Legge 20 dicembre 2012, n. 237, Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale. Entrata in vigore: 8 gennaio 2013

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G.U. 8 gennaio 2013, n. 6

A più di un decennio dalla ratifica italiana dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (26 luglio 1999), la l. n. 237/2012 ha introdotto norme di attuazione della Parte IX dello Statuto, concernente la cooperazione degli Stati con la Corte. Le autorità nazionali competenti sono il Ministro della Giustizia per gli aspetti politici e amministrativi e la Corte d’Appello di Roma per l’attività giudiziaria. La consegna di persone su richiesta della Corte incontra pochi limiti, tra cui la contrarietà “ai   principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato” (art. 13, co. 3, lett. c). La formula è ripetuta in relazione al riconoscimento delle sentenze e ordinanze della Corte da eseguire in Italia (art. 16, co. 3, lett. b). In entrambi i casi, non è invece un requisito la c.d. doppia incriminazione (qualificazione del fatto come crimine sia nello Statuto sia nella legislazione italiana), forse anche in considerazione del fatto che il legislatore non ha contestualmente provveduto a introdurre nel codice penale norme incriminatrici di alcune specifiche fattispecie presenti nello Statuto.

Legge 20 dicembre 2012, n. 237

Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1    Obbligo di cooperazione

1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito denominato «statuto», e della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

Art. 2    Attribuzioni del Ministro della giustizia

1. I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga che ne ricorra la necessità, concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresì di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste.

2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l’ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.

3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l’esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalità dovute.

Art. 3    Norme applicabili

1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene si osservano, se non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto, le norme contenute nel libro undicesimo, titoli II, III e IV, del codice di procedura penale.

2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

Art. 4    Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d’appello di Roma perché vi dia esecuzione, ovvero perché, nei casi indicati dall’articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, presti assistenza al Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell’attività da eseguire nel territorio dello Stato.

2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un’attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma chiede alla medesima corte d’appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte d’appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, dà esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l’autorità giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi ad assistere all’esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono direttamente eseguite dal procuratore generale presso la corte d’appello di Roma ovvero, quando sussistano motivate ragioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, è disposto l’accompagnamento coattivo davanti ad essa delle persone indicate nell’articolo 133 del codice di procedura penale, le quali, sebbene citate, non siano comparse.

Art. 5    Trasmissione di atti e documenti

1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla Corte penale internazionale atti o documenti acquisiti all’estero e che siano stati dichiarati riservati al momento dell’acquisizione. Resta salva l’applicazione dell’articolo 73 dello statuto.

2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti ovvero l’espletamento di attività di indagine o di acquisizione delle prove possano compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione dei documenti ovvero l’espletamento delle predette attività sono sospesi. In tali casi si procede alle consultazioni stabilite dall’articolo 72 dello statuto.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l’autorità giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.

4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell’ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.

Art. 6    Immunità temporanea nel territorio dello Stato

1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento di un atto la citazione di un imputato o di altra delle persone indicate nell’articolo 133 del codice di procedura penale, che si trovino all’estero, gli stessi, una volta presenti nel territorio dello Stato, non possono essere sottoposti a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né assoggettati ad altre misure restrittive della libertà personale, per fatti anteriori alla notifica della citazione.

2. L’immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi cinque giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall’autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 7    Patrocinio a spese dello Stato

1. Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche alle procedure di esecuzione di richieste della Corte penale internazionale da adempiere nel territorio dello Stato, in favore della persona nei cui confronti la Corte procede.

Art. 8    Richieste alla Corte penale internazionale

1. Quando l’autorità giudiziaria deve formulare alla Corte penale internazionale le richieste previste nell’articolo 93, paragrafo 10, dello statuto, le invia al procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, che le trasmette al Ministro della giustizia per l’inoltro alla Corte penale internazionale. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo II del titolo III del libro undicesimo del codice di procedura penale.

2. Nel caso previsto dall’articolo 727, comma 4, del codice di procedura penale, il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma trasmette direttamente la richiesta alla Corte penale internazionale, informandone il Ministro della giustizia.

Art. 9    Partecipazione del procuratore generale presso la corte d’appello di Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare d’appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale

1. Il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma e il procuratore generale militare presso la corte militare d’appello assistono, se richiesti, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo statuto.

