Law No. 119 of 15 October 2013, Conversion into law, with amendments, of Law Decree No. 93 of 14 August 2013 containing urgent measures on safety and to reduce gender violence, and on civil protection and the compulsory administration of the provinces. Entered into force: 16 October 2013. Text of Law Decree No. 93/2013

In:

G.U. 15 October 2013, No. 242

With the aim of implementing the Istanbul Convention of 2011 on preventing and combating violence against women (ratified by Italy in accordance with the law No. 77/2013), law decree No. 93/2013 and law No.119/2013 set forth some measures to reduce criminal phenomena of abuse in the family, sexual violence and stalking. In particular, the law decree amended the criminal code by establishing aggravating punishment for crimes of abuse in the family and sexual violence committed against or in the presence of a minor or a pregnant woman. Furthermore, the law decree introduced amendments into the code of criminal procedure concerning the irrevocability of lawsuit for the crime of stalking. Finally, the law decree allocates funds to finance an action plan to reduce violence and to strength the network of houses for victims of such offences.

  • See also:

     Law No. 77 of 27 June 2013, Ratification and Implemention of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence

  • Original language: Italian

Legge 15 ottobre 2013, n. 119

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 Il Presidente della Repubblica

 Promulga

 la seguente legge:

 Art. 1

 1. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 Art. 2

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell’articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.

2. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 Testo coordinato del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93

 Capo I

 Prevenzione e contrasto della violenza di genere

 Art. 1    Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori

 1. All’articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.”.

1-bis. Il secondo comma dell’articolo 572 del codice penale è abrogato.

1-ter. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

“5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore.”.

2. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

“5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.”.

2-bis. All’articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: “per il delitto previsto dall’articolo 609-quater” sono inserite le seguenti: “o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore”;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.”.

2-ter. All’articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: “fino a euro 51” sono sostituite dalle seguenti: “fino a euro 1.032.”.

3. All’articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”;

b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma.”.

4. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: “valuta l’eventuale adozione di provvedimenti” sono sostituite dalle seguenti: “adotta i provvedimenti”.

4-bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: “di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7.”.

 Riferimenti normativi

 Si riporta il testo degli articoli 61, 572, 609-ter, 609-decies, 612, e 612-bis del codice penale, come modificati dalla presente legge:

«Art. 61. (Circostanze aggravanti comuni)

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1. l’avere agito per motivi abietti o futili;

2. l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3. l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;

4. l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;

5. l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6. l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7. l’avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8. l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9. l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10. l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;

11. l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità;

11-bis. l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;

11-ter. l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;

11-quater. l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;

11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravi-danza»

«Art. 572. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni

(abrogato).

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.»

«Art. 609-ter. (Circostanze aggravanti).

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. »

«Art. 609-decies. (Comunicazione al tribunale per i minorenni).

Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti agli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento. »

«Art. 612. (Minaccia).

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio. »

«Art. 612-bis. (Atti persecutori).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. »

Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), come modificati dalla presente legge:

«Art. 8. (Ammonimento)

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo. »

«Art. 11. (Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori)

1. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. ».

 Art. 2    Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona

 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all’articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Al momento dell’acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.”;

0b) all’articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:

“f-quater) delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale”;

a) all’articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola “571,” sono inserite le seguenti: “582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate,, le parole “e 609-octies” sono sostituite dalle seguenti: ” ,609-octies e 612, secondo comma,” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis”;

a-bis) all’articolo 282-quater, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 299, comma 2”;

b) all’articolo 299:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.”;

2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

“La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell’articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede.”;

3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio”;

b-bis) all’articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e nei casi di cui all’articolo 384-bis”;

b-ter) all’articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: “previsti dagli articoli” è inserita la seguente: “572,” e le parole: “e 609-undecies” sono sostituite dalle seguenti: “, 609-undecies e 612-bis”;

c) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: “l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dall’articolo 612-bis del codice penale;”;

d) dopo l’articolo 384, è inserito il seguente: “Art. 384-bis (Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all’adempimento degli obblighi di informazione previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.”.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento”;

e) all’articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole “dagli articoli” è inserita la seguente: “572,”;

f) all’articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole “di cui agli articoli” è inserita la seguente “572,” e le parole: “e 590, terzo comma,” sono sostituite dalle seguenti: “, 590, terzo comma, e 612-bis”;

g) all’articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.”;

h) all’articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole “e al difensore”, sono inserite le seguenti: “nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa”;

h-bis) all’articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Quando una persona è stata allontanata d’urgenza dalla casa familiare ai sensi dell’articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell’arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l’udienza di convalida indicata dal pubblico ministero.”

i) all’articolo 498:

1) al comma 4-ter, dopo le parole “agli articoli” è inserita la seguente: “572,”;

2) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: “4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l’esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l’adozione di modalità protette.”.

