G.U. 15 October 2013, No. 242
Law No. 92/2013 authorized the ratification by Italy of the Arms Trade Treaty and provided financial resources for the implementation. The Treaty is aimed at setting international standards to regulate the international trade of conventional arms, and at preventing and breaking down their illegal trade. Ratification by 50 States is required for entry into force. Each State may declare, at the signature, that it will apply Articles 6 and 7 provisionally. Article 6 provides that Contracting Parties shall not authorize the transfer of conventional arms in breach of obligations resulting from UN Security Council resolutions under Chapter VII of the Charter, or which may be used to perpetrate genocide, war crimes, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, direct attacks against civilian targets. Article 7 states that an arms export, even if not forbidden, cannot be authorized when it implies threat to international peace and security.
Legge 4 ottobre 2013, n. 118
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.
La camera de deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 22 del Trattato stesso.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a euro 50.000 annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l’anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Trattato internazionale sul commercio delle armi
Preambolo
Gli Stati Parti del presente Trattato,
Guidati dalle finalità e dai principi dello Statuto delle Nazioni Unite,
Richiamando l’articolo 26 dello Statuto delle Nazioni Unite, che cerca di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio di risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti,
Rimarcando il bisogno di prevenire e di eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e di prevenire la loro diversione verso il mercato illecito, o per finalità ed impieghi finali non autorizzati, anche nella commissione di atti terroristici,
Riconoscendo i legittimi interessi politici, economici, commerciali e di sicurezza degli Stati nel commercio internazionale di armi convenzionali,
Ribadendo il diritto sovrano di qualunque Stato di disciplinare e controllare le armi convenzionali esclusivamente all’interno del proprio territorio in conformità con il proprio sistema giuridico o costituzionale,
Consapevoli che la pace e la sicurezza, lo sviluppo e i diritti umani costituiscono i pilastri del sistema delle Nazioni Unite e le fondamenta della sicurezza collettiva e riconoscendo che lo sviluppo, la pace e la sicurezza e i diritti umani sono interconnessi e si rinforzano,mutualmente
Richiamando le Linee Guida della Commissione sul Disarmo delle Nazioni Unite sul trasferimento delle armi, adottate dall’Assemblea Generale con la Risoluzione 46/36H del 6 dicembre 1991,
Prendendo nota del contributo fornito dal Programma di Azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, dal Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, le loro parti, elementi e munizioni, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, e dello Strumento Internazionale per permettere agli Stati l’identificazione e la rintracciabilità rapida e attendibile delle armi leggere e di piccolo calibro illecite,
Riconoscendo le conseguenze sociali, economiche, umanitarie e di sicurezza del commercio illecito e del commercio non regolamentato di armi convenzionali,
Considerando che i civili, particolarmente donne e bambini, rappresentano la grande maggioranza delle persone colpite dai conflitti armati e dalla violenza armata,
Riconoscendo inoltre le sfide affrontate dalle vittime dei conflitti armati e il loro bisogno di cure adeguate, riabilitazione e di reinserimento sociale ed economico,
Sottolineando che nessuna disposizione del presente Trattato impedisce agli Stati di mantenere e adottare ulteriori ed efficaci misure per favorire gli obiettivi e le finalità del Trattato,
Consapevoli che il commercio, il possesso e l’uso di certe armi convenzionali per svolgere attività di tipo ricreativo, culturale„ storico, e sportivo sono leciti e legittimi nella misura in cui tale commercio, possesso e uso siano autorizzati o tutelati dalla legge,
Consapevoli anche del molo che possono svolgere le Organizzazioni regionali nell’assistere gli Stati Parte per l’attuazione del presente Trattato,
Riconoscendo il molo volontario ed attivo che la società civile, incluse le organizzazioni non governative e il settore industriale, può svolgere nella promozione degli obiettivi e delle finalità del presente Trattato nonché della sua attuazione.
