con soddisfazione di entrambi gli Stati Parti interessati, tanto l’uno che l’altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all’altro Stato interessato;
(c) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi;
(d) salvo quanto stabilito alla lettera c) del presente paragrafo, il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nel Patto;
(e) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse;
(f) in ogni questione ad esso deferita conformemente alla lettera b) del presente paragrafo, il Comitato può chiedere agli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente;
(g) gli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b) del presente paragrafo, hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme;
(h) con la debita celerità dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b) del presente paragrafo, il Comitato deve presentare un rapporto come segue:
(i) se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d) del presente paragrafo, il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;
se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d), il Comitato espone, nel proprio rapporto, i fatti pertinenti concernenti l’oggetto della controversia tra gli Stati Parti interessati. Il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati Parti interessati vengono allegati al rapporto. Il Comitato può anche comunicare ai soli Stati Parti interessati ogni opinione che esso possa considerare pertinente alla materia.
Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati Parti interessati.
2. Gli Stati Parti depositano la dichiarazione da loro resa conformemente al paragrafo 1 del presente articolo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati Parti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario Generale. Tale ritiro non pregiudica l’esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; dopo che il Segretario Generale ha ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, non potrà essere ricevuta nessun’altra comunicazione di uno Stato Parte, ai sensi del  presente articolo, salvo che lo Stato Parte interessato abbia fatto una nuova dichiarazione.
Articolo 11 Procedura d’inchiesta
1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo può dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato ai fini del presente articolo.
2. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche, da parte di uno Stato Parte, dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare nell’esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni riguardanti le informazioni in questione.
3. Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato nonché su ogni altra informazione attendibile di cui disponga, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un’inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l’inchiesta può includere una visita nel territorio di quello Stato.
4. L’inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene sollecitata in ogni fase della procedura.
5. Dopo aver esaminato i risultati dell’inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.
6. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell’inchiesta e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
7. Al termine della procedura d’inchiesta avviata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può decidere, dopo aver consultato lo Stato Parte interessato, di includere un resoconto succinto dei risultati della procedura nel rapporto annuale previsto dall’articolo 15 del presente Protocollo.
8. Ogni Stato Parte che abbia fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo può, in ogni momento, ritirare la dichiarazione stessa mediante notifica indirizzata al Segretario Generale.
Articolo 12 Seguiti della procedura d’inchiesta
1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a presentare ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un’inchiesta condotta ai sensi dell’articolo 11 del presente Protocollo.
2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 11, paragrafo 6, il Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell’inchiesta.
Articolo 13 Misure di protezione
Ogni Stato Parte prende tutte le misure necessarie per garantire che le persone sottoposte alla sua giurisdizione non siano oggetto di alcuna forma di maltrattamento o intimidazione in conseguenza del fatto che abbiano indirizzato al Comitato delle comunicazioni ai sensi del presente Protocollo.
Articolo 14 Assistenza tecnica e cooperazione internazionale
1. Ove lo ritenga necessario e con il consenso dello Stato Parte interessato, il Comitato trasmette alle agenzie specializzate, fondi e programmi delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti, le proprie osservazioni o raccomandazioni riguardanti le comunicazioni e le indagini da cui emerga una necessità di consulenza e assistenza tecnica, accompagnate, ove del caso, da commenti e suggerimenti dello Stato Parte relativamente alle osservazioni o raccomandazioni in questione.
2. Il Comitato può anche portare all’attenzione di detti organismi, con il consenso dello Stato Parte interessato, ogni questione sollevata dalle comunicazioni esaminate ai sensi del presente Protocollo che possa agevolarli a pronunziarsi, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sull’opportunità di misure internazionali appropriate al fine di assistere lo Stato Parte a progredire nel percorso di attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto.
3. In conformità alle procedure pertinenti dell’Assemblea Generale, sarà costituito un fondo fiduciario che sarà amministrato conformemente al regolamento finanziario e alle regole di gestione finanziaria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, destinato a fornire agli Stati Parti, con il consenso dello Stato Parte interessato, un’assistenza specializzata e tecnica per una migliore attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto, al fine di contribuire a rafforzare le capacità nazionali nel campo dei diritti economici, sociali e culturali nel contesto del presente Protocollo.
4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi contratti ai sensi del Patto.
Articolo 15 Rapporto annuale
Il Comitato include nel rapporto annuale un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.
Articolo 16 Diffusione e informazione
Ogni Stato Parte si impegna a far conoscere ampiamente e a diffondere il Patto e il presente Protocollo, e ad agevolare l’accesso alle informazioni sulle osservazioni e raccomandazioni del Comitato, in particolare per le questioni riguardanti lo Stato Parte interessato, e di farlo secondo modalità accessibili alle persone con disabilità.
Articolo 17 Firma, ratifica e adesione
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato o ratificato il Patto, o che vi abbia aderito.
2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.
4. L’adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 18 Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 19 Emendamenti
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati Parti per esaminare dette proposte e pronunziarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario Generale convoca la riunione sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l’approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.
2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell’adozione dell’emendamento. Successivamente, l’emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L’emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che l’hanno accettato.
Articolo 20 Denuncia
1. Ogni Stato Parte può denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica dal parte del Segretario Generale.
2. Le disposizioni del presente Protocollo continuano ad applicarsi a ogni comunicazione presentata conformemente all’articolo 2 e 10 o a ogni procedura avviata conformemente all’articolo 11 prima della data in cui la denuncia ha effetto.
Articolo 21 Notifica
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell’articolo  26 del Patto:
(a) le firme, ratifiche e adesioni al presente Protocollo;
(b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento adottato ai sensi dell’articolo 19;
(c) ogni denuncia ai sensi dell’articolo 20.
Articolo 22 Lingue ufficiali
1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all’articolo 26 del Patto.