2. Dopo l’articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: “a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;”.

3. Al comma 4-ter dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole “La persona offesa dai reati di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “572, 583-bis, 609-octies e 612-bis”. Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l’anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2013 e 400.000 euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2013, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l’anno 2014, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l’anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-bis All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: «alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte» sono inserite le seguenti: «,ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente.».

 Riferimenti normativi

 Si riportano gli articoli 101, comma 1, 266, comma 1, 282-bis, comma 6, 282-quater, comma 1, 299, commi 2-bis, 3 e 4-bis, 350, comma 1, 351, 1-ter, 380, 398, comma 5-bis, 406, comma 2-ter, 408, comma 3-bis, 415-bis, comma 1, e 449, comma 5, del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge:

«Art. 101. (Difensore della persona offesa).

1. La persona offesa dal reato, per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall’articolo 96 comma 2. Al momento dell’acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

(Omissis).»

«Art. 266. (Limiti di ammissibilità.)

1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati.

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice;

f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale;

f-quater) delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale.

 (Omissis).»

«Art. 282-bis. (Allontanamento dalla casa familiare)

 (Omissis).

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis. »

«Art. 282-quater. (Obblighi di comunicazione)

1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero ed al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 299, comma 2. »

«Art. 299. (Revoca e sostituzione delle misure)

(Omissis).

2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.

3. Il pubblico ministero e l’imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a di-chiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell’articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell’assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all’udienza preliminare o al giudizio.

(Omissis).

4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l’imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio»

(Omissis). »

«Art. 350. (Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall’articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell’articolo 384, e nei casi di cui all’articolo 384-bis.

(Omissis).»

«Art. 351. (Altre sommarie informazioni)

(Omissis).

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.»

«Art. 380. (Arresto obbligatorio in flagranza)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato , per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600 [c.p. 600] , delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies del codice penale;

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale;

d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis del codice penale;

l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dall’articolo 612-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.»

«Art. 398. (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio)

 (Omissis ).

5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minorenni, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti .»

«Art. 406. (Proroga del termine)

 (Omissis).

2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 590, terzo comma, e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.

 (Omissis).»

«Articolo 408. (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato).

(omissis)

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.»

«Art. 415-bis. (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari)

1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

 (Omissis).».

«Art. 449. (Casi e modi del giudizio direttissimo).

 (Omissis).

5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio ha reso confessione. L’imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L’imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all’udienza entro il medesimo termine. Quando una persona è stata allontanata d’urgenza dalla casa familiare ai sensi dell’articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell’arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l’udienza di convalida indicata dal pubblico ministero.

(Omissis) .».

Si riporta il testo vigente dell’articolo 498, commi 4-ter e 4-quater, del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 498. (Esame diretto e controesame dei testimoni)

(Omissis).

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l’esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l’esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l’adozione di modalità protette.».

Per il testo dell’articolo 11 del decreto-legge n. 11 del 2009 , si vedano le note riportate all’articolo 1.

Si riporta il testo vigente dell’articolo 381, comma 3, del codice di procedura penale:

«Art. 381. (Arresto facoltativo in flagranza)

(Omissis).

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

(Omissis). ».

Gli articoli da 385 a 391 del codice di procedura penale sono contenuti nel Titolo VI che reca: “Arresto in flagranza e fermo.”.

Si riporta il testo dell’articolo 132-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dalla presente legge:

«Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

d) ai processi nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

 (Omissis).».

Si riporta il testo dell’articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come modificato dalla presente legge:

«Articolo 76 (L) (Condizioni per l’ammissione)

(Omissis).

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 612-bis, 609-bis, 609-quater e 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

Si riporta il testo dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. (Competenza per materia)

1. Il giudice di pace è competente:

a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all’articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 , primo comma, e 647 del codice penale;

b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.