Affermando che la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e la prevenzione della loro diversione non devono ostacolare la cooperazione internazionale e il commercio lecito di materiali, equipaggiamenti e tecnologie con finalità pacifiche,
Evidenziando l’auspicio di raggiungere un’adesione universale al presente Trattato,
Determinati ad agire secondo i seguenti principi:
Principi
Il diritto naturale degli Stati all’autodifesa individuale o collettiva, riconosciuto dall’articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite;
La risoluzione di controversie internazionali con mezzi pacifici in modo che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo, ai sensi dell’articolo 2 (3) dello Statuto delle Nazioni Unite;
L’astensione nelle relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con le finalità delle Nazioni Unite, ai sensi dell’articolo 2 (4) dello Statuto delle Nazioni Unite;
Il non intervento in questioni che sono prettamente di competenza nazionale di uno Stato, ai sensi dell’articolo 2 (7) dello Statuto delle Nazioni Unite;
L’obbligo di rispettare e far rispettare il diritto umanitario internazionale ai sensi, inter alia, delle Convenzioni di Ginevra del 1949, e di rispettare e far rispettare i diritti umani ai sensi, inter alia, dello Statuto delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
La responsabilità di ogni Stato, in ottemperanza ai propri obblighi internazionali, di regolamentare in modo efficace il commercio internazionale delle armi convenzionali e di prevenire la loro diversione, oltre alla responsabilità principale degli Stati di istituire ed applicare un regime nazionale di controllo;
Il rispetto dell’interesse legittimo di ogni Stato ad acquisire armi convenzionali per esercitare il proprio diritto alla legittima autodifesa e per contribuire alle operazioni di mantenimento della pace nonché di produrre, esportare, importare, e trasferire armi convenzionali;
La necessità di applicare il presente Trattato in maniera coerente, oggettiva e non discriminatoria,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Obiettivi e finalità
L’obiettivo del presente Trattato è di:
Istituire i più elevati standard comuni internazionali possibili al fine di regolare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali;
Prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e prevenire la loro diversione;
al fine di:
Contribuire alla pace, la sicurezza e la stabilità internazionali e regionali; Ridurre le sofferenze umane;
Promuovere la cooperazione, la trasparenza, e l’agire responsabile degli Stati Parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati Parte.
Articolo 2 Campo di Applicazione
1. Il presente Trattato si applicherà a tutte le armi convenzionali incluse nelle seguenti categorie:
(a) Carri armati;
(b) Autoveicoli corazzati da combattimento;
(c) Sistemi di artiglieria di grosso calibro;
(d) Aerei da combattimento;
(e) Elicotteri d’assalto;
(f) Navi da guerra;
(g) Missili e lanciatori di missili; e
(h) Armi leggere e di piccolo calibro.
2. Ai fini del presente Trattato, le attività di commercio estero includono l’esportazione, l’importazione, il transito, il trasbordo e l’intermediazione di armi, d’ora innanzi denominate “trasferimento”.
3. Il presente Trattato non si applica al trasporto internazionale da parte o per conto di uno Stato Parte di armi convenzionali destinate al proprio uso, a condizione che le armi convenzionali restino di proprietà dello stesso Stato Parte.
Articolo 3 Munizioni
Ogni Stato Parte istituirà e manterrà aggiornato un regime nazionale di controllo per regolare l’esportazione delle munizioni sparate, lanciate o scaricate dalle armi convenzionali comprese nell’articolo 2 (1) e applicherà le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 prima di autorizzare l’esportazione di tali munizioni.
Articolo 4 Parti e componenti
Ogni Stato Parte istituirà e terrà aggiornato un regime nazionale di controllo per regolare l’esportazione delle parti e dei componenti, qualora l’esportazione renda possibile l’assemblaggio delle armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1) e applicherà le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 prima di autorizzare l’esportazione di tali parti e componenti.
Articolo 5 Attuazione Generale
1. Ciascuno Stato Parte attuerà il presente Trattato in modo coerente, imparziale, e non discriminatorio, tenendo conto dei principi espressi nel Trattato.
2. Ciascuno Stato Parte istituirà e terrà aggiornato un regime nazionale di controllo che comprenda anche la formulazione di una lista nazionale di controllo, ai fini dell’implementazione delle disposizioni del presente Trattato.
3. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato ad applicare le disposizioni del presente Trattato alla più ampia tipologia di armi convenzionali. Le definizioni nazionali di ognuna delle categorie previste dall’articolo 2 (1) da a) a g) non avranno una portata più limitata rispetto alle descrizioni utilizzate nel Registro delle Armi Convenzionali delle Nazioni Unite al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato. Per la categoria prevista dall’articolo 2 (1) (h), le definizioni nazionali non avranno una portata più limitata rispetto alle descrizioni nei rilevanti strumenti delle Nazioni Unite al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato.
