Sentenza della Corte d’appello di Torino, II sez. civ., 21 giugno 2016, n. 1031

La Corte d’appello di Torino ha confermato che non vi erano elementi sufficienti per riconoscere lo status di rifugiato a un cittadino del Gambia, in quanto la sua militanza nel partito di opposizione UDP, pur rendendolo oggetto di ripetute vessazioni a causa del regime dittatoriale vigente nel paese d’origine, non configurava propriamente, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, un caso di persecuzione a causa di opinioni politiche. La Corte ha però riformato la sentenza di primo grado per la parte in cui negava anche la protezione sussidiaria, ritenendo provato che, in caso di ritorno in Gambia, il richiedente sarebbe stato esposto, per le sue opinioni politiche, al rischio concreto di trattamenti disumani, contrari alla CEDU.