Sentenza del Tribunale amministrativo per la Campania, VI sez., 7 maggio 2014, n. 2866

La circostanza che un cittadino straniero sia stato condannato per violazione dell’art. 171 della l. n. 633/41 relativa alla tutela del diritto d’autore con sentenze intervenute anteriormente all’entrata in vigore delle norme che hanno attribuito il carattere di ostatività al reato non comporta l’automatico diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. Sulla base del costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, tale principio è “insito nel più generale principio dell’irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che  verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta che, all’epoca della sua commissione, non determinava ex se l’impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di valutazione dell’opportunità di concederlo”. Ritenendo, pertanto,  fondate le censure di violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, il TAR Campania ha accolto il ricorso e disposto l’annullamento del provvedimento.

  • Lingua originale: Italiano