Legge 16 giugno 2015, n. 93. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. Entrata in vigore: 7 luglio 2015

Pubblicato in:

G.U. 6 luglio 2015, n. 154

L’Accordo di cui viene autorizzata la ratifica e ordinata l’esecuzione si applica alle persone che sono o sono state soggette per un periodo di tempo alla legislazione del Canada o dell’Italia, nonché ai loro familiari e superstiti. A favore di tali soggetti è stabilito il principio dell’uguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini delle due Parti in materia di assistenza e previdenza.

Legge 16 giugno 2015, n. 93.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22maggio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 33 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 521.600 per l’anno 2015 e in euro 2.555.500 a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall’attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Canada

 

Parte I

Disposizioni generali

Il Governo della Repubblica Italiana ed

il Governo del Canada,

desiderosi di rafforzare le relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e

Avendo preso atto delle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni di sicurezza sociale dalla data della firma dell’Accordo di Sicurezza Sociale tra Italia e Canada, avvenuta a Toronto il 17 novembre 1977,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente Accordo,

(a) “prestazione” designa ogni prestazione in danaro, pensione o assegno che siano previsti dalla legislazione di ciascuna Parte, ivi incluso ogni supplemento o incremento relativo a tale prestazione in danaro, pensione o assegno;

(b) “autorità competente” designa, in relazione ad una Parte, il Ministro o i Ministri responsabili dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale su tutto o parte del territorio di tale Parte;

(c) “istituzione competente” designa, in relazione all’Italia, un’istituzione incaricata dell’applicazione della legislazione indicata nell’Articolo 2, paragrafo l lettera (a) ed in relazione al Canada, l’autorità competente;

(d) “periodo accreditabile” designa un periodo di contribuzione o di residenza utile ai fini dell’acquisizione del diritto ad una prestazione in virtù della legislazione dell’una o dell’altra Parte; designa altresì, in relazione all’Italia, un periodo assimilato dalla legislazione italiana ad un periodo di contribuzione e, in relazione al Canada, un periodo durante il quale è erogabile una pensione di invalidità in virtù del Regime Pensionistico del Canada;

(e) “pubblico impiego” designa, in relazione all’Italia, l’impiego di una persona dipendente da una Amministrazione pubblica e, in relazione al Canada, l’impiego quale  membro della Polizia Reale Canadese o delle Forze Armate del Canada, l’impiego di qualsiasi persona dipendente dal Governo del Canada, o dal governo o da un ente municipale di qualsiasi provincia, ed include qualsiasi rapporto d’impiego che possa essere designato come tale dalla competente autorità di ciascuna delle due Parti;

(f) “Governo del Canada” designa il Governo nella sua qualità di rappresentante di Sua Maestà, di diritto Regina del Canada, rappresentata dal Ministro dell’Occupazione e dell’Immigrazione;

(g) “legislazione” designa, in relazione all’Italia, le leggi, i regolamenti e gli altri atti legislativi relativi alle branche e ai regimi di sicurezza sociale come specificati nell’Articolo 2, paragrafo 1, lettera (a) e, in relazione al Canada, le leggi e i regolamenti come specificato nell’Articolo 2, paragrafo 1, lettera (b).

2. Ogni altro termine non definito nel presente articolo ha il significato ad esso attribuito dalla legislazione applicabile.

Articolo 2 Legislazioni alle quali si applica l’Accordo

1. Il presente Accordo si applica:

(a) per quanto concerne l’Italia:

(i) alla legislazione concernente l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;

(ii) alla legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla-lettera (i);

(iii) alla legislazione concernente l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

(iv) alla legislazione concernente le prestazioni familiari per i titolari di pensione;

(b) per quanto concerne il Canada:

(i) all’Old Age Security Act e ai relativi regolamenti;

(ii) al Regime pensionistico del Canada e ai relativi regolamenti.

2. Il presente Accordo si applica ugualmente alle leggi, ai regolamenti e agli altri atti legislativi che modifichino le legislazioni di cui al precedente paragrafo 1.

3. Il presente Accordo si applica altresì alle leggi, ai regolamenti e ad altri atti legislativi che estendano la legislazione esistente di una Parte a nuove categorie di beneficiari, sempreché tale Parte non abbia notificato all’altra la sua opposizione all’estensione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di detta normativa.

