G.U. 3 March 2015, No. 51
By law No. 14/2015, Italian Parliament authorized the ratification and implementation of the bilateral Agreement with Bosnia and Herzegovina aimed at fostering cooperation in the field of culture, education and sport between the Government of Italy and the Government of Sarajevo. A Mixed Commission is established under Article 17 of the Agreement, and charged with preparing multi-years implementing programmes and monitoring progress of mutual cooperation.
Legge 10 febbraio 2015, n. 14. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell’istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell’istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo stesso.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 5, 6, 13 e 17 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, valutati in euro 29.480 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in euro 33.200 a decorrere dall’anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 10 e 13, pari a euro 415.440 a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 4, 5, 6, 13 e 17 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell’istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina
Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina (in seguito denominate: “Parti Contraenti)
desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico, ma anche attraverso più sviluppate relazioni nel campo della cultura e dell’istruzione e dello sport,
convinti che tale collaborazione possa contribuire a rafforzare la reciproca comprensione ed i rapporti tra i due Paesi,
tenuto conto dell’importanza e del rafforzamento della collaborazione nelle sedi di integrazione multilaterale a livello europeo e della collaborazione regionale, in particolare nell’ambito In.C.E., I.A.I. ed Uniadrion
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare quelle attività che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura, dell’istruzione e dello sport tra i due Paesi.
Articolo 2
Le Parti Contraenti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati e nella misura delle proprie disponibilità, la collaborazione nei seguenti ambiti: cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione scolastica, secondaria e universitaria, cooperazione interuniversitaria, istruzione professionale, scambi giovanili, collaborazione in ambito cinematografico e radio-televisivo.
Articolo 3
Le Parti Contraenti continueranno a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed Enti, e promuoveranno le attività di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private al fine di rafforzare le relazioni culturali tra i due Paesi e promuovere in ciascun Paese la lingua e cultura dell’altro.
Le Parti Contraenti faciliteranno le attività dei propri istituti scolastici, culturali e scientifici esistenti nel territorio dell’altro Paese, incoraggeranno iniziative di cooperazione culturale tra gli Enti locali di ciascun Paese. Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell’ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.
Articolo 4
Le Parti Contraenti si adoperano per sviluppare la cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche, manifestazioni ed eventi di rilievo, particolarmente rappresentativi del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.
Articolo 5
Allo scopo di diffondere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale dei due Stati e delle relative legislazioni che lo tutelano, le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei mediante lo scambio d’informazioni, di documentazione e di esperti, progetti comuni di ricerca e pubblicazioni ai fini della tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio documentario, pubblico e privato.
Articolo 6
Le Parti Contraenti intensificheranno e favoriranno la collaborazione nel campo dell’istruzione scolastica e universitaria tramite la conclusione di accordi e convenzioni per incrementare:
a) gli scambi di informazioni e di esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
b) gli scambi di docenti, esperti e ricercatori, fra istituzioni e organizzazioni collegate con l’istruzione e la formazione; di informazioni e di pubblicazioni, la partecipazione a seminari, congressi e conferenze, nonché l’organizzazione di corsi di apprendistato professionale e di corsi condotti da docenti fuorisede;
c) la realizzazione di progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.
Le Parti Contraenti favoriranno inoltre le collaborazioni fra le Istituzioni dei due Paesi nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea in corso, così come di Iniziative multilaterali di cooperazione regionale.
Articolo 7
Le Parti Contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell’altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario, in istituzioni quali università, accademie, enti di ricerca e conservatori, sulla base della reciprocità e delle reciproche disponibilità di bilancio.
Le Parti comunicheranno, per le vie diplomatiche, negli anni successivi al primo di applicazione del presente Accordo, eventuali variazioni nel numero delle mensilità nonché nell’importo delle borse stesse.
Articolo 8
Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore delle attività giovanili.
Articolo 9
Le due Parti concordano che possono essere ammessi a procedure di riconoscimento in ognuno dei due Paesi i titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni universitarie dell’altro Paese a seguito di corsi di studio ordinari e completi previsti per la generalità degli studenti e svoltisi interamente in sedi universitarie statali o legalmente riconosciute.