4. Ciascuno Stato Parte, in virtù della sua legislazione nazionale, comunicherà la propria lista nazionale di controllo al Segretariato, il quale la renderà disponibile agli altri Stati Parte. Gli Stati Parte sono incoraggiati a rendere pubbliche le loro liste di controllo.
5. Ciascuno Stato Parte prenderà le misure necessarie per attuare le disposizioni del presente Trattato e designerà le competenti autorità nazionali per istituire un regime nazionale di controllo trasparente che regolamenti il trasferimento delle armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1) e di ogni altro bene previsto dagli articoli 3 e 4.
6. Ciascuno Stato Parte dovrà nominare uno o più punti di contatto nazionali incaricati di scambiare informazioni relative all’attuazione del presente Trattato. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire al Segretariato, istituito ai sensi dell’articolo 18, tutte le informazioni relative ai punti di contatto nazionali e mantenere tali informazioni aggiornate.
Articolo 6 Proibizioni
1. Nessuno Stato Parte autorizzerà il trasferimento di armi convenzionali di cui all’art. 2(1) né dei beni previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento è suscettibile di violare obblighi derivanti da misure adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare relativamente all’embargo di armi.
2. Nessuno Stato Parte autorizzerà il trasferimento di armi convenzionali di cui all’art. 2(1) né dei beni previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento è suscettibile di violare pertinenti obblighi internazionali ai sensi degli accordi internazionali di cui è Parte, in particolare per quanto riguarda il trasferimento o il traffico illecito di armi convenzionali.
3. Nessuno Stato Parte autorizzerà il trasferimento di armi convenzionali di cui all’art. 2(1) né dei beni previsti dagli articoli 3 e 4 qualora sia a conoscenza, al momento dell’autorizzazione, che le armi o i beni possano essere utilizzati per la commissione di atti di genocidio, crimini contro l’umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o a soggetti civili protetti in quanto tali, o altri crimini di guerra definiti dagli accordi internazionali di cui lo Stato è parte.
Articolo 7 Esportazione e valutazione dell’esportazione
1) Se l’esportazione non è proibita dall’articolo 6, ciascuno Stato Parte esportatore, prima dell’autorizzazione dell’esportazione delle armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1) o di ogni altro bene previsto dagli articoli 3 e 4, sotto la propria giurisdizione e ai sensi del proprio sistema di controllo nazionale, dovrà valutare, in maniera obiettiva e non discriminatoria, e prendendo in considerazione ogni elemento utile, comprese le informazioni fornite dallo Stato importatore ai sensi dell’articolo 8 (1), se le armi convenzionali o i beni:
(a) Possano contribuire a minacciare la pace e la sicurezza;
(b) Possano essere utilizzati per:
(i) Commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario;
(ii) Commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario ;
(iii) Commettere o facilitare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi al terrorismo di cui lo Stato è parte; oppure
(iv) Commettere o facilitare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi alla criminalità organizzata transnazionale di cui lo Stato è parte.
2) Lo Stato Parte esportatore dovrà inoltre valutare se si possano adottare delle misure per mitigare i rischi identificati sotto (a) o (b) nel paragrafo 1,incluse misure per accrescere la fiducia reciproca o per sviluppare dei programmi concordati fra gli Stati esportatori e importatori.
3) Se, dopo aver condotto tale valutazione e aver esaminato eventuali misure di mitigazione, lo Stato Parte esportatore ritenga che vi sia un rischio preponderante di una delle conseguenze negative previste dal paragrafo 1, lo Stato Parte esportatore non autorizzerà l’esportazione.
4) Lo Stato Parte esportatore, nel formulare la propria valutazione, dovrà prendere in considerazione il rischio che le armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1) o la merce prevista dagli articoli 3 e 4 possano essere utilizzate per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne e bambini.
5) Ciascuno Stato Parte esportatore dovrà prendere misure per assicurare che ogni autorizzazione per l’esportazione di armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1) o di merce prevista dagli Articoli 3 o 4 sia registrata ed emessa prima dell’esportazione.
6) Ciascuno Stato Parte esportatore, su richiesta, dovrà rendere disponibili allo Stato Parte importatore e agli Stati Parte di transito appropriate informazioni relative all’autorizzazione in questione, in conformità con le leggi, le pratiche, e le politiche nazionali dello Stato esportatore.