Articolo 3 Persone alle quali si applica l’Accordo

Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione del Canada o dell’Italia, nonché ai loro Familiari e superstiti, secondo quanto specificato dalla legislazione applicabile dell’una o dell’altra Parte.

Articolo 4 Eguaglianza di trattamento

Ogni persona che è o è stata soggetta alla legislazione di una Parte, nonché i suoi familiari a carico e i superstiti, godono dei diritti e sono soggetti agli obblighi della legislazione dell’altra Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultima Parte.

Articolo 5 Esportabilità delle prestazioni

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo, le prestazioni acquisite da ogni persona di cui all’Articolo 3, ai sensi della legislazione di’ una delle Parti o in virtù del presente Accordo, sono erogabili nel territorio dell’altra Parte e non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il solo fatto che il beneficiario risiede nel territorio di questa seconda Parte.

2. Le prestazioni erogabili in virtù del presente Accordo ad una persona che è o che è stata soggetta alla legislazione di entrambe le Parti, ed ai suoi familiari o superstiti, sono erogate anche nel territorio di un terzo Stato.

Parte II

Disposizioni relative alla legislazione applicabile

Articolo 6 Principi generali

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni successive di questa parte II:

(a) un lavoratore dipendente che svolga la propria attività nel territorio di una Parte è soggetto, rispetto a questa attività, unicamente alla legislazione di questa Parte;

(b) un lavoratore autonomo residente nel territorio di una Parte che svolge la propria attività nel territorio di entrambe le Parti, è soggetto, rispetto a questa attività, soltanto alla legislazione della prima Parte.

2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera (b), un lavoratore è considerato risiedere nel territorio della Parte in cui dispone di una dimora permanente e, se dispone di una dimora permanente nei territori di entrambe le Parti, è considerato risiedere nel territorio della Parte nel quale ha il centro principale dei propri interessi.

Articolo 7 Distacchi

1. Un lavoratore dipendente che sia soggetto alla legislazione di una Parte e che sia inviato dal proprio datore di lavoro a lavorare nel territorio dell’altra Parte, è soggetto, rispetto a questa attività, soltanto alla legislazione della prima Parte, per un periodo non superiore a 24 mesi.

2. Il periodo, di cui al precedente paragrafo, può essere esteso, su richiesta del datore di lavoro e del lavoratore, qualora le autorità competenti di entrambe le Parti ritengano che le motivazioni addotte dai richiedenti giustifichino l’estensione.

Articolo 8 Personale occupato sulle piattaforme continentali

1. Le disposizioni dell’Articolo 7 si applicano anche ad una persona che sia inviata a lavorare su di una installazione per l’esplorazione del fondo e del sottosuolo marino dell’area o dello sfruttamento delle sue risorse minerali, situata sulla piattaforma continentale di’ una Parte come se l’installazione fosse situata nel territorio di questa Parte.

2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’area della piattaforma continentale di una Parte include ogni area oltre il limite delle acque territoriali di quella Parte che, secondo il diritto internazionale e le leggi di questa Parte, sia un’area rispetto alla quale tale Parte possa esercitare diritti sul fondo e sottosuolo marino e sulle loro risorse naturali.

Articolo 9 Impiego a bordo di navi e di aeromobili

1. Una persona che, fatto salvo quanto previsto dal presente Accordo, sarebbe soggetta alla legislazione di entrambe le Parti per quanto riguarda l’impiego come membro dell’equipaggio di una nave, sarà soggetta, rispetto a tale impiego, soltanto alla legislazione italiana se la nave batte bandiera italiana, e alla legislazione canadese in ogni altro caso.

2. Il personale navigante alle dipendenze di una compagnia aerea internazionale operante nel territorio di entrambe le Parti sarà soggetto, in relazione a tale attività, alla legislazione della Parte nel cui territorio la compagnia aerea ha la sua sede legale, salvo che tale personale abbia la residenza permanente nel territorio dell’altra Parte, nel qual caso è soggetto alla legislazione di quest’ultima Parte.

Articolo 10 Pubblici dipendenti

1. Una persona legata da un rapporto di pubblico impiego con una Parte, che venga inviata per ragioni di servizio nel territorio dell’altra Parte è soggetta, per quanto concerne tale impiego, unicamente alla legislazione della prima Parte.

