Ordinanza del Tribunale di Perugia 16 agosto 2016, n. 6277

Il Tribunale di Perugia, accogliendo il ricorso di un cittadino nigeriano contro la decisione sfavorevole della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ha accertato che, nel caso, non vi erano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la protezione sussidiaria, ma ricorrevano quelli per la protezione umanitaria (art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998). Il Tribunale ha preso in considerazione la grave situazione economica e sociale del Paese di provenienza e il percorso di integrazione in Italia avviato dal ricorrente. Ha altresì sottolineato che la materia è di competenza del giudice ordinario e non già amministrativo, poiché attiene a diritti dello straniero qualificabili come fondamentali e protetti dall’art. 2 Cost.