Ordinanza del Tribunale di Roma, II sez. civ., 30 maggio 2015

Accogliendo il ricorso dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e dell’Associazione 21 luglio, il Tribunale di Roma ha accertato il carattere di “discriminazione indiretta” della decisione del Comune di Roma di costruire un villaggio attrezzato in un’area periferica (“La Barbuta”), destinato quasi esclusivamente ad abitazione della popolazione di etnia Rom e Sinti. Le caratteristiche di tale sistemazione avrebbero posto gli abitanti in condizioni di isolamento, grave disagio nell’accesso ai servizi pubblici (trasporto, istruzione, sanità) e difficoltà di integrazione con il resto della popolazione. Ricordando che l’Italia è stata più volte richiamata da organismi ONU ed europei al rispetto del divieto di discriminazione in base all’origine etnica, il Tribunale si è fondato sulle norme nazionali che vietano la discriminazione anche indiretta (art. 43 d.lgs. n. 286/1998 t.u. sull’immigrazione e la condizione dello straniero e art. 2 d.lgs. n. 215/2003) e che assicurano l’attuazione in Italia di trattati ONU e del Consiglio d’Europa, nonché della pertinente normativa dell’UE.

  • Vedi anche:

    Comitato sull’eliminazione della discriminazione razziale, 18ª sessione (13 febbraio – 9 marzo 2012), Esame dei rapporti trasmessi dagli Stati parti secondo l’art. 9 della Convenzione, Osservazioni conclusive del Comitato sull’eliminazione della discriminazione razziale (rapporto periodico congiunto dal 16° al 18° dell’Italia) (CERD/C/ITA/CO/16-18), 9 marzo 2012; Rapporto di Nils Muižnieks, Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, a seguito della sua visita in Italia dal 3 al 6 luglio 2012, CommDH(2012)26, 18 settembre 2012.

  • Lingua originale: Italiano