Art. 10   Delitti contro la Corte penale internazionale

1. All’articolo 322-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale»;

b) nella rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri» sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale o».

2. Dopo l’articolo 343 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 343-bis (Corte penale internazionale). – Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:

a) della Corte penale internazionale;

b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;

c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;

d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale».

3. All’articolo 368, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

4. All’articolo 371-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole: «richiesto dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della Corte penale internazionale»;

b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale».

5. All’articolo 372 del codice penale, dopo le parole: «innanzi all’autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

6. All’articolo 374, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «procedimento penale,» sono inserite le seguenti: «anche davanti alla Corte penale internazionale,».

7. All’articolo 374-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole: «essere prodotti all’autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale»;

b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla Corte penale internazionale».

8. All’articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole:«davanti all’autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

9. All’articolo 378, primo comma, del codice penale, dopo le parole:«investigazioni dell’autorità,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e le parole:«o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono sostituite dalle seguenti:«o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».

10. All’articolo 380, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «dinanzi all’autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

Capo II

Consegna

Art. 11    Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna

1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell’articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d’appello l’applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna.

2. La corte d’appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 719 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione del provvedimento.

3. Qualora la persona nei cui confronti è stata eseguita la misura chieda la concessione della libertà provvisoria ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, dello statuto, la Corte penale internazionale è informata di tale richiesta con le modalità di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della presente legge ai fini di quanto previsto dal paragrafo 5 del medesimo articolo 59. Sulla richiesta di concessione della libertà provvisoria, nonché sull’eventuale richiesta di revoca della medesima, la corte d’appello di Roma provvede con ordinanza. Si applica l’articolo 719 del codice di procedura penale. Con il provvedimento con cui è concessa la libertà provvisoria la corte d’appello di Roma può imporre, tenuto conto dell’eventuale pericolo di fuga e ove lo ritenga necessario al fine di assicurare la consegna della persona, il rispetto delle prescrizioni previste dagli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale. La misura della custodia in carcere può essere in ogni caso sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

4. Il presidente della corte d’appello di Roma, al più presto e comunque entro tre giorni dall’esecuzione della misura, provvede all’identificazione della persona e ne raccoglie l’eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte d’appello per l’ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l’articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 12    Revoca della misura cautelare ai fini della consegna

1. La misura cautelare è sempre revocata:

a) se dall’inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di cui all’articolo 714, comma 4, del codice di procedura penale senza che la corte d’appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

b) se la corte d’appello di Roma abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

c) se è decorso il termine indicato nell’articolo 13, comma 7, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

d) se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale, senza che questa sia avvenuta. Il termine per la consegna può essere prorogato su richiesta della medesima Corte, nei limiti temporali indicati nella lettera a).

Art. 13    Procedura per la consegna

1. Il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria è depositata nella cancelleria della stessa corte d’appello unitamente agli atti. Dell’avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l’avviso della data dell’udienza.

2. La corte d’appello di Roma decide con le forme dell’articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all’articolo 91, paragrafo 2, capoverso c), dello statuto.

3. La corte d’appello di Roma pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza definitiva di condanna;

b) non vi è corrispondenza tra l’identità della persona richiesta e quella della persona oggetto della procedura di consegna;

c) la richiesta contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;

d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 89, paragrafo 2, dello statuto.

4. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d’appello di Roma, ove l’eccezione non sia manifestamente infondata, sospende con ordinanza il procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l’ulteriore inoltro alla stessa. Il difetto di giurisdizione non può essere eccepito né ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di condanna.

5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche in riferimento alle condizioni precisate nel comma 3. Esso ha effetto sospensivo.

6. La Corte penale internazionale può assistere all’udienza per mezzo di un proprio rappresentante.

7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna entro venti giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso della persona la cui consegna è richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione di cui al comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione, e prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l’articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 14   Applicazione provvisoria della misura cautelare

1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 59, paragrafo 1, e 92 dello statuto, l’applicazione della misura della custodia cautelare può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l’esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell’applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell’articolo 11.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l’avvenuta esecuzione della misura cautelare.

Essa è revocata se entro trenta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall’articolo 91 dello statuto.

Capo III

Esecuzione dei provvedimenti della Corte penale internazionale

Art. 15   Giudice competente

1. La corte d’appello di Roma è il giudice competente ai sensi dell’articolo 665, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 16   Esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano

1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto stabilito nello statuto.