2. Una persona stabilmente residente in Canada che venga ivi assunta con contratto disciplinato dalla legge italiana o da quella locale, da una Pubblica Amministrazione italiana, è soggetta, per quanto concerne tale rapporto di lavoro, unicamente alla legislazione canadese, salvo che essa abbia la cittadinanza italiana, nel qual caso può optare di essere soggetta alla legislazione italiana.

3. Una persona stabilmente residente in Italia che venga ivi assunta in un pubblico impiego del Canada è soggetta, per quanto concerne tale impiego, unicamente alla legislazione italiana, salvo che essa abbia la cittadinanza canadese nel qual caso può optare di essere soggetta alla legislazione canadese.

L’opzione di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere effettuata entro tre mesi dall’inizio del rapporto di lavoro o, nel caso di una persona che sia già in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, entro tre mesi da tale data.

5. Le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 concernenti la tutela previdenziale del personale domestico al servizio esclusivo degli agenti diplomatici e le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 concernenti la tutela previdenziale del personale al servizio esclusivo degli agenti consolari, sono applicabili a tali categorie di persone.

Articolo 11 Deroghe

Le competenti autorità delle Parti possono, di comune accordo, stabilire delle deroghe alle disposizioni degli articoli da 6 a 10rispetto a qualsiasi persona o categoria di persone.

Articolo 12 Definizione di taluni periodi di residenza in riferimento alla legislazione del Canada

Ai fini del calcolo dell’ammontare delle prestazioni ai sensi dell’Old Age Security Act:

(a) qualora una persona sia soggetta al Regime pensionistico del Canada o al regime pensionistico autonomo di una provincia del Canada durante un qualsiasi periodo di residenza in Italia, tale periodo è considerato, per detta persona, per il coniuge e per i familiari a carico che risiedano con essa e che non siano a causa del loro impiego soggetti alla legislazione italiana, come periodo di residenza in Canada;

(b) qualora una persona sia soggetta alla legislazione italiana durante un qualsiasi periodo di residenza in Canada, tale periodo non viene considerato come periodo di residenza in Canada, per detta persona, per il coniuge e per i familiari che risiedono con essa e che non sono a causa del loro impiego soggetti al Regime pensionistico del Canada o ad un regime pensionistico autonomo di una provincia canadese.

Parte III

Disposizioni relative alle prestazioni

Capitolo I

Totalizzazione

Articolo 13 Periodi ai sensi della legislazione canadese e italiana

1. Se una persona non ha diritto ad una prestazione perché non ha compiuto sufficienti periodi accreditabili ai sensi della legislazione di una Parte, il diritto a tale prestazione verrà determinato totalizzando tali periodi con quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a condizione che i periodi non si sovrappongano.

2. (a) Al fine di stabilire il diritto ad una prestazione ai sensi dell’Old Age Security Act canadese, un periodo accreditabile ai sensi della legislazione italiana, o di residenza in Italia, a partire dall’età in cui i periodi di residenza in Canada sono ritenuti validi ai fini di tale Old Age Security Act, verrà considerato come un periodo di residenza in Canada.

(b) Al fine di stabilire il diritto ad una prestazione ai sensi del Regime pensionistico del Canada, un anno solare che comprenda un periodo di almeno 13 settimane accreditabile ai sensi della legislazione italiana, verrà considerato come un anno di versamento di contributi ai sensi del Regime pensionistico del Canada.

3. Al fine di determinare il diritto ad una prestazione ai sensi della legislazione italiana,

(a) un anno solare che sia considerato periodo accreditabile ai sensi del Regime pensionistico del Canada sarà considerato come 52 settimane di contribuzione ai sensi della legislazione italiana;

(b) una settimana che sia considerata periodo accreditabile ai sensi dell’Old Age Security Act canadese e che non sia accreditabile ai sensi del Regime pensionistico del Canada, sarà considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana.

Articolo 14 Periodi ai sensi della legislazione di Stati terzi

Se una persona non ha diritto ad una prestazione sulla base dei periodi accreditabili ai sensi delle legislazioni delle due Parti, totalizzati come previsto dall’articolo 13, il diritto a tale prestazione verrà stabilito totalizzando detti periodi con quelli accreditabili ai sensi della legislazione di uno Stato terzo con il quale entrambi le Parti hanno concluso separati Accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi.