Una definitiva regolamentazione della materia potrà essere stabilita da uno speciale accordo bilaterale.
Articolo 10
1. Le Parti Contraenti solleciteranno la cooperazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie e di testi scolastici e scientifici dell’altra Parte.
In particolare, le Parti Contraenti favoriranno:
lo scambio di libri;
l’organizzazione di mostre e la partecipazione a fiere librarie;
la cooperazione diretta tra editori;
la promozione di contatti diretti tra scrittori, autori di pubblicazioni letterarie e scientifiche e traduttori dei due Paesi.
2. Le Parti incoraggiano le attività nel campo dell’istruzione e della cultura volte ad assicurare la piena tutela dei diritti umani internazionalmente garantiti in particolare intensificando la lotta contro la discriminazione, il razzismo, l’intolleranza e la xenofobia.
Le relative attività potranno essere concordate per l’Italia con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani presso il Ministero degli affari esteri.
3. Le Parti, inoltre, promuoveranno simili iniziative nel campo dell’istruzione e della cultura finalizzate a favorire la parità tra uomo e donna e la valorizzazione delle creatività della donne e della loro produzione culturale.
Articolo 11
Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione tra gli organismi e le agenzie di stampa dei due Paesi, i contatti tra gli editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti.
Articolo 12
Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione nel settore della tutela dei diritti d’autore e dei diritti simili, in accordo con le convenzioni internazionali.
Articolo 13
Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali, artistici, architettonici e archeologici, favorendo iniziative e lo scambio di esperienze nel settore della conservazione e del recupero del patrimonio del paesaggio culturale di ciascuno dei due Paesi e nel settore della promozione della qualità dell’architettura, dell’urbanistica e dell’arte contemporanee. Sarà incoraggiata la cooperazione nel campo delle ricerche e degli scavi archeologici e favorita la collaborazione nel settore della conservazione e del restauro anche attraverso lo scambio di informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni. Le Parti Contraenti, nel concordare sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale, promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d’arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti e altri oggetti d’interesse storico, artistico e demo-etno-antropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attività criminali nel commercio illecito di opere d’arte.
Articolo 14
Le due Parti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attività sportive, intensificheranno la cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport, favoriranno la promozione di contatti diretti tra i comitati olimpici internazionali, federazioni, associazioni, unioni e squadre dei due Paesi, favoriranno lo stabilimento della collaborazione diretta tra studiosi ed esperti per lo scambio di informazioni scientifico-metodologiche e sportivo-mediche del settore della cultura fisica e dello sport.
Articolo 15
Ciascuna Parte Contraente faciliterà, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul proprio territorio, l’ingresso, il soggiorno ed il ritorno delle persone dell’altra Parte Contraente, nonché l’importazione del materiale e delle attrezzature necessarie alla realizzazione dei programmi o degli scambi in conformità al presente accordo.
Articolo 16
Tutte le attività di collaborazione attuate nell’ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all’articolo 17 saranno realizzate dai due Paesi su base di reciprocità e nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.
Articolo 17
Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista che avrà il compito di redigere programmi pluriennali e di esaminare il progresso della cooperazione culturale ed educativa fra i due Paesi.
La Commissione Mista sarà convocata attraverso i canali diplomatici e si riunirà alternativamente a Sarajevo e a Roma.
Articolo 18
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l’entrata in vigore dell’Accordo.
Articolo 19
Il presente accordo avrà durata illimitata.
Ognuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all’altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull’esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente. Il presente Accordo potrà esser modificato consensualmente tramite scambio di Note diplomatiche, a seguito di decisioni concordate nell’ambito della Commissione Mista. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall’Accordo per la sua entrata in vigore. Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all’interpretazione ed all’applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il seguente Accordo.
Fatto a Mostar il 19 luglio 2004 in due originali ciascuno in lingua italiana e nelle lingue ufficiali della Bosnia Erzegovina bosniaco, croato e serbo, ognuno facente ugualmente fede.