7) Se, dopo la concessione di un’autorizzazione, uno Stato Parte esportatore dovesse venire a conoscenza di nuove informazioni rilevanti, è incoraggiato a riesaminare la sua autorizzazione dopo aver consultato, se necessario, lo Stato importatore.
Articolo 8 Importazione
1) Ciascuno Stato Parte importatore dovrà prendere delle misure per assicurare che le informazioni utili e pertinenti siano fornite, su richiesta e ai sensi della propria legislazione nazionale, allo Stato Parte esportatore, per assistere lo Stato Parte esportatore a condurre una valutazione nazionale dell’esportazione ai sensi dell’articolo 7. Tali misure possono includere documentazione sull’utilizzo finale o sull’utilizzatore finale.
2) Ciascuno Stato Parte importatore dovrà prendere delle misure che gli permettano di regolare, ove necessario, l’importazione sotto la propria giurisdizione di armi convenzionali previste dall’Articolo 2 (1). Tali misure possono includere dei regimi di controllo.
3) Ciascuno Stato Parte importatore può richiedere dallo Stato Parte esportatore informazioni su ogni autorizzazione di esportazione corrente o in corso in cui lo Stato Parte importatore risulta il Paese destinatario finale.
Articolo 9 Transito o Trasbordo
Ciascuno Stato Parte dovrà prendere le misure necessarie per regolare, ove necessario e possibile, il transito o trasbordo sotto la propria giurisdizione e sul proprio territorio delle armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1) conformemente al diritto internazionale applicabile.
Articolo 10 Intermediazione
Ciascuno Stato Parte prenderà, in conformità con le proprie leggi nazionali, le misure necessarie per regolare le attività di intermediazione delle armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1) nell’ambito dalla propria giurisdizione. Tali misure potrebbero consistere nell’imporre agli interlocutori di registrarsi od ottenere autorizzazione scritta prima di esercitare le attività di intermediazione.
Articolo 11 Diversione
1. Ciascuno Stato Parte interessato dal trasferimento di armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1) prenderà le misure necessarie per prevenire la loro diversione.
2. Nel caso di trasferimento di armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1), lo Stato Parte esportatore si impegna a prevenire una diversione attraverso il proprio regime nazionale di controllo, istituito ai sensi dell’articolo 5 (2), valutando il rischio di diversione delle armi esportate e considerando l’adozione di misure di mitigazione del rischio, come, ad esempio, misure di costruzione di fiducia reciproca o programmi elaborati congiuntamente e concordati tra gli Stati esportatori e importatori. Altre misure di prevenzione necessarie potranno includere l’esame delle parti interessate dall’esportazione, la richiesta di ulteriori documenti, certificati, o garanzie supplementari, la non autorizzazione dell’esportazione o altre misure appropriate.
3. Gli Stati Parte importatori, di transito, di trasbordo e esportatori coopereranno e si scambieranno informazioni, in conformità con le rispettive leggi nazionali, ove opportuno e possibile, al fine di ridurre il rischio di una diversione delle armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1).
4. Lo Stato Parte che scopre una diversione di un trasferimento di armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1) prenderà le misure opportune, ai sensi delle proprie leggi nazionali e del diritto internazionale, per porre fine a tale diversione. Tali misure potrebbero consistere in una notificazione degli Stati Parti potenzialmente coinvolti, l’ispezione dei carichi di tali armi convenzionali comprese nell’articolo 2 (1), adottare misure di follow-up attraverso indagini e l’applicazione della legge.
5. Per migliorare la comprensione e prevenzione di armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1), gli Stati Parti sono incoraggiati a scambiarsi informazioni pertinenti su misure atte a contrastare il fenomeno. Tali informazioni potrebbero riguardare attività illecite tra cui la corruzione, i circuiti di traffico internazionale, il brokeraggio illecito, fonti di approvvigionamento illecito, metodi di dissimulazione dei punti comuni di spedizione, o le destinazioni utilizzate dai gruppi organizzati coinvolti nelle deviazioni.
6. Gli Stati Parte sono incoraggiati a comunicare agli altri Stati Parte, per il tramite del Segretariato, le misure intraprese per contrastare il trasferimento illecito delle armi convenzionali comprese nell’articolo 2 (1).
Articolo 12 Conservazione dei documenti
1. Ciascuno Stato Parte terrà, ai sensi della propria legislazione e regolamentazione nazionale, dei registri nazionali delle autorizzazioni rilasciate per l’esportazione o delle effettive esportazioni di armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1).
2. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a tenere dei registri delle armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1) che sono trasferite al proprio territorio come destinazione finale o che sono state autorizzate a transitare o essere trasbordate nel territorio della propria giurisdizione.
3. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a riportare in tali registri: la quantità, il valore, il modello o il tipo, le autorizzazioni di trasferimenti delle armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1), i trasferimenti realmente effettuati, informazioni sullo Stato o gli Stati esportatori, importatori, di transito o di trasbordo, nonché sugli utilizzatori finali, per opportuno riferimento.
4. I registri saranno conservati per un minimo di dieci anni.
Articolo 13 Presentazione di rapporti
1. Ciascuno Stato Parte, entro il primo anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, ai sensi dell’articolo 22, fornirà al Segretariato un rapporto iniziale sulle misure adottate per dare attuazione al presente Trattato, incluse le leggi nazionali, le liste di controllo nazionali ed altri regolamenti o misure amministrative interne. Ciascuno Stato Parte, quando opportuno, informerà il Segretariato di ogni nuova misura presa per l’attuazione del Trattato. I rapporti forniti saranno messi a disposizione e distribuiti dal Segretariato agli Stati Parte.
2. Gli Stati Parte sono incoraggiati ad informare gli altri Stati Parte, tramite il Segretariato, delle misure adottate che sono risultate efficaci per fronteggiare la diversione di armi convenzionali comprese nell’articolo 2 (1).
3. Ciascuno Stato Parte presenterà annualmente al Segretariato entro il 31 maggio un rapporto sulle autorizzazioni o effettive esportazioni ed importazioni di armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1). I rapporti forniti saranno resi disponibili e distribuiti agli Stati Parte da parte del Segretariato. Il rapporto presentato al Segretariato potrà contenere le stesse informazioni fornite dallo Stato Parte ad altri pertinenti dispositivi delle Nazioni Unite, tra cui il Registro ONU delle Armi Convenzionali. I rapporti potranno escludere ogni informazione di natura commerciale sensibile o riguardanti la sicurezza nazionale.
Articolo 14 Applicazione del Trattato
Ciascuno Stato Parte adotterà le misure necessarie per far applicare le leggi e i regolamenti nazionali in attuazione dei provvedimenti del presente Trattato.
Articolo 15 Cooperazione Internazionale
1. Gli Stati Parte dovranno cooperare, compatibilmente con i rispettivi interessi in materia di sicurezza e con la propria legislazione nazionale, al fine di dare efficacemente attuazione al presente Trattato.
2. Gli Stati Parte sono incoraggiati a facilitare la cooperazione internazionale, anche tramite scambi d’informazione su questioni di reciproco interesse connesse all’attuazione e applicazione del presente Trattato, in conformità con i rispettivi interessi in materia di sicurezza e con le proprie leggi nazionali.
3. Gli Stati Parte sono incoraggiati a consultarsi, ove necessario, su questioni di interesse reciproco e a scambiarsi informazioni a sostegno dell’attuazione del presente Trattato.
4. Gli Stati Parte sono incoraggiati a cooperare, in conformità con le proprie leggi nazionali, per favorire l’attuazione nazionale delle disposizioni del presente Trattato, anche attraverso lo scambio di informazioni riguardanti attività illecite e attori illeciti, nonché per prevenire ed eliminare l’uso illecito di armi convenzionali previste dall’articolo 2 (1).
5. Gli Stati Parte, di comune accordo e conformemente alle proprie leggi nazionali, dovranno prestarsi ogni possibile assistenza nelle indagini, nelle azioni penali, e nei procedimenti giudiziari relativi a violazioni delle misure nazionali adottate ai sensi del presente Trattato.
6. Gli Stati Parte sono incoraggiati ad adottare misure a livello nazionale e a cooperare tra di loro per prevenire il trasferimento delle armi convenzionali di cui all’articolo 2 (1) che potranno essere oggetto di pratiche scorrette.
7. Gli Stati Parte sono incoraggiati a condividere le esperienze e le informazioni sulle lezioni apprese riguardanti qualunque aspetto del presente Trattato.
Articolo 16 Assistenza Internazionale
1. Al fine di applicare il presente Trattato, ciascuno Stato Parte potrà richiedere assistenza, in particolare giuridica o legislativa, a sostegno del capacity-building istituzionale, nonché assistenza tecnica, materiale o finanziaria. Tale assistenza può includere il sostegno alla gestione degli stock, programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione, l’elaborazione di leggi modello e l’adozione di pratiche di attuazione efficaci. Ciascuno Stato Parte in grado di fornire tale assistenza, procederà a farlo previa richiesta.