Articolo 15 Periodo minimo per la totalizzazione

Nonostante quanto disposto agli articoli 13 e 14, se la durata complessiva dei periodi accreditabili ai sensi della legislazione di una Parte è inferiore ad un anno (52 settimane”) e se, considerando soltanto questi periodi, non sussiste il diritto ad una prestazione ai sensi di detta legislazione, l’istituzione competente di detta Parte non sarà tenuta a concedere prestazioni in relazione a tali periodi in virtù del presente Accordo. Tuttavia questi periodi verranno presi in considerazione dall’istituzione competente dell’altra Parte per stabilire il diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di questa Parte, in applicazione del presente Capitolo.

Articolo 16 Ammissione all’assicurazione volontaria italiana

Ai fini dell’ammissione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione italiana, i periodi accreditabili ai sensi della legislazione canadese, ove necessario, saranno totalizzati con i periodi accreditabili ai sensi della legislazione italiana, sempre che non si sovrappongano.

Capitolo II

Prestazione ai sensi della legislazione canadese

Articolo 17 Prestazioni ai sensi dell’Old Age Security Act

1. Se una persona ha diritto al pagamento di una pensione o di un assegno per il coniuge soltanto mediante l’applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione contenute nel Capitolo I di questa parte III, la competente istituzione del Canada calcolerà l’ammontare della pensione o dell’assegno per il coniuge che può essere erogato a quella persona, in conformità alle disposizioni dell’Old Age Security Act che regola l’erogazione di una pensione parziale o di un assegno per il coniuge, esclusivamente sulla base dei periodi di residenza che possono essere presi in considerazione ai sensi di tale Old Age Security Act.

2. Se una persona ha diritto al pagamento di una pensione in Canada senza che sia necessario ricorrere all’applicazione del presente Accordo, ma non è stato residente in Canada per il periodo minimo richiesto dell’Old Age Security Act per avere diritto a ricevere una pensione al di fuori del Canada, la pensione erogabile in Canada sarà pagata al di fuori del Canada se i periodi di accreditamento, totalizzati come previsto dal Capitolo I di questa parte III, siano almeno uguali al periodo minimo di residenza in Canada richiesto da tale Old Age Security Act per avere diritto al pagamento di una pensione al di fuori del Canada.

3. Fatta salva ogni altra disposizione del presente Accordo;

a) l’istituzione canadese competente non sarà tenuta al pagamento di una pensione di vecchiaia al di fuori dal Canada, a meno che i periodi accreditati e totalizzati ai sensi del Capitolo I di questa parte III non siano almeno pari al periodo minimo di residenza previsto dall’Old Age Security Act per il pagamento di una pensione al di fuori del Canada;

b) l’assegno per il coniuge e il supplemento di reddito garantito verranno corrisposti ad una persona che si trova al di fuori del Canada soltanto alle condizioni previste dell’Old Age Security Act.

Articolo 18 Prestazioni ai sensi del Regime Pensionistico del Canada

Se una persona ha diritto ad una prestazione soltanto in base alla totalizzazione dei periodi prevista dal Capitolo I di questa parte III, l’istituzione competente canadese calcolerà l’ammontare della quota della prestazione da erogare nel modo seguente:

(a) la quota correlata al reddito di tale prestazione sarà determinata in conformità con le disposizioni del Regime pensionistico del Canada, esclusivamente in base al reddito pensionabile di detto Regime pensionistico;

(b) l’importo della quota forfettaria della prestazione dovrà essere stabilito moltiplicando:

i) l’ammontare della quota forfettaria della prestazione prevista in conformità con le previsioni del Regime Pensionistico del Canada per

(ii) la frazione corrispondente al rapporto tra i periodi di contribuzione al Regime Pensionistico del Canada e il periodo minimo accreditabile da tale Regime pensionistico per avere diritto ad usufruire di tale prestazione, ma in nessun caso tale frazione deve essere superiore all’unità.

