Law No. 13 of 10 February 2015. Ratification and implementation of the Cooperation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan on Preventing and Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and their Precursors, done at Rome on 2 June 2011. Entry into force: 3 March 2015.

In:

G.U. 2 March 2015, No. 50

With law No. 13/2015, the Italian Parliament authorized the ratification and provided for the implementing order (so-called ‘ordine di esecuzione’) of the 2011 bilateral Agreement Italy concluded with Afghanistan, one of the largest producers in the world of cannabinoid substances. The Agreement is aimed to strengthen counter-narcotics cooperation between the two Countries, in line with the legal framework set forth in the UN Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention of 2000).

  • See also:

    Law No. 239 of 29 November 2012, Ratification and Implementation of the Agreement on Long Term Bilateral Partnership and Cooperation between the Italian Republic and the Islamic Republic of Afghanistan, done at Rome on 26 January 2012.

  • Original language: Italiano

Legge 10 febbraio 2015, n. 13

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell’Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell’Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in euro 100.563 annui a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell’Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell’Afghanistan, di seguito denominati «Parti»,

Consapevoli che la coltivazione, produzione, fabbricazione, traffico e consumo illeciti di stupefacenti e sostanze psicotrope, di seguito denominate «droghe», costituiscono un grave pericolo  per la salute, la sicurezza ed il benessere delle popolazioni;

Convinti della necessità di migliorare la collaborazione internazionale al fine di intensificare l’attività di monitoraggio e controllo dei precursori chimici per evitare il disvio dal mercato lecito a quello illecito;

Coscienti che i proventi derivanti dal traffico illecito di droghe e di precursori chimici contribuiscono in maniera rilevante a rafforzare il potere delle organizzazioni criminali, mettendo in serio pericolo lo stato di diritto e lo sviluppo dell’economia lecita;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; della Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988; della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 e Protocolli annessi;

Nell’interesse reciproco a collaborare per individuare e disarticolare le organizzazioni criminali dedite al traffico illecito di droghe e precursori chimici;

Riaffermando la volontà delle Parti a collaborare con le organizzazioni internazionali e regionali competenti, ed in particolare con le Nazioni Unite;

Riaffermando i principi adottati nella sessione straordinaria dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sugli stupefacenti, tenutasi nel giugno 1998, nonché la dichiarazione politica ed il piano d’azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati dal Segmento di Alto Livello della Commissione Stupefacenti il 12 marzo 2009;

Tenuti presenti i principi di sovranità, eguaglianza, mutuo rispetto, responsabilità condivisa e reciprocità degli Stati;

Desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi;

Convengono quanto segue:

Articolo 1. Definizioni

Ai fini del presente Accordo con il termine «droghe» si intendono:

1. Le sostanze stupefacenti, ossia qualunque sostanza, naturale o sintetica, indicata nelle Tabelle I e II della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, emendata dal Protocollo del 1972.

2. Le sostanze psicotrope: qualunque sostanza, naturale o sintetica, o qualunque materiale naturale indicato nelle Tabelle I, II, III e IV della Convenzione Unica sulle Sostanze Psicotrope del 1971.

Con il termine «precursori chimici» si intendono le sostanze che vengono utilizzate per la produzione, fabbricazione e/o preparazione di stupefacenti e sostanze psicotrope illecite.

Articolo 2. Ambito di applicazione

La cooperazione tra le Parti comprenderà, oltre alle sostanze definite nell’art. 1 anche le droghe sintetiche conosciute e quelle che si produrranno in futuro, nonché qualsiasi altra sostanza stupefacente, psicotropa o precursore chimico dichiarato illegale dai competenti Organismi Internazionali e considerato tale anche dalle normative vigenti nei due Paesi.

Articolo 3. Oggetto

1. Le Parti si impegnano a promuovere e a realizzare efficaci forme di collaborazione e cooperazione nelle attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di droghe, nonché nella lotta alle organizzazioni criminali in esso coinvolte.

2. Le parti si impegnano a scambiarsi reciproca assistenza e collaborazione nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali assunti da entrambi i Paesi.

3. La collaborazione prevista nel presente Accordo non riguarda aspetti legati all’assistenza giudiziaria in materia penale e all’estradizione.

Articolo 4. Aree di Cooperazione

Al fine di consentire gli obiettivi del presente Accordo, le Parti promuoveranno la cooperazione nelle seguenti aree:

1. Prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici.

2. Studio, ricerca ed eventuale analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, ed eventuale pianificazione di mirate strategie di intervento.

3. Costante e reciproco aggiornamento su fenomeni delittuosi legati al traffico illecito ed all’abuso di droga che possano in qualche modo interessare l’altra Parte.

4. Formazione ed addestramento del personale preposto alle attività antidroga.

5. Nuove metodologie tecnico/scientifiche e di investigazione per contrastare efficacemente il crimine organizzato internazionale dedito al traffico illecito di droghe, di precursori e sostanze chimiche di base.