 (Omissis).».

 Art. 3    Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

 1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell’ammonimento l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell’articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell’interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all’articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un’analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un’autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

4. In ogni atto del procedimento per l’adozione dell’ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell’avvio del procedimento.

5. Le misure di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell’ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.

5-bis. Quando il questore procede all’ammonimento ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all’articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

 Riferimenti normativi

 Per completezza, si riporta il testo vigente degli articoli 581, 582 e 609-bis del codice penale:

«Art. 581. (Percosse)

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.»

«Art. 582. (Lesione personale)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»

«Art. 609-bis. (Violenza sessuale)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.».

Per il testo degli articoli 8 e 11 del decreto-legge n. 11 del 2009, si vedano le note riportate all’articolo 1.

Si riporta, per completezza, il testo vigente dell’articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):

«Art. 218. (Sanzione accessoria della sospensione della patente)

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L’ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, all’anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.

3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l’organo di polizia che accerta l’ultima violazione e che dall’interrogazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.

4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L’avvenuta restituzione è comunicata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 205 .

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 ad euro 7.953. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.»

Si riporta,per completezza, il testo vigente degli articoli 8 e 113 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante: “Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza”:

«Articolo 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati).

è istituito presso il Ministero dell’interno, nell’ambito dell’ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 6, lettera a), e all’articolo 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell’articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell’interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all’ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l’espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull’osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l’approvazione del Ministro dell’interno.

(abrogato).»

«Art. 113. (Relazione del Ministro dell’interno)

Il Ministro dell’interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attività delle forze di polizia e sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.».

Per il testo dell’articolo 572 del codice penale, si vedano le note riportate all’articolo 1.

 Art. 4    Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica

 1. Dopo l’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

“Art. 18-bis

(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)

“1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell’autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest’ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza

 con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l’incolumità personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell’autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 del presente testo unico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e ai loro familiari.”.

 Riferimenti normativi

 Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

Per gli articoli 572 e 612-bis del codice penale, si vedano le note riportate all’articolo 1.

Per gli articoli 582 e 609-bis del codice penale, si vedano le note riportate all’articolo 3.

Si riporta il testo vigente degli articoli 583, 583-bis e 605 del codice penale:

«Art. 583. (Circostanze aggravanti)

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni :

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5. »

«Art. 583-bis.(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.».

Per l’articolo 380 del codice di procedura penale, si vedano le note riportate all’articolo 1.

Si riporta il testo vigente dell’articolo 444 del codice di procedura penale

«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta)

1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.».

 Art. 5    Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

 1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un «Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano, con l’obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l’adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un’adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell’ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l’attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

3. Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull’attuazione del Piano.

4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall’articolo 5-bis, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 Riferimenti normativi

 Si riporta il testo vigente dell’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale):

«Art. 19. (Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

 (Omissis).

3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.».

Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

Si riporta il testo dell’articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

«Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica)

(Omissis).

22. Per l’anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2009 a valere sulle risorse di cui all’ articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’interno e dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all’ articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

(Omissis).».

 Art. 5 bis    Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio

 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2013, di 7 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispon-dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annual-mente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri anti-violenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all’istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla raccomanda-zione Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia, 8- 10 novembre 1999.

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l’anonimato, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa o in forma consorziata.

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell’anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.

 Riferimenti normativi

 Per il testo dell’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note riportate all’articolo 5.

Per il testo dell’articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si vedano le note riportate all’articolo 5.

Si riporta il testo dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica):

«Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi)

(Omissis).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l’anno 2005, derivanti dal comma 1.».

 Capo II

 Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale

 Art. 6    Disposizioni finanziarie concernenti l’accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell’emergenza nord Africa

 1. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse dell’Unione europea relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013», a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzata l’anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell’interno, delle quote di contributi europei e statali previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte europea, con imputazione agli accrediti disposti dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell’ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Al fine di assicurare la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l’esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l’applicazione, per l’anno 2014, dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis.

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l’anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalità di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l’anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All’articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, eccedere la misura di lire 10.000 pro capite,» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,»;

b) le parole «di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».

5. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per l’anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

 Riferimenti normativi

 Si riporta il testo dell’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari):

«Art. 5. (Fondo di rotazione)

1. è istituito, nell’ambito del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro – fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell’Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), nell’ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all’articolo 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».

Si riporta il testo dell’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

«Art. 9. (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

(Omissis).

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell’articolo 16, comma 1, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):

«Art. 16. (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell’ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l’anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l’anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l’anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze, può essere disposta:

a) la proroga di un anno dell’efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;

c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

d) la semplificazione, il rafforzamento e l’obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;

e) la possibilità che l’ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonché, all’esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell’esigenza di valorizzare ed incentivare l’efficienza di determinati settori;

f) l’inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell’ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell’uso delle autovetture di servizio, la lotta all’assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui all’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall’articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

(Omissis).».

Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004):

«Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)

(Omissis).

155. è autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l’anno 2004, 42 milioni di euro per l’anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell’Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell’Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. è altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l’anno 2004, 118 milioni di euro per l’anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell’articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall’applicazione dell’accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), come modificato dalla presente legge:

«Art. 18. (Indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali)

 (Omissis).

3. I criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione al personale delle somme di cui al comma 2, il cui importo giornaliero non potrà, comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali della polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

(Omissis).» .

Si riporta il testo dell’articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):

«Art. 23. (Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili)

(Omissis).

11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell’emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell’8 ottobre 2011 è autorizzata la spesa massima di 495 milioni di euro, per l’anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è individuato l’ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell’interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell’esercizio possono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell’emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell’accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l’anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

(Omissis).».

 Art. 6 bis    Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo

 1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell’interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l’accordo è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell’interno, rilasciata d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del testo unico delle di-sposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarità ammini-strativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalità attuative del presente comma, nonché individuate eccezionali esigenze per le quali può essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta.

3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all’accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 Riferimenti normativi

 Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 439, della citata legge n. 296 del 2006:

“439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) :

“46. A decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea».

La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.

Si riportano gli articoli da 569 a 574 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246):

«Art. 569. (Condizioni delle permute)

1.

2. Le convenzioni e i contratti di permuta di cui all’articolo 545 del codice rispettano le seguenti condizioni:

a) è ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell’equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, è fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero della difesa sono pagati quali entrate erariali, con versamento in tesoreria;

b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, è garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.»

«Art. 570. (Modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni)

1. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l’approvazione, l’esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro connesso adempimento, sono effettuati con le modalità che disciplinano l’attività negoziale dell’Amministrazione della difesa e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l’adozione anche delle previste forme di pubblicità. »

«Art. 571. (Valore delle prestazioni a carico dei contraenti)

1. Nel contratto di permuta deve essere indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonché il valore economico complessivo del contratto.

2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dall’Amministrazione della difesa nell’ambito di convenzioni e contratti aventi a oggetto la permuta sono utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosità e la rilevazione, dei costi orari del personale predisposti dall’Amministrazione stessa.

3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, l’Amministrazione della difesa effettua le verifiche di congruità dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attività negoziale. »

«Art. 572. (Prezzo in luogo di prestazione in natura)

1. In alternativa all’esecuzione della prestazione specifica posta a carico dell’Amministrazione della difesa, se sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedono, l’Amministrazione stessa ha facoltà di adempiere al contratto mediante pagamento della prestazione posta a carico della controparte, secondo l’importo dichiarato nella convenzione o nel contratto. »

«Art. 573. (Autorità competenti in ordine all’individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare)

1. Per le esigenze dell’area tecnico-operativa, il Capo di stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta. Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario può essere concesso l’utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili e infrastrutture in uso al Ministero della difesa.

2. All’individuazione dei materiali e delle prestazioni che possono costituire oggetto di permuta relativamente alle esigenze dell’area tecnico-amministrativa, provvede il Capo di stato maggiore della difesa su proposta del Segretario generale della difesa. »

«Art. 574. (Rinvio alle norme in materia di pubblici appalti)

1. Agli atti negoziali disciplinati dal presente capo e alle relative reciproche obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti dettate per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.».

Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17.

1-2 (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4-4-ter (Omissis) .».

 Art. 7 Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle forze armate nel controllo del territorio

 1. All’articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016.».

2. All’articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3-bis), dopo le parole «articolo 624-bis» sono aggiunte le seguenti: «o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»;

b) dopo il numero 3-quater), è aggiunto il seguente:

«3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;

3-sexies) (soppresso).».