Capitolo III

Prestazioni ai sensi della legislazione italiana

Articolo 19 Calcolo dell’ammontare della prestazione

1. Se una persona soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione italiana per l’acquisizione del diritto alle prestazioni senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi prevista dal Capitolo I della presente Parte III, l’istituzione competente italiana è tenuta a versare l’importo della prestazione calcolato unicamente sulla base dei periodi accreditabili in base alla legislazione che essa applica; tale disposizione si applica anche quando la persona ha diritto, ai sensi della legislazione canadese, ad una prestazione concessa in base alla totalizzazione dei periodi come previsto dal Capitolo I della presente Parte III.

2. Se una persona non può far valere il diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione italiana sulla base dei soli periodi accreditati in base a tale legislazione, l’istituzione competente italiana verifica se il diritto a tali prestazioni possa essere stabilito totalizzando i periodi accreditabili ai sensi del Capitolo I della presente parte III:

L’ammontare della prestazione sarà calcolata nel modo seguente:

(a) si determina l’importo teorico della prestazione cui la persona avrebbe diritto se tutti i periodi totalizzati fossero stati compiuti in base alla legislazione italiana;

(b) si stabilisce l’importo effettivo della prestazione spettante alla persona, riducendo l’importo teorico di cui alla lettera (a) in base al rapporto tra i periodi accreditabili ai sensi della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi accreditati nelle due Parti;

(c) per determinare le prestazioni ai sensi del presente paragrafo, l’istituzione competente italiana prende in considerazione la media delle retribuzioni o dei redditi soggetti a contribuzione in base alla legislazione italiana, anche per i periodi accreditabili ai sensi della legislazione canadese;

(d) se la durata totale dei periodi accreditabili ai sensi della legislazione delle due Parti è superiore alla durata massima stabilita dalla legislazione italiana per beneficiare di una prestazione completa, l’istituzione competente italiana prende in considerazione tale durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione.

3. Se la legislazione italiana subordina l’acquisizione del diritto a determinate prestazioni alla condizione che i periodi di contribuzione siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale, saranno presi in considerazione solamente i periodi accreditabili ai sensi della legislazione canadese nella stessa professione. Se, malgrado la totalizzazione dei periodi, la persona non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare delle suddette prestazioni, tali periodi saranno utilizzati ai fini dell’ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.

4. Se il diritto ad una prestazione è determinato mediante l’applicazione dell’Articolo 14, i periodi accreditabili ai sensi della legislazione di Stati terzi saranno presi in considerazione allo scopo di calcolare l’importo teorico ed il rapporto tra i periodi di cui al paragrafo 2, lettere (a) e (b) del presente Articolo.

5. Se una persona che risiede in Italia ha diritto a prestazioni ai sensi delle legislazioni di entrambe le Parti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge l’importo del trattamento minimo di pensione stabilito dalla legislazione italiana, l’istituzione competente italiana concede, in aggiunta alla propria prestazione, un’integrazione necessaria per raggiungere l’importo di detto trattamento minimo di pensione.

Articolo 20 Prestazioni familiari italiane

1. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 2, ad una persona che riceve una pensione italiana di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti, sono corrisposte le prestazioni familiari anche per i membri della sua famiglia che risiedono in Canada, sempreché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla legislazione italiana.

2. Il paragrafo 1 non si applica a quei membri della famiglia di una persona che risiede in Canada ai quali siano corrisposte prestazioni canadesi per figli, diverse da quelle concesse ai sensi del Regime pensionistico del Canada.

Articolo 21 Prestazioni economiche in caso di tubercolosi

Qualora una persona non soddisfi, in base ai soli periodi di contribuzione accreditabili in virtù della legislazione italiana, i requisiti richiesti da questa legislazione per il diritto alle prestazioni economiche in caso di tubercolosi, sono presi in considerazione, nella misura necessaria, i periodi accreditati in base alla legislazione del Canada. Tali prestazioni economiche sono erogate anche durante la residenza del beneficiario in Canada.

Parte IV

Disposizioni varie ed amministrative

Articolo 22 Intese amministrative

1. Le autorità competenti delle due Parti stabiliscono, mediante intese amministrative, le misure necessarie all’applicazione del presente Accordo.

2. In tali intese sono indicate le autorità e le istituzioni competenti e sono designati gli organismi di collegamento delle Parti.

