Sentenza del Tribunale amministrativo per la Puglia, II sez., 13 marzo 2014, n. 1146

Con la sentenza n. 1146/2014, il TAR per la Puglia ha annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo di uno straniero soggiornante di lungo periodo. Rifacendosi ad una giurisprudenza consolidata, il TAR ha ritenuto che il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno non può essere fondato sull’applicazione automatica dell’art. 26, co. 7 bis, del d.lgs. n. 286/98 relativo alla tutela del diritto d’autore; pur in presenza di una condanna irrevocabile per il reato di commercio di merce contraffatta, l’autorità competente è tenuta ad effettuare una valutazione in merito alla pericolosità sociale attuale del richiedente. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che, nel caso di specie, il richiedente, come soggiornante di lungo periodo, viveva da tempo in una condizione di regolarità sul territorio italiano e si era pienamente integrato nella collettività.

  • Vedi anche:

    Sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, II sez. quater, 10 aprile 2014, n. 6074; Sentenza del Tribunale amministrativo per la Campania, VI sez., 7 maggio 2014, n. 2866

  • Lingua originale: Italiano