Law No. 10 of 25 January 2017, Ratification and implementation of the Cooperation Agreement between the Ministry of internal affairs of the Republic of Italy and the Ministry of interior of the Republic of Azerbaijan, done at Rome on 5 November 2012. Entry into force: 15 February 2017

In:

G.U. 14 February 2017, No. 37

Law No. 10/2017 authorized the ratification and implementation of the cooperation Agreement between Italy and Azerbaijan on cooperation in the fight against organized transnational crimes, drugs trafficking, human trafficking and migrant smuggling. Based on the Agreement, the Contracting Parties will collaborate through the exchange of information and practices, and mutual assistance.

Legge 25 gennaio 2017, n. 10

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Ministero dell’interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione tra il Ministero dell’interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 6 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, valutati in euro 36.207 annui a decorrere dall’anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo di cooperazione tra il Ministero dell’interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan

 

Il Ministero dell’interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, di seguito denominati «le Parti»,

In base al principio di reciproco rispetto della sovranità e dell’indipendenza dei due Paesi,

Intenzionati ad assicurare la cooperazione per garantire i diritti umani e le libertà fondamentali,

Desiderosi di migliorare i loro rapporti e di promuovere un’efficace cooperazione reciproca nel contrasto della criminalità,

Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, firmata da entrambe le Parti a Palermo il 12 dicembre 2000, nonché il Protocollo aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, e il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare ed aria e gli Accordi internazionali sulla lotta contro il terrorismo a cui le Parti aderiscono,

Convengono quanto segue:

Art. 1.Autorità competenti

Le Autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente Accordo sono:

a) per il Ministero dell’interno della Repubblica italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;

b) il Ministero degli affari interni della Repubblica dell’Azerbaijan.

Art. 2.Ambito della cooperazione

1. Le Parti, nel quadro delle loro competenze e in linea con le rispettive legislazioni nazionali e con gli Accordi internazionali a cui i loro Stati aderiscono, cooperano ai fini della prevenzione e repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in particolare nei seguenti settori:

a) criminalità organizzata transnazionale;

b) produzione, traffico e contrabbando illeciti di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori;

c) tratta di persone e traffico di migranti;

d) reati contro il patrimonio storico e culturale.

2. Le Parti collaborano inoltre nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformità con la legislazione in vigore nei propri paesi e gli Accordi internazionali a cui i loro Stati aderiscono.

Art. 3.Forme di cooperazione

1. Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 2 ed in conformità con la legislazione nazionale, collaborano tramite:

a) scambio di informazioni;

b) scambio di esperienze;

c) assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacità professionali.

2 Una Parte, su richiesta dell’altra Parte, effettua le seguenti attività operative e di ricerca:

a) ricerca di latitanti;

b) rintraccio di persone scomparse;

c) identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione sul territorio dello Stato dell’altra Parte, o sprovviste di documenti personali o in possesso di documenti falsi.

3. Le Parti procedono allo scambio di informazioni relative a:

a) attività operative e di ricerca attuate ai sensi dell’articolo 3 del presente Accordo e esiti correlati;

b) strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull’analisi della minaccia criminale;

c) reati, criminali, associazioni criminali (organizzazioni), loro modus operandi, strutture e contatti di reciproco interesse;

d) nuovi tipi di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori e relativa analisi.

4. Le Parti possono scambiare esperienze su:

a) adozione delle misure necessarie per coordinare l’impiego di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza;

b) applicazione di nuove metodologie di lavoro nonché sull’uso di mezzi tecnologici moderni per la lotta contro la criminalità;

c) metodi impiegati per il contrasto alla tratta di persone e al traffico di migranti;

d) passaporti ed altri documenti di viaggio al fine di individuare documenti falsi.

5. Le Parti organizzano, se del caso, le necessarie attività di formazione per il personale dell’altra Parte presso i rispettivi istituti di formazione.

