Legge 18 giugno 2015, n. 100. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012. Entrata in vigore: 10 luglio 2015

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G.U. 9 luglio 2015, n. 157

Con la l. n. 100/2015, il Parlamento ha autorizzato la ratifica e dato l’ordine d’esecuzione dell’Accordo volto ad agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale con le Isole Cayman. L’Accordo è redatto in conformità al ‘Model agreement on exchange of information on tax matters’ (TIEA) elaborato nel 2002 dal Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information dell’OSCE. L’Accordo si compone di 13 articoli; l’art. 1 ne definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione, l’art. 2 gli aspetti relativi alla giurisdizione, l’art. 3 le imposte alle quali si applica.

  • Vedi anche:

    Legge 10 febbraio 2015, n. 16. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo  della  Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di  informazioni  in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012; Legge 10 febbraio 2015, n. 12. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della  Repubblica italiana e il Governo dell’Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.

  • Lingua originale: Italiano

Legge 18 giugno 2015, n. 100

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo delle Isole Cayman, nell’intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione dell’Accordo

Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento, la riscossione di dette imposte, il recupero e l’esecuzione dei crediti, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e saranno considerate riservate secondo le modalità previste all’articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l’effettivo scambio di informazioni.

Articolo 2 Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l’obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3 Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia:

l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

l’imposta sul reddito delle società;

l’imposta regionale sulle attività produttive;

l’imposta sul valore aggiunto;

l’imposta sulle successioni;

l’imposta sulle donazioni;

le imposte sostitutive;

b) nelle Isole Cayman, ogni imposta istituita dalle Isole Cayman di natura sostanzialmente analoga ad imposte esistenti in Italia a cui si applica il presente accordo.

2. Il presente Accordo si applica ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l’accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate dalle Parti contraenti di comune accordo mediante uno scambio di lettere. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall’Accordo.

Articolo 4 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente:

a) il termine “Parte  contraente” designa, come il contesto richiede, l’Italia o le Isole Cayman;

b) il termine “Italia” designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all’interno della quale l’Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

c) il termine “Isole Cayman” designa il territorio delle Isole Cayman e comprende il mare territoriale, le aree all’interno dei confini marittimi delle Isole Cayman e qualsiasi zona all’interno della quale, in conformità con il diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti delle Isole Cayman per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini e le loro risorse naturali;

d) il termine “autorità competente” designa:

i) nel caso dell’Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

ii) nel caso delle Isole Cayman, la “Tax Information Authority” o una persona o autorità da questa designato;

e) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società o ogni altra associazione di persone;

f) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;

g) il termine “società quotata in Borsa” designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute “dal pubblico” se l’acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;

h) il termine “principale categoria di azioni” designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;

i) il termine “Borsa riconosciuta” designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti contraenti;

j) l’espressione “piano o fondo comune d’investimento” designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L’espressione “piano o fondo comune d’investimento pubblico” designa qualsiasi piano o fondo comune d’investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati “dal pubblico”. Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati “dal pubblico” se l’acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori:

k) il termine “imposta” designa qualsiasi imposta cui si applica l’Accordo;

l) il termine “Parte richiedente” designa la Parte contraente che richiede le informazioni;

m) il termine “Parte interpellata” designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;

n) il termine “misure connesse alla raccolta delle informazioni” designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

o) il termine “informazioni” designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;

p) il termine “reati tributari” designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente, fermo restando che il termine “diritto penale” designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per l’applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in  questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi  di altre leggi di detta Parte.

Articolo 5 Scambio di informazioni su richiesta

1. L’autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all’articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata.

2. Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

3. Se specificamente richiesto dall’autorità competente di una Parte richiedente, l’autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente Articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti per le finalità specificate all’articolo 1  dell’Accordo, abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta:

a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona. che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e trustees:

b) informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni e altre persone, comprese, nei limiti previsti dall’articolo 2, le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei trust, le informazioni su costituenti, trustees e beneficiari; e, nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai piani o fondi d’investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

5. L’autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all’autorità competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell’Accordo per dimostrare che le informazioni sono presumibilmente rilevanti per la richiesta:

a) l’identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

b) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;

c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

e) se conosciuti, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;

f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che – qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente – l’autorità competente di quest’ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme al presente Accordo;

g) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

6. L’autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l’autorità competente della Parte interpellata deve:

a) Confermare per iscritto all’autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all’autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;

b) Qualora l’autorità competente della Parte interpellata non è stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90  giorni dal ricevimento della richiesta, incluso il caso in cui incontri degli ostacoli nel fornire le informazioni o rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

Articolo 6 Verifiche fiscali all’estero

1. Una Parte contraente può consentire che rappresentanti dell’autorità competente dell’altra Parte contraente entrino nel territorio della prima Parte per presenziare nel momento in cui vengono interrogate persone fisiche ed esaminati documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. L’autorità competente della seconda Parte deve notificare all’autorità competente della prima Parte l’ora e il luogo dell’incontro con le persone fisiche interessate.

2. Su richiesta dell’autorità competente di una Parte contraente, l’autorità competente dell’altra Parte contraente può consentire che rappresentanti dell’autorità competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte.

3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accettata, l’autorità competente della Parte contraente che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all’autorità competente dell’altra Parte l’ora e il luogo della verifica, l’autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte per l’effettuazione  della verifica. Tutte le decisioni relative all’effettuazione della verifica fiscale devono essere prese dalla Parte che conduce la verifica.

Articolo 7 Possibilità di rifiutare una richiesta

1. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire e fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione per l’amministrazione o l’applicazione della propria legislazione tributaria L’autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l’obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Malgrado quanto sopra, le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, non sono considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l’obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano:

a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o

b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.

4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all’ordine pubblico.

5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d’imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l’amministrazione o l’applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Articolo 8 Riservatezza

Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente interessata incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure  o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorità possono comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun’altra persona, ente o autorità o altra giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell’autorità competente della Parte interpellata.

Articolo 9 Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l’assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l’assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, ed in particolare l’autorità competente della Parte interpellata consulterà l’autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I “costi straordinari” non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e valutare le richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Articolo 10 Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare, e dare applicazione, ai termini del presente Accordo.

Articolo 11 Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l’applicazione o l’interpretazione dell’Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione.

2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente articolo.

4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Articolo 12 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica delle Parti contraenti, in conformità alle rispettive legislazioni.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica con cui ciascuna Parte abbia formalmente comunicato all’altra il completamento delle proprie procedure interne necessarie all’entrata in vigore. All’ano dell’entrata in vigore, l’Accordo avrà effetto:

a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e

b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all’articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d’imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d’imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

Articolo 13 Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare l’Accordo notificandone la cessazione per via diplomatica o tramite lettera all’autorità competente dell’altra Parte contraente.

2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell’altra Parte contraente.

3. In caso di denuncia dell’Accordo le Parti rimangono vincolate dalle disposizioni dell’articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi dell’Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il 3 Dicembre 2012, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.