3. All’articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: «interamente» è soppressa e dopo le parole: «destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia» sono inserite le seguenti: «nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili».

3-bis. All’articolo 260 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, l’accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».

4. All’articolo 682 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».

 Riferimenti normativi

 Si riporta il testo vigente dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive):

«Art. 8. (Effetti dell’arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive)

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l’arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all’articolo 6-bis, comma 1, all’articolo 6-ter ed all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L’arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’articolo 6.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto

1-quater. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’articolo 6, l’applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2016.».

Si riporta il testo dell’articolo 628 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 628. (Rapina)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 :

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;

3-sexies) (soppresso). ».

Si riporta il testo degli articoli 260 e 682 del codice penale, come modificati dalla presente legge:

«Art. 260. (Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio)

è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1. si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato;

2. è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

3. è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell’articolo 256.

Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni

Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, l’accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica. »

«Art. 682. (Ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato).

Chiunque s’introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l’ammenda da euro 51 a euro 309

Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.»

Si riporta il testo dell’articolo 24, comma 74, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«Art. 24.

(Omissis).

74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l’impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell’impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l’anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l’anno 2010.

(Omissis).»

 Art. 7 bis       Operazioni congiunte nell’ambito di accordi internazionali di polizia

 1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell’Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.

2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall’Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l’uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l’espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.

3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall’Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell’Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale.

 Art. 8    Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione

 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;»; b) all’articolo 648, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).».

2. All’articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «,nonché 7-bis)» e dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;».

 Riferimenti normativi

 Si riporta il testo vigente degli articoli 625 e 648 del codice penale:

«Art. 625. (Circostanze aggravanti)

La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032:

1 [abrogato]

2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3. se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

4. se il fatto è commesso con destrezza;

5. se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;

6. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

7-bis. se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;

8. se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;

8-bis. se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

8-ter. se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.»

«Art. 648. (Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. ».

Per l’articolo 380 del codice di procedura penale, si vedano le note riportate all’articolo 2.

 Art. 9    Frode informatica commessa con sostituzione d’identità digitale

 1. All’articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.»;

b) al terzo comma, dopo le parole «di cui al secondo» sono inserite le seguenti: «e terzo».

2. (soppresso).

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell’ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all’ente gestore richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l’identità delle medesime.»;

b) (soppressa).

 Riferimenti normativi

 Si riporta il testo dell’articolo 640-ter del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Articolo 640-ter (Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un’altra circostanza aggravante.».

Si riporta, per completezza, il testo dell’articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla presente legge:

«Art. 24-bis. (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies del codice penale si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

(Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell’articolo 30-ter e il testo dell’articolo 30-sexies, come modificato dalla presente legge, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario – decreto legislativo n. 385 del 1993 – in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi):

«Art. 30-ter. (Sistema di prevenzione)

1. è istituito, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità.

2. Il sistema di prevenzione è basato sull’archivio centrale informatizzato di cui all’articolo 30-quater, di seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente articolo.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è titolare dell’archivio e può avvalersi, per la gestione dell’archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze, fatte salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del credito e dei servizi.

5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:

a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

c-bis) le imprese di assicurazione;

d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui è consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.

7. Gli aderenti inviano all’ente gestore richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica dell’autenticità dei dati non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Gli aderenti inviano altresì, in forma scritta, una comunicazione riguardante l’avvenuta stipula del contratto, nell’ambito dei settori di cui al comma 1, all’indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli aderenti trasmettono al titolare dell’archivio le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi.

7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell’ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all’ente gestore richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l’identità delle medesime.

8. Nell’ambito del sistema di prevenzione, è istituito, presso l’ente gestore, un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

9. Nell’ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l’azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo di lavoro è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati rispettivamente da ciascuna delle autorità indicate: Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Banca d’Italia, Guardia di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dall’ente gestore. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro durano in carica un triennio. Per la partecipazione all’attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell’economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell’attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell’archivio, anche attraverso l’attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attività d’informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l’ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A tali attività, i soggetti preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

«Art. 30-sexies. (Procedura di riscontro sull’autenticità dei dati e contributo degli aderenti)

1. Ai fini del riscontro sull’autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, l’ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell’archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell’ambito di quelle elencate nell’articolo 30-quinquies.