Articolo 23 Scambio di informazioni e assistenza reciproca

1. Le autorità competenti e le istituzioni incaricate dell’applicazione del presente Accordo:

(a) si comunicano vicendevolmente qualsiasi informazione necessaria ai fini dell’applicazione dell’Accordo, in conformità alle disposizioni delle rispettive legislazioni;

(b) si prestano i propri buoni uffici e si forniscono reciproca assistenza per quanto concerne la determinazione o il pagamento di qualsiasi prestazione ai sensi del presente Accordo;

(c) si comunicano vicendevolmente, al più presto possibile, tutte le informazioni relative alle misure da loro adottate per l’applicazione del presente Accordo o relative alle modifiche apportate nelle rispettive legislazioni, per quanto tali modifiche incidano sull’applicazione delle disposizioni dell’Accordo stesso.

2. Salvo sia altrimenti previsto dal presente Accordo, e subordinatamente a qualsiasi condizione che possa essere posta in un’intesa amministrativa conclusa ai sensi dell’Articolo 22, l’assistenza di cui al paragrafo 1 lettera (b) è fornita gratuitamente.

3. A meno che la divulgazione non sia consentita dalle leggi di una Parte, ogni informazione relativa a singoli casi, che sia trasmessa in conformità del presente Accordo a questa Parte dall’altra Parte, è riservata ed è utilizzata esclusivamente ai fini dell’attuazione del presente Accordo e della legislazione alla quale detto Accordo si applica.

Articolo 24 Accertamenti sanitari

1. Se l’istituzione competente di una Parte chiede all’istituzione competente dell’altra Parte di sottoporre ad accertamenti sanitari un richiedente o un beneficiario che risiede nel territorio di questa seconda Parte, tali accertamenti sono predisposti o effettuati dall’istituzione di questa Parte.

2. Le spese relative a tali accertamenti sanitari, siano essi eseguiti da uno specialista o da un medico generico, sono a carico della istituzione che li ha richiesti.

3. Nelle intese amministrative di cui all’Articolo 22 saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente Articolo.

Articolo 25 Esenzione o riduzione di tasse, imposte, oneri

1. Qualsiasi esenzione o riduzione di tasse, imposte, spese legali, consolari o amministrative previste dalla legislazione di una Parte ai fini del rilascio di un certificato o documento richiesto per l’applicazione di questa legislazione, è estesa ai certificati o ai documenti richiesti per l’applicazione della legislazione dell’altra Parte.

2. Qualsiasi atto o documento di’ natura ufficiale richiesto per l’applicazione del presente Accordo è esente da autenticazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari o da simili formalità.

Articolo 26 Lingua di comunicazione

Per l’applicazione del presente Accordo le autorità e le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento delle Parti possono comunicare direttamente in una qualsiasi delle lingue ufficiali di entrambe le Parti.

Articolo 27 Presentazione delle domande, istanze o ricorsi

1. Qualsiasi domanda, notifica o ricorso concernente la determinazione o il pagamento di una prestazione in base alla legislazione di una Parte, che, ai fini di questa legislazione avrebbe dovuto essere presentata entro un determinato termine ad un’istituzione competente di detta Parte, ma che invece sia stata presentata entro lo stesso termine alla corrispondente istituzione competente dell’altra Parte, è considerata come se fosse stata presentata alla istituzione competente della prima Parte.

2. Una domanda di prestazione presentata ai sensi della legislazione di una Parte sarà considerata come presentata ai sensi della legislazione dell’altra Parte, qualora l’interessato chieda espressamente per iscritto che la domanda venga esaminata anche ai sensi di questa seconda legislazione.

3. In tutti i casi in cui si applicano i paragrafi 1 o 2, l’istituzione alla quale, la domanda, la notifica o il ricorso siano stati presentati, dovrà trasmetterli al più presto possibile alla competente istituzione dell’altra Parte.

Articolo 28 Pagamento delle prestazioni

1. L’istituzione competente di una Parte si libera validamente delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo nella valuta di tale Parte.

2. Le prestazioni sono pagate ai beneficiari esenti da qualsiasi deduzione per spese amministrative che possano essere state sostenute nel pagamento delle prestazioni stesse.

Articolo 29 Risoluzione delle controversie

1. Le autorità competenti delle due Parti dirimeranno, per quanto possibile, qualunque controversia che possa sorgere nella interpretazione o applicazione del presente Accordo nello spirito e secondo i principi fondamentali dell’Accordo stesso.