2. Ciascuno Stato Parte può richiedere, offrire o ricevere assistenza tramite l’intermediazione delle Nazioni Unite, le Organizzazioni Internazionali, regionali, subregionali, o nazionali, le Organizzazioni non-governative, o a livello bilaterale.
3. Un fondo fiduciario volontario sarà istituito da parte degli Stati Parte per assistere gli Stati Parte che richiedono assistenza internazionale per l’attuazione del presente Trattato. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a contribuire a tale fondo.
Articolo 17 Conferenza degli Stati Parte
1. Il Segretariato provvisorio, istituito ai sensi dell’articolo 18, convocherà una Conferenza degli Stati Parte non più tardi di un anno dopo l’entrata in vigore del presente Trattato e, successivamente nei momenti stabiliti dalla Conferenza stessa.
2. La Conferenza degli Stati Parte adotterà per consenso le proprie regole di procedura in occasione della sua prima sessione.
3. La Conferenza degli Stati Parte adotterà le regole finanziarie per garantire il proprio funzionamento, le regole che disciplinano il finanziamento di ogni organo sussidiario che potrà istituire, nonché le disposizioni finanziari che disciplinano il funzionamento del Segretariato. A ciascuna sessione ordinaria, essa adotterà un bilancio per il periodo finanziario fino alla successiva sessione ordinaria.
4. La Conferenza degli Stati Parte:
(a) Esamina l’attuazione del presente Trattato, compresi gli sviluppi intervenuti nel settore delle armi convenzionali;
(b) Esamina e adotta raccomandazioni relative all’attuazione e al funzionamento del presente Trattato, con particolare riferimento alla promozione della sua universalità;
(c) Esamina le proposte di emendamento al presente Trattato, ai sensi dell’Articolo 20;
(d) Esamina tutte le questioni che sorgono dall’interpretazione del presente Trattato;
(e) Esamina e determina le mansioni e il bilancio del Segretariato;
(f) Esamina la creazione di ogni organo sussidiario ritenuto necessario per migliorare il funzionamento del presente Trattato; e
(g) Svolge ogni altra funzione relativa al presente Trattato.
5. La Conferenza degli Stati Parte convoca riunioni straordinarie, quando essa lo considera necessario o su richiesta scritta di uno Stato Parte, a condizione che la richiesta sia sostenuta da almeno due terzi degli Stati Parte.
Articolo 18 Il Segretariato
1. Il presente Trattato istituisce un Segretariato per assistere gli Stati Parte nella sua efficace attuazione. In attesa della prima riunione della Conferenza degli Stati Parte, un Segretariato provvisorio sarà responsabile per le funzioni amministrative che scaturiscono dal presente Trattato.
2. Il Segretariato avrà una dotazione di personale sufficiente. I suoi membri avranno le competenze necessarie per assicurarne il corretto funzionamento come descritto nel paragrafo 3.
3. Il Segretariato sarà responsabile nei confronti degli Stati Parte. Dotato di una struttura minimale, il Segretariato eserciterà le seguenti funzioni:
(a) Ricevere, mettere a disposizione e distribuire i rapporti come prescritto dal presente Trattato;
(b) Tenere aggiornata e mettere a disposizione degli Stati Parti la lista dei punti di contatto nazionali;
(c) Facilitare l’incontro tra domanda e offerta di assistenza per l’attuazione del presente Trattato e promuovere la cooperazione internazionale quando richiesta;
(d) Facilitare il lavoro della Conferenza degli Stati Parte, in particolare adottando le disposizioni e fornendo i servizi necessari per le riunioni previste dal presente Trattato; e
(e) Svolgere qualunque altra funzione decisa dalla Conferenza degli Stati Parte.
Articolo 19 Risoluzione delle Controversie
1. Gli Stati Parte si consulteranno e coopereranno, di comune accordo, per giungere a una risoluzione di qualunque controversia che possa sorgere tra di loro rispetto all’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato, anche attraverso il negoziato, mediazione, conciliazione, risoluzione giudiziaria, o altro mezzo pacifico.
2. Gli Stati Parte possono scegliere, di comune accordo, di ricorrere all’arbitraggio per risolvere ogni controversia sorta tra di loro su questioni riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato.