2. L’onere derivante dall’attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di prevenzione. L’adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dell’aderente, previa stipula di apposita convenzione con l’ente gestore, il pagamento di un contributo articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell’archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall’ente gestore. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all’articolo 30-octies.

3.(soppresso).».

 Art. 9 bis       Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell’articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013

 1. Il punto 4) della prima sezione dell’allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è sostituito dal seguente:

«4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi d’artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:

a) l’esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall’articolo pirotecnico;

b) per la categoria P1, l’articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com’è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;

c) per le categorie 4, T2 e P2, l’articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com’è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari».

2. Le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.

 Riferimenti normativi

 Si riporta l’articolo 47, paragrafo 2, della Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE:

«Art. 47.(Recepimento)

(Omissis).

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 3 ottobre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al punto 4 dell’allegato I. Essi comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Commissione. Essi applicano tali misure a decorrere dal 4 luglio 2013.

(Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell’articolo 18, commi 6 e 7, nonché la prima sezione dell’allegato I, come modificato dalla presente legge, annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici):

«Art. 18. (Disposizioni transitorie e finali)

(Omissis).

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 4 luglio 2010 per i fuochi d’artificio delle categorie 1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d’artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali

7. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell’interno in data 4 aprile 1973, continuano ad essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di scadenza, se prevista, o fino al 3 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve, anche ai fini dello smaltimento.

(Omissis).».

«Allegato I (di cui all’articolo 6, comma 1)

Requisiti essenziali di sicurezza

 (Omissis).

4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi d’artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:

a) l’esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall’articolo pirotecnico;

b) per la categoria P1, l’articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com’è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;

c) per le categorie 4, T2 e P2, l’articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com’è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari.».

(Omissis).».

 Capo III

 Norme in tema di protezione civile

 Art. 10 Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225

 1. All’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all’esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell’ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d’emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d’emergenza.»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.»;

c) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all’organizzazione ed all’effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall’evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all’evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all’avvio dell’attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.»;

c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per le emergenze nazionali»

d) al comma 5-quinquies le parole da «del Fondo Nazionale» a «n. 196.» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall’anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del “Fondo per le emergenze nazionali”.».

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All’articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. I Commissari delegati di cui all’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all’articolo 43 del presente decreto.».

4. All’articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni, è abrogato il comma 8.

4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-sexies dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogata.

4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma 2-septies dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, sono soppressi.

 Riferimenti normativi

 Si riporta il testo dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), come modificato dalla presente legge:

«Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza)

1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all’esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, indivi-duando nell’ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di ri-sultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d’emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d’emergenza.

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.

2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l’intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L’attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all’organizzazione ed all’effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall’evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all’evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all’avvio dell’attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari .

(Omissis).

4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell’emergenza, nonché sull’utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali.

(Omissis).

5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l’utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall’anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell’elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l’ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all’articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall’aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell’eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo all’importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell’aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l’espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.

(Omissis).».

Si riporta, per completezza, il testo dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991) come determinate dalla tabella C (Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013):

«Art. 6.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l’anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dall’anno 1994 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

(Omissis).».

Si riporta, per completezza, il testo dell’articolo 11, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 11. (Manovra di finanza pubblica)

(Omissis).

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all’andamento dell’inflazione. è fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall’articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

g) l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell’esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei provvedimenti negoziali;

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all’articolo 17, comma 13;

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1, lettera d), nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all’articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall’articolo 51, comma 3, della presente legge.”.

Si riporta il testo vigente dell’articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 42. (Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente)

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione;

d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

1-bis I Commissari delegati di cui all’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all’articolo 43 del presente decreto.».

Si riporta il testo vigente dell’articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile):

«Art. 1. (Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania)

1. Al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.

2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza, all’individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.

3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario delegato, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative all’impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresì alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento di analoghe strutture già esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

4. è istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all’emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell’ambito di progetti di opere di cui all’articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, è posto a carico del soggetto committente il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’obbligo di versamento si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonché quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006.

7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell’effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell’aggiudicazione dell’appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all’utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell’azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l’anno 2005 e di euro 23 milioni per l’anno 2006.