2. Le Parti si consulteranno tempestivamente, su richiesta di una delle Parti, in merito a controversie che non siano state risolte dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 1.

3. Qualora una controversia non possa essere risolta, essa sarà sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad una commissione arbitrale composta da un rappresentante nominato da ciascuna delle Parti e da un terzo membro scelto di comune accordo dalle due Parti, o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

4. La decisione degli arbitri è definitiva e vincolante.

Articolo 30 Intese con le provincie del Canada

Le competenti autorità italiane e una provincia del Canada possono concludere intese in materia di sicurezza sociale nell’ambito della giurisdizione provinciale in Canada, nella misura in cui tali intese non siano in contrasto con le disposizioni del presente Accordo.

Parte V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 31 Valutazione di periodi ed eventi pregressi e disposizioni transitorie

1. Qualisiasi periodo accreditabile ai sensi della legislazione di una delle Parti, prima della data dell’entrata in vigore del presente Accordo, è preso in considerazione al fine di determinare il diritto ad una prestazione ai sensi dell’Accordo stesso.

2. Salvo quanto disposto al paragrafo 4, il presente Accordo  non conferisce alcun diritto a ricevere il pagamento di una prestazione per periodi anteriori alla data della sua entrata in vigore.

3. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, una prestazione in denaro, diversa da un pagamento in capitale, è pagata in virtù del presente Accordo con riferimento ad eventi che si sono verificati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.

4. Le domande di prestazioni in corso di trattazione alla data di entrata in vigore del presente Accordo e le domande di prestazioni presentate successivamente a tale data e relative a diritti anteriori a tale data spettanti in virtù dell’Accordo di sicurezza sociale tra l’Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977, verranno definite, in base a tale Accordo, per quanto si riferisce ai diritti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo, e in base a quest’ultimo Accordo per quanto concerne i diritti che da esso derivano.

Articolo 32 Cessazione dell’Accordo del 17 novembre 1977 e revisione dei diritti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo di Sicurezza Sociale tra l’Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977, cesserà di avere efficacia.

2. (a) Le prestazioni erogate in applicazione dell’Accordo di cui al paragrafo 1 potranno essere ricalcolate dall’istituzione competente, direttamente o su richiesta del beneficiano, tenendo conto delle disposizioni del presente Accordo;

(b) Se la domanda di ricalcolo è presentata all’istituzione competente entro il temine di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il ricalcolo avrà effetto da tale data senza che le disposizioni della legislazione di una delle due Parti relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opposte agli interessati;

(c) Se la domanda di ricalcolo è presentata all’istituzione competente dopo la scadenza del termine di 24 mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, il calcolo avrà effetto dalla data di presentazione della domanda relativamente ai diritti che non sono decaduti o prescritti;

(d) Il ricalcolo non può in alcun  caso comportare la riduzione dell’ammontare della prestazione già in godimento.

Articolo 33 Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica.

2. Il presente Accordo rimarrà in vigore senza limitazione di durata. Esso potrà essere denunciato in ogni momento da ciascuna Parte, con un preavviso di 12 mesi, mediante notifica scritta all’altra Parte.

3. Qualora l’Accordo cessi di essere in vigore, qualsiasi diritto acquisito da una persona, conformemente alle disposizioni dell’Accordo stesso, sarà conservato e si adotteranno, di concerto tra le Parti, le misure necessarie per la regolamentazione di qualsiasi diritto in corso di acquisizione a tale momento in virtù di dette disposizioni.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 22° giorno di maggio, 1995, in duplice esemplare nelle lingue italiana, inglese e francese, i tre testi facenti

egualmente fede.

 

Protocollo aggiuntivo all’Accordo di Sicurezza Sociale fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Canada

Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo del Canada

In considerazione dell’Accordo di Sicurezza Sociale da loro concluso e firmato a Roma il 22 maggio 1995,

Desiderosi di chiarire il significato di alcune disposizioni dell’Accordo e

Tenendo conto degli sviluppi delineatisi dopo la firma dell’Accordo,

Hanno deciso di concludere un Protocollo con lo scopo di modificare l’Accordo e, a tal fine,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Protocollo:

(a) con il termine “Accordo” si intende l’Accordo di Sicurezza Sociale concluso fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, firmate a Roma il 22 maggio 1995;

(b) qualsiasi altro termine non definito dal presente articolo ha il significato attribuitogli nell’Accordo.