Articolo 20 Emendamenti
1. Sei anni dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, ogni Stato Parte potrà proporre degli emendamenti. Alla scadenza di tale periodo, gli emendamenti proposti potranno solamente essere esaminati dalla Conferenza degli Stati Parte ogni tre anni.
2. Ogni proposta di emendamento al presente Trattato sarà presentata per iscritto al Segretariato, il quale la distribuirà a tutti gli Stati Parte almeno 180 giorni prima della successiva riunione della Conferenza degli Stati Parte, nella quale gli emendamenti possono essere esaminati ai sensi del paragrafo 1. L’emendamento verrà esaminato alla Conferenza degli Stati Parti successiva ai sensi del paragrafo 1 se, al più tardi 120 giorni dopo la distribuzione del testo da parte del Segretariato, la maggioranza degli Stati Parte informi il Segretariato del proprio sostegno per una considerazione della proposta.
3. Gli Stati Parte faranno ogni possibile sforzo per raggiungere un consenso su ogni emendamento. Se nessun accordo viene raggiunto nonostante gli sforzi profusi, l’emendamento sarà adottato, in ultima istanza, in base a un voto della maggioranza di tre quarti degli Stati Parte presenti e votanti alla riunione della Conferenza degli Stati Parte. Ai fini del presente articolo, gli Stati Parte presenti e votanti vanno intesi quali Stati Parte presenti alla riunione e che esprimono un voto a favore o contrario. Il Depositario comunicherà agli Stati Parti ogni emendamento così adottato.
4. Ogni emendamento adottato ai sensi del paragrafo 3 entrerà in vigore per ciascuno Stato Parte che ha depositato uno strumento di accettazione di tale emendamento novanta giorni dopo che la maggioranza degli Stati che erano parte del Trattato al momento dell’adozione dell’emendamento hanno depositato i loro strumenti presso il Depositario. In seguito l’emendamento entrerà in vigore anche per ogni altro Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito dello strumento di accettazione dell’emendamento.
Articolo 21 Firma, Ratifica, Accettazione, Approvazione o Adesione
1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede delle Nazioni Unite, a New York, a partire dal 3giugno 2013 fino alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Trattato è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte di ciascuno Stato firmatario.
3. Una volta entrato in vigore, il presente Trattato sarà aperto all’adesione da parte di tutti gli Stati non firmatari.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
Articolo 22 Entrata in vigore
1. Il presente Trattato entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario.
2. Per ogni Stato che depositi i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, lo stesso entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito da parte dello Stato in parola del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 23 Applicazione a titolo provvisorio
Al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato può dichiarare che applicherà a titolo provvisorio gli articoli 6 e 7 in attesa dell’entrata in vigore del presente Trattato. nei confronti dello Stato in parola.
Articolo 24 Durata e recesso
1. Il presente Trattato ha durata illimitata.
2. Ciascuno Stato Parte ha il diritto, nell’esercizio della propria sovranità nazionale, di denunciare il presente Trattato. Deve darne notifica al Depositario, il quale comunicherà tale notifica a tutti gli altri Stati Parte. La notifica può anche essere accompagnata da una spiegazione delle motivazioni del recesso e avrà effetto novanta giorni dopo la ricezione della notifica di recesso da parte del Depositario, a meno che tale notifica non indichi una data posticipata.
3. Il recesso non libera lo Stato dagli obblighi, compresi quelli finanziari, assunti al momento della firma del presente Trattato.
Articolo 25 Riserve
1. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma, ratifica, accettazione e approvazione o adesione, può formulare delle riserve che non siano incompatibili con gli obiettivi e gli scopi del presente Trattato.
2. Lo Stato Parte può ritirare sua riserva in qualunque momento tramite notifica al Depositario.
Articolo 26 Relazione con altri strumenti internazionali
1. L’applicazione del presente Trattato non pregiudica gli obblighi sottoscritti dagli Stati Parte in virtù di accordi internazionali, esistenti o futuri, di cui sono parte, purché tali obblighi siano coerenti con il presente Trattato.
2. Il presente Trattato non può essere citato ai fini di annullare la validità degli accordi di cooperazione in materia di difesa conclusi tra Stati Parte del presente al Trattato.
Articolo 27 Depositario
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Trattato.
Articolo 28 Testo facente fede
Il testo originale del presente Trattato, di cui le copie in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno parimenti fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.