2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede preliminarmente il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte d’appello di Roma la richiesta, unitamente ad una copia della sentenza e alla traduzione della medesima in lingua italiana, con gli atti che vi sono allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte d’appello.

3. La sentenza della Corte penale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l’attività della Corte penale internazionale;

b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

4. La corte d’appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l’articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

5. All’esito del procedimento di riconoscimento, il Ministro della giustizia comunica alla Corte penale internazionale senza ritardo se la designazione è stata accettata e, in caso affermativo, trasmette per l’esecuzione al procuratore generale presso la corte d’appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 del Regolamento di procedura e prova della Corte penale internazionale, adottato nella prima sessione dell’Assemblea degli Stati parte svoltasi a New York dal 3 al 10 settembre 2002, unitamente alla traduzione in lingua italiana.

Art. 17   Regime penitenziario

1. L’esecuzione della pena inflitta dalla Corte penale internazionale è regolata dalle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, e della presente legge, in conformità allo statuto e al Regolamento di procedura e prova della stessa Corte.

2. Il Ministro della giustizia può disporre, informandone la Corte penale internazionale, l’applicazione del regime di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge.

3. L’esame dei detenuti nei cui confronti è stata disposta l’applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo può avvenire nei luoghi e secondo le modalità previsti dagli articoli 145-bis e 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni.

Art. 18    Controllo sull’esecuzione della pena

1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte penale internazionale le modalità di esercizio del potere di controllo sull’esecuzione della pena attribuito dallo statuto alla stessa Corte.

2. Con le modalità concordate ai sensi del comma 1 sono definite le forme e le modalità per assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni tra il condannato e la Corte penale internazionale.

3. Il Ministro della giustizia trasmette immediatamente alla Corte penale internazionale le domande di misure alternative alla detenzione, di sospensione o differimento dell’esecuzione della pena, di liberazione anticipata, di ammissione al lavoro esterno, di permessi, ovvero di ogni altro provvedimento incidente sulla libertà personale del condannato, unitamente a tutta la documentazione pertinente.

4. Se la Corte penale internazionale ritiene che il condannato non possa beneficiare del provvedimento richiesto, il Ministro della giustizia può chiedere alla stessa Corte il trasferimento del condannato in altro Stato.

Art. 19   Informazioni alla Corte penale internazionale

1. Quando il condannato è deceduto o evaso, il Ministro della giustizia ne informa immediatamente la Corte penale internazionale.

2. Il Ministro della giustizia informa altresì la Corte penale internazionale due mesi prima della data di scarcerazione del condannato per espiazione della pena.

3. I procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante che concerne il condannato sono tempestivamente comunicati alla Corte penale internazionale.

Art. 20    Luogo di detenzione

1. Per i delitti previsti dalla presente legge, la detenzione sia per fini cautelari che in espiazione della pena può avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 21   Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione

1. Le sentenze irrevocabili di condanna a una delle sanzioni previste nell’articolo 77, paragrafo 2, dello statuto sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto in esse stabilito.

2. La corte d’appello di Roma, su richiesta del procuratore generale presso la medesima corte, provvede all’esecuzione della confisca dei profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale internazionale.

3. Quando non è possibile eseguire la misura di cui al comma 2, la corte d’appello di Roma dispone la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità, di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica.

4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si applicano le disposizioni dell’articolo 676 del codice di procedura penale.

5. Le somme, i beni e le utilità confiscati sono messi a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia, secondo modalità individuate con decreto dello stesso Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Gli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, sono eseguiti secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.

Art. 22   Consultazioni con la Corte penale internazionale per l’esecuzione di pene pecuniarie, di misure patrimoniali e degli ordini di riparazione

1. Se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di beni o di esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, da parte della Corte penale internazionale, insorgono difficoltà nell’esecuzione, il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l’avvio delle procedure di consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova.

Art. 23   Disposizioni in materia di giurisdizione

1. Per i fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione penale militare.

2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni degli uffici giudiziari previste dalla presente legge sono esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari.

3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministro della giustizia sono esercitate d’intesa con il Ministro della difesa. Resta salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene all’ordinamento penitenziario militare.

Art. 24   Clausola di neutralità finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.