Articolo 2

Il paragrafo 1 dell’Articolo 1 dell’Accordo viene modificato come segue:

(a) la parola “e” viene inserita alla fine della lettera (e);

(b) la lettera (f) viene eliminata;

(c) la lettera (g) viene ridenominata come lettera (f).

Articolo 3

Il paragrafo 2 dell’Articolo 2 dell’Accordo viene modificato inserendo le parole “o sostituiscano” subito dopo la parola “modifichino”.

Articolo 4

L’Articolo 12 dell’Accordo viene modificato come segue:

(a) il contenuto della lettera (a) viene cancellato e sostituito con:

“(a) qualora una persona sia soggetta al Regime pensionistico del Canada o al regime pensionistico autonomo di una provincia del Canada durante un qualsiasi periodo di presenza o residenza in Italia, tale periodo sarà considerato come periodo di residenza in Canada per detta persona, come pure per il coniuge o il convivente di fatto, nonché per le persone a carico che la accompagnino in Italia, che risiedano con essa in Italia e che non siano soggetti alla legislazione italiana in virtù del loro impiego o lavoro autonomo.”

(b) Il contenuto della lettera (b) viene cancellato e sostituito con:

“(b) qualora una persona sia soggetta alla legislazione italiana durante un qualsiasi periodo di presenza o residenza in Canada, tale periodo non sarà considerato come periodo di residenza in Canada per detta persona, né per il coniuge o il convivente di fatto, né per le persone a carico che la accompagnino in Canada, che risiedano con essa in Canada, e che non siano soggetti al Regime pensionistico del Canada o al regime pensionistico autonomo di una provincia del Canada in virtù del loro impiego o lavoro autonomo.”

(c) Il testo esistente dell’Articolo 12, modificato dal contenuto della lettera (a) e (b) di cui sopra, è ridenominato come paragrafo 1.

(d) Il seguente nuovo paragrafo 2 viene inserito subito dopo il paragrafo 1:

“2. In applicazione del paragrafo 1:

(a) una persona sarà considerata soggetta al Regime Pensionistico del Canada o al regime pensionistico autonomo di una provincia del Canada durante un periodo di presenza o residenza in Italia o in Canada soltanto qualora essa versi i contributi in conformità con il relativo regime pensionistico durante tale periodo, in virtù del proprio impiego o lavoro autonomo;

(b) una persona sarà considerata soggetta alla legislazione italiana durante un periodo di presenza o residenza in Canada o in Italia soltanto qualora essa versi i contributi obbligatori in conformità con tale legislazione durante detto periodo, in virtù del proprio impiego o lavoro autonomo.”

Articolo 5

L’Articolo 17 dell’Accordo viene modificato come segue:

(a) Al paragrafo 1, i termini “assegno per il coniuge” e “un assegno per il coniuge” vengono eliminati ovunque essi figurino e sostituiti con il termine “assegno”.

(b) Al paragrafo 3 il termine “per il coniuge” viene eliminato.

Articolo 6

II paragrafo 2 dell’Articolo 20 dell’Accordo viene modificato eliminando l’espressione “prestazioni canadesi per figli diverse da quelle concesse ai sensi del Regime pensionistico del Canada” e sostituendola con “benefici fiscali del Canada per figli erogabili ai sensi della Legge sulle Imposte sul Reddito del Canada”.

Articolo 7

L’articolo 27 dell’Accordo viene modificato come segue:

(a) Il paragrafo 1 viene modificato aggiungendo alla fine dello stesso la seguente frase:

“Come data di presentazione di una domanda, notifica o ricorso all’istituzione competente dell’alta Parte, si considererà la data di presentazione delle stesse all’istituzione competente della prima Parte.”

(b) Il nuovo paragrafo 4 che segue viene inserito subito dopo il paragrafo 3:

“Il paragrafo 1 non avrà effetti sull’applicazione delle disposizioni della legislazione italiana relative all’obbligo delle istituzioni competenti di corrispondere interessi stabiliti dalla legge sulle prestazioni previste da accordi internazionali.”

Articolo 8

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dell’Accordo e avrà la stessa durata.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Roma, il 22 maggio 2003, in duplice esemplare nelle lingue italiana, inglese, e francese, i tre testi facenti egualmente fede.