Law No. 110 of 14 July 2017, Introduction of the crime of torture into the Italian legal order. Entry into force: 18 July 2017

In:

G.U. 18 July 2017, No. 166

Law No. 110/2017 has introduced the crimes of torture and of instigation of torture into the Italian penal code. The definition of these crimes under the law (Article 1) is consistent, but not coincident with that embedded in the 1984 UN Convention against torture. The law regards the fact that the agent is a public official as an aggravating circumstance, and not a constituent element of the crime. Article 2 adds new provisions in the code of criminal procedure, prohibiting the utilization in the proceedings of information obtained by torture. Article 3 adds a new norm in legislative decree No. 286 of 1998, concerning immigration and the legal status of aliens. This norm prohibits the expulsion and the extradition of foreigners if there are serious reasons for reputing that these persons are at risk of being tortured. Article 4 deals with the extradition of the authors of acts of torture. It excludes immunity of any kind for these persons, and provides that the extradition must be in conformity with international and national law, including the statutes of international criminal tribunals, if relevant.

  • See also:

    Committee against Torture, Concluding Observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Italy. Italy, CAT/C/ITA/CO/5-6, 18 December 2017

  • Original language: Italiano

Legge 14 luglio 2017, n. 110

Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l’articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis (Tortura). – Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo.

Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2 Modifica all’articolo 191 del codice di procedura penale

1. All’articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Art. 3 Modifica all’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. All’articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».

Art. 4 Esclusione dall’immunità. Estradizione nei casi di tortura

1. Non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel  caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.

Art. 5 Invarianza degli oneri

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.