6. Partecipazione a corsi, seminari, conferenze ed incontri su tematiche di reciproco interesse istituzionale.

7. Reciproco e costante aggiornamento sull’introduzione nei rispettivi Paesi di nuove norme e procedure operative in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di droghe e precursori chimici, crimine organizzato, riciclaggio e reimpiego dei capitali di illecita provenienza, sequestro e confisca di beni e utilità.

8. Qualunque altro ambito di reciproco interesse individuato e concordato tra le Parti.

Articolo 5. Modalità di cooperazione

La cooperazione tra le Parti, ai sensi del presente Accordo, sarà realizzata nelle seguenti forme:

1. Scambio sistematico e dettagliato, su richiesta o d’iniziativa, di informazioni, anche di natura operativa, su:

situazione della droga nei rispettivi Paesi e valutazione della minaccia criminale;

nuovi tipi di droghe apparse sul mercato, comprese quelle sintetiche;

luoghi e metodi di produzione e fabbricazione;

canali e mezzi usati per il trasporto, nonché sulle modalità di occultamento;

gruppi criminali locali ed internazionali dediti al traffico illecito di droghe e loro precursori, nonché al riciclaggio dei relativi proventi: struttura, organizzazione, affiliati, modus operandi, ambiti criminali di interesse, eventuali punti di criticità delle organizzazioni stesse;

strumenti legislativi, nonché mezzi tecnici e scientifici utili ai fini di migliorare l’attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di’ droga e di precursori chimici;

stato della minaccia criminale;

persone fisiche, società ed Enti sospettati di coinvolgimento in traffico internazionale di droga e di precursori chimici, di reciproco interesse;

luoghi di provenienza, fonti di approvvigionamento, modalità di trasporto, occultamento ed impiego illecito di precursori chimici;

normativa e procedure vigenti nei due Paesi in materia di sequestro e confisca di beni ed utilità derivanti dal traffico illecito di droghe, anche alla luce delle innovazioni introdotte in campo internazionale dalla richiamata Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre 2000;

formazione del personale della polizia antinarcotici, anche sull’utilizzo di tecnologie e mezzi, compresi quelli informatici, telematici e di laboratorio, per monitorare luoghi e persone che si ritiene possano essere coinvolti nei reati previsti dal presente Accordo;

impiego di unità cinofile, attrezzature scientifiche e mezzi tecnici per l’individuazione ed il sequestro di droghe occultate su persone e mezzi di trasporto terrestre, aereo e marittimo.

2. Le Parti, inoltre, si impegnano a prestarsi reciproca collaborazione:

nell’esecuzione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate e le operazioni sotto-copertura;

nell’eventuale assistenza tecnica e giuridica da parte di esperti delle due Parti;

nello scambio, in caso di necessità, di campioni e risultati di analisi delle droghe sequestrate allo scopo di individuare luoghi ed organizzazioni criminali ai quali far risalire le responsabilità della produzione e del traffico illecito.

3. Costituzione di gruppi di lavoro comuni e scambio di esperti.

4. Organizzazione di riunioni periodiche, per una valutazione congiunta dello stato della collaborazione e per la predisposizione di eventuali strategie e piani d’intervento specifici per arginare i traffici di droga, nonché individuare e disarticolare le reti criminali di traffico.

5. Eventuali ulteriori modalità di’ cooperazione concordate tra le Parti.

Articolo 6. Richieste di Cooperazione ed Assistenza

1. Le richieste di cooperazione ed eventuale assistenza nella realizzazione delle attività previste nel presente Accordo saranno formulate per iscritto, nelle lingue: italiano o inglese per le richieste/riscontri formulate dalle Autorità afghane; in dari o inglese, per quelle prodotte dalle Autorità italiane.

2. Le richieste saranno inoltrate agli Organismi indicati dalle Parti e menzionati all’articolo 10 del presente Accordo.

3. Nei casi d’urgenza, le richieste potranno essere inoltrate anche in forma verbale, ma dovranno essere confermate per iscritto nel più breve tempo possibile.

4. Le richieste di cooperazione dovranno contenere:

denominazione dell’Organismo richiedente;

denominazione dell’Organismo richiesto;

motivi e scopo della richiesta, accompagnati da una breve esposizione del «caso»;

qualunque altra informazione che possa contribuire a meglio comprendere e quindi riscontrare la richiesta.

Articolo 7. Esecuzione delle richieste

1. La Parte richiesta può domandare all’altra Parte dati aggiuntivi qualora necessari per eseguire la richiesta stessa.

2. Le richieste di cooperazione saranno eseguite dall’Organismo competente della Parte richiesta nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui essa non possa essere eseguita con la premura dovuta, la Parte richiesta ne informerà la Parte richiedente, precisando le eventuali difficoltà.