8. (abrogato).

9. ».

Si riporta il testo dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), come modificato dalla presente legge;

«Art. 3. (Norme in materia di controllo della Corte dei conti)

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l’indirizzo e per lo svolgimento dell’azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-bis) (abrogata).;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) ;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-bis) atti e contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d’opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all’impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l’ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

(Omissis).».

Per completezza si riporta l’articolo 2, commi 2-sexies e 2-septies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie):

«Art. 2. (Proroghe onerose di termini)

(Omissis).

2-sexies. All’ articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell’ articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;».

2-septies. All’ articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i provvedimenti di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l’organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti), come modificato dalla presente legge:.

«Articolo 27 (Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti)

1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell’atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all’atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

 (Omissis).».

 

Art. 10 bis     Disposizioni concernenti l’uniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile

 

1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in grado di essere prontamente individuato nell’espletamento delle attività di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d’istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le relative modalità d’uso e custodia.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 Riferimenti normativi

 Per la rubrica della legge n. 225 del 1992, si vedano le note riportate all’articolo 10.

 Art. 11     Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 1. Limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno – Missione «Soccorso Civile»- Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» un fondo per l’anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l’anno 2013. A decorrere dall’anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio.

2. Una quota del fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 milioni, è assegnata per l’anno 2013 per le finalità di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all’erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delle emergenze.

4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero dell’interno – Missione «Soccorso Civile», ivi compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio.

4-bis. Al comma 5-bis dell’articolo 40 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «organi di polizia» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

b) dopo le parole: «finalità di giustizia,» sono inserite le seguenti: «di soccorso pubblico,».

4-ter. Dopo il comma 12 dell’articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d’opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico».

5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, comma 4, le parole «e le forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

b) all’articolo 71, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

c) all’articolo 73, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l’abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

 Riferimenti normativi

 Per la rubrica della legge n. 225 del 1992, si vedano le note riportate all’articolo 10.

Per l’articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, si vedano le note riportate all’articolo 10.

Si riporta, per completezza, il testo vigente dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile):

«Art. 5. (Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l’immigrazione)

1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

(Omissis).».

Si riporta il testo degli articoli 40 e 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), come modificati dalla presente legge:

«Art. 40. Gestione dei beni sequestrati

1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia medesima ai sensi dell’articolo 112, comma 4, lettera a).

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l’unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso.

3. L’amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

4. Avverso gli atti dell’amministratore giudiziario compiuti in violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.

5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all’Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all’articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per le esigenze dell’Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all’avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.»

«Art. 48. (Destinazione dei beni e delle somme)

1. L’Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell’Agenzia.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche;

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L’elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l’uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della procedura;

d) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

4. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia.

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L’avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia, e dell’avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell’Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano all’Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell’investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell’interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L’Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.

7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all’acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente comma. Nelle more dell’adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni.

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata. Nella scelta dell’affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all’affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall’Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l’affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell’Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

9. I proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

11. Nella scelta del cessionario o dell’affittuario dei beni aziendali l’Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall’Agenzia per l’impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.

12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d’opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l’assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.».

Si riporta il testo vigente degli articoli 8, comma 4, 71, comma 13-bis, e 73, comma 5-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”:.

«Art. 8. (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)

(Omissis).

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze.

(Omissis).»

«Art. 71. (Obblighi del datore di lavoro)

(Omissis).

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Omissis).»;

«Art. 73. (Informazione, formazione e addestramento) (Omissis).

5-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l’abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

 Art. 11 bis     Interventi a favore della montagna

 1. Per l’anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente e per la promozione dell’uso delle energie alternative. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.

 Riferimenti normativi

 Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 319, della citata legge n. 228 del 2012 :

«Art. 1.

(Omissis).

319. A decorrere dall’anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 321.

(Omissis).»;

Capo IV

 Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali

 

Art. 12

(soppresso)

 Art. 12 bis       Disposizioni finanziarie per gli enti locali

 1. All’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013».

 2. Il termine di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 dicembre 2013.

 Riferimenti normativi

 Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 381, della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1.

(Omissis).

381. Per l’anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno 2013 è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1.

(Omissis).

9. Per l’anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 dicembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.

(Omissis).».

 Art. 13     Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.