G.U. 13 August 2014, No. 187
This law contains the authorization to ratification and the implementing order of a Cooperation Agreement on security matters concluded among Italy and Niger in 2010. The Agreement established a common legal framework for enhancing bilateral cooperation in the fight against terrorism, drugs illicit traffic and other forms of transnational organized crime, in conformity with the UN Palermo Convention and other relevant treaties to which Italy and Niger are contracting parties. The Agreement does not cover judicial assistance and extradition matters (Article 1).
Legge 1 agosto 2014, n. 113.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 15 dell’Accordo stesso.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 31.346, e le rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell’Accordo di cui all’articolo 1, il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Niger, di seguito denominati “Parti Contraenti”;
Consapevoli che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalità in ogni settore possono colpire in modo rilevante entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l’integrità fisica dei propri cittadini;
Riconoscendo l’importanza del rafforzamento della collaborazione tra le rispettive Forze di Polizia e della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità;
Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961) cosi’ come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione contro il traffico illecito di Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e il “Piano Globale d’Azione” (New York, 23 febbraio 1990), redatti sotto l’egida dell’ONU, e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica Italiana e a New York il 21 agosto 2001 dalla Repubblica del Niger; le rilevanti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la n. 1373 (New York, 28 settembre 2001) e le Convenzioni internazionali antiterrorismo;
Rispettando la sovranità di entrambi gli Stati;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le Parti Contraenti si impegnano a collaborare, a livello dei rispettivi uffici competenti, in conformità alle legislazioni nazionali, per contrastare e combattere la criminalità nelle sue varie forme. Il presente Accordo non riguarda gli aspetti attinenti l’assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.
Articolo 2
Per l’esecuzione del presente Accordo, le Parti designano, per la Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, e, per la Repubblica del Niger, la Direzione Generale della Polizia Nazionale. Per conferire impulso alla cooperazione, per valutare l’attività svolta congiuntamente ed individuare gli obiettivi da raggiungere, le Parti Contraenti concordano di effettuare consultazioni periodiche tra i rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per la Repubblica Italiana, e della Direzione Generale della Polizia Nazionale, per la Repubblica dei Niger.
Articolo 3
Le Parti si impegnano a favorire l’armonizzazione delle legislazioni nazionali come strumento indispensabile ad una azione concertata contro la criminalità.
Articolo 4
Le due Parti concorderanno le modalità necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni inerenti la lotta contro la criminalità nelle sue varie forme. A tal fine, le Parti Contraenti individueranno e si comunicheranno i rispettivi Punti di contatto.
Articolo 5
Le due Parti, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, concordano che la collaborazione per il contrasto alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, precursori e sostanze chimiche di base si effettuerà attraverso: a) lo scambio di informazioni di carattere operativo finalizzato all’identificazione e localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività collegate allo specifico traffico illecito, località e metodi di produzione, canali e mezzi utilizzati dai trafficanti e tecniche di occultamento. Lo scambio di informazioni riguarderà, altresì, i nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime e piante originali, le tendenze di mercato, tecniche ed esperienze di indagine e prevenzione dei crimini connessi con il traffico di droga, compreso il controllo alle frontiere; b) programmazione di corsi di addestramento professionale di esperti e di operatori di polizia, scambio di’ esperienze e metodi di addestramento e impiego di unità cinofile antidroga; c) scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l’uso di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le due Parti, qualora previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, si impegnano ad utilizzare la tecnica delle “consegne controllate”.
Articolo 6
Le due Parti concordano che, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli Accordi internazionali, la collaborazione per la lotta al terrorismo si effettuerà attraverso: a) lo scambio rapido di informazioni dettagliate concernenti le tecniche, i modus operandi, le attività criminali e le strutture comunque ascrivibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio dei rispettivi Paesi, nonché i singoli soggetti sospettati di appartenervi; b) lo scambio di informazioni in ordine ai canali di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, alle eventuali modalità di reimpiego dei capitali ed ai collegamenti transnazionali, ivi compresa l’individuazione di persone fisiche e giuridiche comunque collegate alle organizzazioni medesime ed inserite in tali circuiti finanziari; c) lo scambio di esperienze, anche attraverso la programmazione nei due Paesi di seminari corsi di addestramento comuni.
Articolo 7
Le Parti Contraenti decidono che, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, la collaborazione per il contrasto all’immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani ed ai reati ad esse connessi si effettuerà attraverso: a) lo scambio di informazioni e dati relativi a: – flussi di immigrazione clandestina; – modalità di viaggio e itinerari utilizzati; – produzione e uso di documenti di viaggio e visti falsi; attività, composizione, metodi e strategie delle organizzazioni e dei gruppi criminali dediti al favoreggiamento dell’immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani; b) lo scambio di esperienze nella gestione dei flussi migratori e dell’applicazione delle disposizioni nazionali per il controllo dei transiti alle frontiere e delle presenze degli stranieri nei rispettivi territori, nonché lo scambio di modelli di documenti di viaggio, visti, nonché impronte di timbri; c) l’organizzazione di seminari e di corsi di formazione specialistica.
Articolo 8
Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli precedenti, le Parti Contraenti concordano che, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, la collaborazione in materia di lotta alla criminalità organizzata si effettuerà attraverso lo scambio di informazioni operative in ordine alle attività illecite gestite dalla criminalità organizzata, riguardanti in particolare: – il traffico illecito di armi, munizioni, materiale esplosivo e nucleare; – i reati ambientali, ivi compreso il traffico di sostanze tossiche e radioattive; – il traffico di autoveicoli rubati; – il traffico illecito di opere d’arte e di antiquariato, di opere culturali e storiche, di metalli preziosi e di altri materiali; – il riciclaggio di denaro e di altri beni di provenienza criminale; – la falsificazione di carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali; – la falsificazione di passaporti, visti ed altri documenti ed il loro relativo uso; – l’induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione ed altre illecite attività sessuali; – i reati commessi con utilizzo di mezzi di pagamento plastificati a caratteristica transnazionale; – i reati informatici e altri reati commessi attraverso l’uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione.
Articolo 9
Le Parti Contraenti decidono che la collaborazione in tema di lotta contro la criminalità venga estesa alla ricerca, tramite i canali Interpol, di persone sospette e latitanti responsabili di fatti delittuosi. Le Parti Contraenti rafforzeranno e amplieranno la collaborazione tra gli Uffici centrali dell’Interpol dei due Paesi.
Articolo 10
Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Accordo dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.
Articolo 11
Le Parti Contraenti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell’ambito del presente Accordo, devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, in conformità alle norme previste dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani. I dati personali possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Accordo, ad altre persone od istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li ha comunicati.
Articolo 12
Ciascuna Parte Contraente può respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nel presente Accordo, qualora ritenga che le medesime possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale. In tal caso, la Parte Contraente richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte Contraente richiedente il diniego, specificandone i motivi.
Articolo 13
Le controversie sull’interpretazione, sull’applicazione o sull’esecuzione del presente Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.
Articolo 14
Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, sottoscritti dalle Parti Contraenti.
Articolo 15
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si comunicano ufficialmente l’espletamento delle rispettive procedure interne previste in materia e rimarrà in vigore per un periodo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti Contraenti con un preavviso scritto, per via diplomatica, di almeno sei mesi. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.