Questione giustizia
La Corte di cassazione ha stabilito che ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 270 bis c.p., occorre dare prova dell’esistenza di una struttura criminale idonea a mettere in opera atti terroristici, non essendo sufficiente una mera attività di proselitismo ed indottrinamento. Nel giungere a tale conclusione, la Corte ha chiarito che i reati di cui all’art. 270 bis c.p. si configurano nelle condotte di promozione, costituzione, organizzazione, direzione o partecipazione ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, contro Stati esteri, istituzioni o organismi internazionali. La Suprema Corte ha poi precisato che in base all’art. 270 sexies c.p., per la riconducibilità di una condotta alla finalità terroristica rilevano anche le altre condotte definite terroristiche da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per lo Stato italiano.