Art. 4. Espletamento delle attività previa richiesta di cooperazione

1. Le Parti attuano la cooperazione reciproca in base ad una richiesta scritta recante le seguenti informazioni:

a) nome dell’autorità della Parte richiedente e della Parte richiesta;

b) sintesi del caso per il quale viene inoltrata la richiesta e altra documentazione necessaria per motivare la richiesta;

c) descrizione dell’assistenza richiesta.

2. La richiesta deve essere debitamente effettuata ed autenticata dall’autorità della Parte richiedente.

3. In casi eccezionali, la richiesta può essere formulata oralmente, a condizione che sia immediatamente seguita da una conferma scritta.

4. Nel dare seguito alla richiesta, si applica la legislazione della Parte richiesta.

5. La Parte richiesta può non soddisfare, in tutto o in parte, l’attuazione della richiesta qualora questa non sia conforme alle disposizioni dell’Accordo o metta a repentaglio la sicurezza nazionale o sia in contrasto con la legislazione e gli interessi nazionali, nonché con gli impegni assunti a livello internazionale.

6. In caso di rifiuto la Parte richiedente viene immediatamente informata con notifica scritta contenente i motivi di tale rifiuto. L’assistenza può altresì essere rifiutata se l’esecuzione della richiesta comporta un onere eccessivo per le risorse dell’autorità competente richiesta.

Art. 5. Costi

Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti.

Art. 6. Riunioni e consultazioni

Le Parti possono, qualora necessario, organizzare riunioni e consultazioni, alternativamente in Italia e in Azerbaijan, per valutare lo sviluppo della cooperazione e promuoverne l’efficacia.

I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Art. 7.Obblighi derivanti da altri accordi internazionali

Il presente Accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi derivanti alle Parti da altri accordi internazionali ai quali il loro Stato aderisce, né sugli obblighi derivanti all’Italia in quanto paese membro dell’Unione europea.

Art. 8.Limiti relativi all’uso delle informazioni e dei documenti

Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.

I dati personali e le informazioni sensibili scambiati tra le Parti sono, conformemente al diritto interno di entrambe le Parti, protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.

Entrambe le Parti garantiscono un livello equivalente di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo e adottano le necessarie misure tecniche per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall’alterazione o dall’accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito.

In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano solo le persone autorizzate.

Le informazioni e i documenti forniti da un’Autorità competente conformemente al presente Accordo non devono essere divulgati a terzi, né essere utilizzati per finalità diverse da quelle  per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previo consenso scritto dell’Autorità competente della Parte che li ha forniti.

Su richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la loro raccolta o ulteriore trattamento contravvengono al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.

Quando una Parte giunge a conoscenza dell’inesattezza dei dati ricevuti dall’altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per impedire che si faccia erroneo affidamento su tali dati.

Ciascuna Parte informa l’altra Parte se viene a conoscenza del fatto che i dati da essa trasmessi all’altra Parte o ricevuti dall’altra Parte ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.

Art. 9. Lingua

Ai fini della cooperazione ai sensi del presente Accordo, le autorità competenti usano la lingua inglese come mezzo di comunicazione.

Art. 10.Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero sorgere in merito all’interpretazione o all’attuazione del presente Accordo verranno risolte tramite negoziati e consultazioni reciproche tra le Parti.

Art. 11.Emendamenti

Il presente Accordo viene emendato con il consenso reciproco delle Parti. Gli emendamenti vengono apportati sotto forma di Protocolli separati che costituiscono parte integrante del presente Accordo e entrano in vigore in conformità con le disposizioni dell’articolo 12 del presente Accordo.

Art. 12. Entrata in vigore e denuncia

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, dell’ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo viene concluso per un periodo di cinque (5) anni e viene automaticamente prorogato di ulteriori cinque anni, salvo che una delle Parti non notifichi all’altra Parte, attraverso i canali diplomatici e almeno sei (6) mesi prima della scadenza dei cinque anni, la sua intenzione di denunciarlo.

Firmato a Roma il 5 novembre 2012 in due originali, in lingua, italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.