3. Qualora la Parte richiesta non abbia competenza per l’esecuzione della domanda di cooperazione, ne informerà tempestivamente la Parte richiedente, indicando eventuali altri Organismi nazionali competenti per l’esecuzione della stessa.

4. L’esecuzione della richiesta di cooperazione può essere rifiutata, in tutto o in parte, se la Parte richiesta consideri che essa possa arrecare danno alla sovranità, sicurezza o ad altri interessi dello Stato, o configga con la sua legislazione interna o con gli obblighi internazionali. In questo caso le Parti, prima di prendere una decisione sul rifiuto di assistenza, si consulteranno allo scopo di’ verificare la possibilità di dar luogo ad altre soluzioni, in linea con l’ordinamento giuridico interno.

5. In caso di totale o parziale rifiuto dell’esecuzione della richiesta, la Parte interessata ne informa l’altra Parte specificandone i motivi.

6. La Parte richiesta, su istanza della Parte richiedente, può consentire ai rappresentanti di quest’ultima di essere presenti durante l’esecuzione della richiesta nel proprio Stato, se ciò non contrasta con la normativa interna.

7. Se la Parte richiesta ritiene che l’esecuzione immediata dell’istanza possa arrecare danno ad un procedimento penale o ad altra attività investigativa o giudiziaria in corso nel suo territorio, può ritardare l’esecuzione informando la Parte richiedente.

Articolo 8. Confidenzialità delle informazioni e dei documenti ricevuti

Le Parti concordano che i dati personali sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo saranno:

utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani e nel diritto interno;

conformemente al diritto interno di ciascuna delle Parti, protetti con gli stessi criteri che si applicano ai dati nazionali;

utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono stati richiesti e non potranno essere divulgati a terzi senza il preventivo ed esplicito assenso della Parte che li ha forniti;

utilizzati ai soli fini di polizia e per le ragioni espressamente indicate nella richiesta.

Articolo 9. Oneri finanziari

Gli oneri finanziari connessi all’esecuzione della richiesta di cooperazione saranno a carico della Parte richiesta, fatti salvi diversi accordi intervenuti tra le Parti. I costi relativi allo svolgimento di visite, corsi, incontri, seminari ed altro, saranno sostenuti dalla Parte nel cui territorio essi avvengono. Le spese di missione, vitto ed alloggio del personale che si reca nel territorio dell’altro Spato saranno sostenute dal Paese di appartenenza, salvo che le Parti concordino diversamente.

Articolo 10. Organi competenti per l’applicazione dell’Accordo

1. La cooperazione prevista nel presente Accordo sarà attuata dai seguenti Organi indicati dalle Parti:

per la Repubblica Italiana: la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero dell’Interno;

per la Repubblica Islamica dell’Afghanistan: Ministero per le Attività Antidroga, Direzione Nazionale della Sicurezza e Ministero dell’Interno.

2. Le Parti stabiliranno i canali, le modalità e i punti di contatto nell’ambito dei rispettivi Organismi al fine di assicurare una cooperazione pronta ed efficace.

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti sopravvenuti, per via diplomatica.

Articolo 11. Verifica dello stato di attuazione del presente Accordo e dei risultati della collaborazione bilaterale

1. Per la verifica e la valutazione dello stato di attuazione del presente Accordo e dell’efficacia della cooperazione bilaterale, le Parti organizzeranno Gruppi di lavoro congiunti e incontri che si svolgeranno, su base di reciprocità, nei due Paesi.

2. Analoghe iniziative saranno realizzate ogni qual volta si riterrà necessario incontrarsi per migliorare l’efficacia della cooperazione e per mettere a punto strategie e piani di intervento condivisi.

Articolo 12. Soluzione delle controversie

Qualsiasi controversia circa l’interpretazione del contenuto del presente Accordo o della sua corretta applicazione, formerà oggetto di consultazioni e negoziazioni tra le Parti.

Articolo 13. Emendamenti

1. Il presente Accordo potrà essere emendato con il mutuo consenso delle Parti.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo il compimento della stessa procedura eseguita per l’entrata in vigore dell’Accordo.

Articolo 14. Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

2. L’Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, prorogabile automaticamente per uguali periodi, salvo che una delle Parti comunichi all’altra, per iscritto e per i canali diplomatici, l’intenzione di non prorogarlo con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di scadenza.

3. Qualsiasi delle Parti potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica attraverso i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto alla scadenza del sesto mese dalla data di ricezione della notifica.

4. La denuncia del presente Accordo non impedirà alle Parti di continuare ad eseguire le richieste di cooperazione.

In fede di che, i sottoscritti – debitamente autorizzati dai rispettivi Governi – hanno firmato e sancito il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana, dari e inglese, tutti facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, farà fede il testo inglese.